Art. 21 
 
 
                               Impegno 
 
  1.  Sulla  base  di   obbligazioni   giuridicamente   perfezionate,
l'impegno  determina  l'importo  della  spesa,  il   destinatario   e
l'imputazione al capitolo di bilancio. 
  2. L'impegno e' imputato al capitolo pertinente in  relazione  alla
tipologia della spesa e non puo' eccedere lo stanziamento. 
  3. Gli impegni di spesa sono assunti dal Garante o, per sua delega,
dal coordinatore dell'Ufficio. 
  4. Chiuso il 31 dicembre l'esercizio  finanziario,  nessun  impegno
puo' essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. 
  5. Quando la  spesa  e'  accertata  contestualmente  al  pagamento,
l'impegno e l'ordine di pagamento sono contemporanei. 
  6.  Al  momento  dell'approvazione  del  bilancio  si   costituisce
automaticamente l'impegno sugli stanziamenti relativi  alle  seguenti
spese: 
    a) indennita' di carica spettante al Garante; 
    b) spese dovute in base a contratti in  essere,  disposizioni  di
legge o regolamentari.