Art. 21 Impegno 1. Sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, l'impegno determina l'importo della spesa, il destinatario e l'imputazione al capitolo di bilancio. 2. L'impegno e' imputato al capitolo pertinente in relazione alla tipologia della spesa e non puo' eccedere lo stanziamento. 3. Gli impegni di spesa sono assunti dal Garante o, per sua delega, dal coordinatore dell'Ufficio. 4. Chiuso il 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno puo' essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. 5. Quando la spesa e' accertata contestualmente al pagamento, l'impegno e l'ordine di pagamento sono contemporanei. 6. Al momento dell'approvazione del bilancio si costituisce automaticamente l'impegno sugli stanziamenti relativi alle seguenti spese: a) indennita' di carica spettante al Garante; b) spese dovute in base a contratti in essere, disposizioni di legge o regolamentari.