Art. 22 
 
 
                            Liquidazione 
 
  1. Il Garante o,  per  sua  delega,  il  coordinatore  dell'Ufficio
provvede  alla  liquidazione  sulla  base  di  fatture  e   documenti
presentati in originale, atti a comprovare, anche  ai  fini  fiscali,
l'adempimento dell'obbligazione convenuta, previo accertamento  della
regolarita' della prestazione e della  rispondenza  della  stessa  ai
requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini  e  alle  condizioni
pattuite e  dopo  aver  applicato  le  penali  previste  in  caso  di
ritardata od inesatta prestazione. 
  2. Il decreto di liquidazione contiene: 
  a) il riferimento al decreto  di  impegno,  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 21, comma 5; 
  b) l'esercizio, il capitolo  e  l'indicazione  delle  modalita'  di
pagamento; 
  c) l'indicazione di eventuali altri  pagamenti  ordinati  a  valere
sullo stesso impegno. 
  3. Il dispositivo di liquidazione, con i  documenti  giustificativi
della spesa, nonche' la documentazione attestante il  positivo  esito
delle verifiche delle prestazioni, deve essere conservato in allegato
al mandato di pagamento estinto.