Art. 22 Liquidazione 1. Il Garante o, per sua delega, il coordinatore dell'Ufficio provvede alla liquidazione sulla base di fatture e documenti presentati in originale, atti a comprovare, anche ai fini fiscali, l'adempimento dell'obbligazione convenuta, previo accertamento della regolarita' della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite e dopo aver applicato le penali previste in caso di ritardata od inesatta prestazione. 2. Il decreto di liquidazione contiene: a) il riferimento al decreto di impegno, salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 5; b) l'esercizio, il capitolo e l'indicazione delle modalita' di pagamento; c) l'indicazione di eventuali altri pagamenti ordinati a valere sullo stesso impegno. 3. Il dispositivo di liquidazione, con i documenti giustificativi della spesa, nonche' la documentazione attestante il positivo esito delle verifiche delle prestazioni, deve essere conservato in allegato al mandato di pagamento estinto.