Art. 23 
 
 
               Ordinazione tramite ordine di pagamento 
 
  1. L'ordinazione e' disposta dal Garante o,  per  sua  delega,  dal
coordinatore dell'Ufficio tramite ordine di pagamento. 
  2.  L'ordine  di  pagamento  deve  contenere  i  seguenti  elementi
essenziali: 
  a) l'esercizio di provenienza e di gestione della spesa; 
  b) l'impegno cui si riferisce la spesa ed il relativo capitolo; 
  c) la descrizione della spesa; 
  d) il numero d'ordine progressivo per esercizio e per  capitolo  di
bilancio; 
  e) i dati anagrafici, il numero di partita IVA ed il codice fiscale
del creditore; 
  f) l'importo lordo e netto da pagare in cifre e in lettere, la data
di emissione e l'eventuale data di esigibilita'; 
  g) la modalita' di estinzione del titolo di spesa. 
  3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-ter,
lettere a), b) e c), del decreto-legge n. 138 del  2011,  convertito,
dalla legge  n.  148  del  2011  e  successive  modificazioni,  e  le
disposizioni del Regolamento per la contabilita' generale dello Stato
riguardanti il furto, lo smarrimento o la distruzione degli ordini di
pagamento. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2,  comma  4-ter,
          lettere a), b) e c), del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.
          138  (Ulteriori  misure  urgenti  per  la   stabilizzazione
          finanziaria e per lo sviluppo), convertito dalla  legge  14
          settembre 2011, n. 148: 
              "4-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  al  fine  di
          favorire la modernizzazione e l'efficienza degli  strumenti
          di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi
          derivanti dalla gestione del denaro contante: 
              a)  le  operazioni  di  pagamento  delle  spese   delle
          pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti
          sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti  telematici.
          E' fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di  avviare
          il processo di superamento di sistemi  basati  sull'uso  di
          supporti cartacei; 
              b) i pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano  in
          via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti  o
          di pagamento dei creditori ovvero con  altri  strumenti  di
          pagamento  elettronici  prescelti  dal  beneficiario.   Gli
          eventuali  pagamenti  per  cassa  non  possono,   comunque,
          superare l'importo di mille euro; 
              c) lo  stipendio,  la  pensione,  i  compensi  comunque
          corrisposti  dalle  pubbliche  amministrazioni  centrali  e
          locali e dai loro enti, in via  continuativa  a  prestatori
          d'opera  e  ogni  altro  tipo  di  emolumento  a   chiunque
          destinato, di  importo  superiore  a  mille  euro,  debbono
          essere  erogati  con  strumenti  di  pagamento  elettronici
          bancari o postali,  ivi  comprese  le  carte  di  pagamento
          prepagate  e  le  carte  di  cui  all'   articolo   4   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122.  Il
          limite di importo di cui al periodo precedente puo'  essere
          modificato con decreto del Ministero dell'economia e  delle
          finanze. Dal limite di importo di cui al primo periodo sono
          comunque  escluse  le  somme  corrisposte   a   titolo   di
          tredicesima mensilita'.".