Art. 23 Ordinazione tramite ordine di pagamento 1. L'ordinazione e' disposta dal Garante o, per sua delega, dal coordinatore dell'Ufficio tramite ordine di pagamento. 2. L'ordine di pagamento deve contenere i seguenti elementi essenziali: a) l'esercizio di provenienza e di gestione della spesa; b) l'impegno cui si riferisce la spesa ed il relativo capitolo; c) la descrizione della spesa; d) il numero d'ordine progressivo per esercizio e per capitolo di bilancio; e) i dati anagrafici, il numero di partita IVA ed il codice fiscale del creditore; f) l'importo lordo e netto da pagare in cifre e in lettere, la data di emissione e l'eventuale data di esigibilita'; g) la modalita' di estinzione del titolo di spesa. 3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-ter, lettere a), b) e c), del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, dalla legge n. 148 del 2011 e successive modificazioni, e le disposizioni del Regolamento per la contabilita' generale dello Stato riguardanti il furto, lo smarrimento o la distruzione degli ordini di pagamento.
Note all'art. 23: - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 4-ter, lettere a), b) e c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148: "4-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante: a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici. E' fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di supporti cartacei; b) i pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori ovvero con altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l'importo di mille euro; c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all' articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il limite di importo di cui al periodo precedente puo' essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Dal limite di importo di cui al primo periodo sono comunque escluse le somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilita'.".