Art. 24 
 
 
                        Pagamento in generale 
 
  1.  Il  servizio  di  cassa  e'  affidato  ad  imprese  autorizzate
all'esercizio  dell'attivita'   bancaria,   in   base   a   specifica
convenzione stipulata secondo le  procedure  previste  dalla  vigente
normativa in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni. Le
modalita' per l'espletamento del servizio di cassa sono coerenti  con
le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla  legge  29  ottobre
1984, n. 720, e successive modificazioni. 
  2. Nei casi previsti agli articoli 25  e  26  i  pagamenti  possono
essere effettuati tramite carta di credito. 
  3. Il pagamento  avviene  nei  tempi  stabiliti  dalle  leggi,  dai
regolamenti  e  dagli  atti  amministrativi  generali.  Le  modalita'
temporali possono essere stabilite anche dal  contratto,  qualora  ne
risultino  per  l'Ufficio  condizioni  piu'  favorevoli,  che  devono
evidenziarsi espressamente dal contratto. 
  4. Nel caso di contratti per adesione,  il  pagamento  puo'  essere
effettuato  prima  dell'inizio   della   prestazione,   qualora   sia
necessario per il suo perfezionamento. 
 
          Note all'art. 24: 
              - La legge 29 ottobre 1984,  n.  720  (Istituzione  del
          sistema di tesoreria unica per enti ed organismi  pubblici)
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1984,  n.
          298.