Art. 24 Pagamento in generale 1. Il servizio di cassa e' affidato ad imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' bancaria, in base a specifica convenzione stipulata secondo le procedure previste dalla vigente normativa in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni. Le modalita' per l'espletamento del servizio di cassa sono coerenti con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni. 2. Nei casi previsti agli articoli 25 e 26 i pagamenti possono essere effettuati tramite carta di credito. 3. Il pagamento avviene nei tempi stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali. Le modalita' temporali possono essere stabilite anche dal contratto, qualora ne risultino per l'Ufficio condizioni piu' favorevoli, che devono evidenziarsi espressamente dal contratto. 4. Nel caso di contratti per adesione, il pagamento puo' essere effettuato prima dell'inizio della prestazione, qualora sia necessario per il suo perfezionamento.
Note all'art. 24: - La legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1984, n. 298.