Art. 25 
 
 
                 Pagamento tramite carta di credito 
 
  1. Il Garante puo' avere in dotazione  una  carta  di  credito  per
l'intero periodo di durata del mandato, nel  rispetto  delle  vigenti
modalita' di utilizzo previste dalla legge e dai regolamenti. 
  2.  Il  Garante,   con   propria   deliberazione,   puo'   disporre
l'assegnazione  della  carta  di  credito  di  cui  al  comma  1   al
coordinatore dell'ufficio delegato all'esercizio del potere di spesa,
con specifica indicazione delle tipologie di spesa consentite. 
  3. Al momento della consegna e della restituzione  della  carta  di
credito e' redatto apposito verbale. L'assegnatario e' tenuto  a  far
pervenire mensilmente all'ufficio un  riepilogo  dell'utilizzo  della
carta corredato dalla documentazione  giustificativa  ai  fini  delle
conseguenti regolazioni contabili da effettuare entro  il  giorno  20
del mese successivo. 
  4. Qualora la carta di credito abbia anche funzione di bancomat, le
somme prelevate sono utilizzabili solo per il pagamento  delle  spese
previste nella deliberazione di assegnazione. 
  5. Gli eventuali pagamenti per cassa non  possono,  in  ogni  caso,
superare  l'importo  di  mille  euro.  Di  essi  deve   essere   data
comunicazione nell'ambito del riepilogo di cui al comma 3  producendo
la documentazione giustificativa. 
  6. Qualora siano effettuati pagamenti di  spese  non  riconducibili
alle tipologie consentite, le stesse non devono gravare sul  bilancio
del Garante. In tal caso, l'ufficio procede al recupero. 
  7. Le spese sostenute sono  imputate  ai  diversi  stanziamenti  di
bilancio, sulla base dei rendiconti o degli estratti conto.