Art. 26 
 
 
                     Servizio di cassa economale 
 
  1. Il Garante puo' deliberare la costituzione di un fondo di  cassa
interno,  di  entita'  non  superiore  a tremila  euro  reintegrabile
durante l'esercizio. Tale importo e' comprensivo di  millecinquecento
euro per la ricarica di una carta di credito prepagata. 
  2. Con il fondo di cassa di cui al comma 1 si provvede, nei casi di
urgenza,  al  pagamento  delle  minute  spese  di  ufficio,  postali,
relative  a  piccole  acquisizioni,   riparazioni   e   manutenzioni,
trasporti  nel  territorio  nazionale,   acquisto   di   giornali   e
pubblicazioni periodiche, acconti di spese di viaggio e di  missione,
e di altre spese comunque connesse con l'ordinaria gestione  ove  non
sia possibile provvedere con gli ordinari ordinativi di pagamento. 
  3. L'incarico di cassiere economo  e'  conferito  dal  coordinatore
dell'Ufficio, sulla base delle linee di indirizzo del Garante, ad  un
impiegato  in  possesso  di  un'adeguata  professionalita'  in  campo
amministrativo e  contabile  per  un  periodo  non  superiore  ad  un
triennio. L'incarico e' rinnovabile una sola volta ed  e'  cumulabile
con quello di consegnatario.