Art. 27 
 
 
                         Scritture contabili 
 
  1.  Le  scritture  finanziarie   rilevano   la   situazione   degli
accertamenti e degli impegni  a  fronte  delle  relative  previsioni,
nonche' delle  somme  riscosse  e  pagate  e  di  quelle  rimaste  da
riscuotere e da pagare. 
  2. Le scritture patrimoniali  rilevano  il  valore  del  patrimonio
all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nel corso  della
gestione,  nonche'  la   consistenza   patrimoniale   alla   chiusura
dell'esercizio. 
  3. I registri contabili e gli schemi di bilancio sono approvati con
delibera del Garante.