Art. 27 Scritture contabili 1. Le scritture finanziarie rilevano la situazione degli accertamenti e degli impegni a fronte delle relative previsioni, nonche' delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare. 2. Le scritture patrimoniali rilevano il valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nel corso della gestione, nonche' la consistenza patrimoniale alla chiusura dell'esercizio. 3. I registri contabili e gli schemi di bilancio sono approvati con delibera del Garante.