Art. 28 Controllo di regolarita' amministrativo-contabile 1. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile sugli atti comportanti spesa e' esercitato da un collegio dei revisori dei conti i cui componenti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono nominati con deliberazione del Garante e restano in carica tre anni, prorogabili una sola volta. 2. Il collegio dei revisori dei conti e' composto di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente designato dal Presidente della Corte dei conti tra i magistrati in servizio e due designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti di cui all'articolo 20, del decreto legislativo n. 123 del 2011.
Note all'art. 28: - Per il testo degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, si veda nelle note alle premesse.