Art. 28 
 
 
          Controllo di regolarita' amministrativo-contabile 
 
  1. Il controllo di regolarita'  amministrativa  e  contabile  sugli
atti comportanti spesa e' esercitato da un collegio dei revisori  dei
conti i cui componenti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo
21 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono nominati  con
deliberazione del Garante e restano in carica tre  anni,  prorogabili
una sola volta. 
  2. Il collegio dei revisori dei conti e' composto di tre membri, di
cui uno con funzioni di presidente  designato  dal  Presidente  della
Corte dei  conti  tra  i  magistrati  in  servizio  e  due  designati
rispettivamente dal Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  dal
Ministro dell'economia e delle finanze. 
  3. Il collegio dei revisori dei  conti  svolge  i  compiti  di  cui
all'articolo 20, del decreto legislativo n. 123 del 2011. 
 
          Note all'art. 28: 
              - Per il testo degli  articoli  20  e  21  del  decreto
          legislativo 30 giugno 2011, n. 123, si veda nelle note alle
          premesse.