Art. 29 
 
 
                         Inventari dei beni 
 
  1. L'Ufficio provvede all'acquisizione, conservazione, manutenzione
ed uso dei beni mobili necessari al proprio funzionamento. 
  2.  I  beni  mobili  sono  annotati  in  appositi   inventari   con
rilevazione informatica secondo le modalita' contenute negli articoli
33, 34 e 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  22
novembre 2010. 
 
          Note all'art. 29: 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          22 novembre 2010 (Disciplina dell'autonomia  finanziaria  e
          contabile della Presidenza del Consiglio dei  Ministri)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  7  dicembre  2010,  n.
          286.