Art. 29 Inventari dei beni 1. L'Ufficio provvede all'acquisizione, conservazione, manutenzione ed uso dei beni mobili necessari al proprio funzionamento. 2. I beni mobili sono annotati in appositi inventari con rilevazione informatica secondo le modalita' contenute negli articoli 33, 34 e 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010.
Note all'art. 29: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 (Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2010, n. 286.