Art. 30 
 
 
                            Consegnatario 
 
  1.  L'incarico  di  consegnatario  e'  conferito  dal  coordinatore
dell'Ufficio   ad   un   dipendente   in   possesso    di    adeguata
professionalita' in campo amministrativo e contabile per  un  periodo
massimo di un triennio ed e' rinnovabile una sola volta. 
  2. Il consegnatario tiene le  scritture  di  cui  all'articolo  27,
comma 2, ed e' soggetto al controllo  di  rendicontazione;  provvede,
sulla base delle direttive impartite dal coordinatore dell'Ufficio, a
svolgere la propria attivita' secondo quanto  disposto  dall'articolo
36, commi 4 e 5, e dall'articolo 39 del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010. 
  3. L'incarico di consegnatario e' cumulabile con quello di cassiere
economo. 
  4. Alla chiusura  dell'esercizio  finanziario  la  regolarita'  dei
registri  contabili  tenuti  dal  consegnatario  e'  certificata  dal
coordinatore dell'Ufficio. 
  5. Delle variazioni intervenute nella consistenza dei  beni  mobili
e' data evidenza in apposita scheda  riepilogativa  sottoscritta  dal
consegnatario e dal coordinatore dell'Ufficio. 
  6. Con delibera del Garante possono essere  disciplinate  ulteriori
modalita'  di  iscrizione  e  cancellazione   dagli   inventari,   di
classificazione e di gestione dei beni mobili. nonche'  le  modalita'
del controllo di cui al comma 2. 
 
          Note all'art. 30: 
              - Per i riferimenti al D.P.C.M.  22  novembre  2010  si
          veda nelle note all'art. 29.