Art. 30 Consegnatario 1. L'incarico di consegnatario e' conferito dal coordinatore dell'Ufficio ad un dipendente in possesso di adeguata professionalita' in campo amministrativo e contabile per un periodo massimo di un triennio ed e' rinnovabile una sola volta. 2. Il consegnatario tiene le scritture di cui all'articolo 27, comma 2, ed e' soggetto al controllo di rendicontazione; provvede, sulla base delle direttive impartite dal coordinatore dell'Ufficio, a svolgere la propria attivita' secondo quanto disposto dall'articolo 36, commi 4 e 5, e dall'articolo 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010. 3. L'incarico di consegnatario e' cumulabile con quello di cassiere economo. 4. Alla chiusura dell'esercizio finanziario la regolarita' dei registri contabili tenuti dal consegnatario e' certificata dal coordinatore dell'Ufficio. 5. Delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni mobili e' data evidenza in apposita scheda riepilogativa sottoscritta dal consegnatario e dal coordinatore dell'Ufficio. 6. Con delibera del Garante possono essere disciplinate ulteriori modalita' di iscrizione e cancellazione dagli inventari, di classificazione e di gestione dei beni mobili. nonche' le modalita' del controllo di cui al comma 2.
Note all'art. 30: - Per i riferimenti al D.P.C.M. 22 novembre 2010 si veda nelle note all'art. 29.