Art. 31 
 
 
                       Attivita' contrattuale 
 
  1. Il Garante  ha  piena  autonomia  negoziale,  nei  limiti  della
disponibilita'  di  bilancio,  in  merito   alla   deliberazione   di
addivenire al contratto, alla scelta della forma  di  contrattazione,
alla determinazione delle clausole del contratto ed alla  nomina  del
responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4, 5 e 6  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, del decreto legislativo 12 aprile  2006,
n. 163, e del relativo regolamento di attuazione di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
  2. Alla stipulazione del contratto puo' provvedere il  coordinatore
dell'Ufficio che agisce, nei casi stabiliti  dalla  legge,  anche  in
qualita' di ufficiale rogante. 
  3. Tutte le forniture di beni e servizi sono  soggette  a  collaudo
nei termini contrattualmente previsti e nel  rispetto  delle  vigenti
disposizioni di legge. 
  4. Per le forniture di beni e servizi di importo  non  superiore  a
diecimila euro, in luogo del collaudo e' disposta  l'attestazione  di
regolare esecuzione. 
  5. Il Garante puo' aderire alle  convenzioni  stipulate  da  Consip
S.p.a. e puo' acquisire beni e servizi mediante il ricorso al Mercato
elettronico della pubblica amministrazione entro i limiti di  importo
della prescritta soglia comunitaria. 
 
          Note all'art. 31: 
              - Si riporta il testo degli articoli 4,  5  e  6  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241  (Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi): 
              "Art.  4   (Unita'   organizzativa   responsabile   del
          procedimento) - 1. Ove non sia gia' direttamente  stabilito
          per legge o per regolamento, le  pubbliche  amministrazioni
          sono tenute a determinare per ciascun tipo di  procedimento
          relativo ad atti di loro competenza l'unita'  organizzativa
          responsabile della istruttoria e di ogni altro  adempimento
          procedimentale,  nonche'  dell'adozione  del  provvedimento
          finale. 
              2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma  1  sono
          rese  pubbliche  secondo  quanto   previsto   dai   singoli
          ordinamenti.". 
              "Art.  5  (Responsabile  del  procedimento)  -  1.   Il
          dirigente di  ciascuna  unita'  organizzativa  provvede  ad
          assegnare a se' o ad altro dipendente addetto all'unita' la
          responsabilita'  della  istruttoria   e   di   ogni   altro
          adempimento  inerente  il  singolo  procedimento   nonche',
          eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. 
              2. Fino a quando non sia effettuata  l'assegnazione  di
          cui al comma 1, e'  considerato  responsabile  del  singolo
          procedimento   il   funzionario   preposto   alla    unita'
          organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo
          4. 
              3. L'unita' organizzativa competente  e  il  nominativo
          del  responsabile  del  procedimento  sono  comunicati   ai
          soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta,  a  chiunque
          vi abbia interesse.". 
              "Art. 6 (Compiti del responsabile del  procedimento)  -
          1. Il responsabile del procedimento: 
                a) valuta,  ai  fini  istruttori,  le  condizioni  di
          ammissibilita',  i  requisiti  di   legittimazione   ed   i
          presupposti  che  siano  rilevanti  per   l'emanazione   di
          provvedimento; 
                b)  accerta  di  ufficio  i  fatti,   disponendo   il
          compimento degli atti all'uopo  necessari,  e  adotta  ogni
          misura   per    l'adeguato    e    sollecito    svolgimento
          dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio
          di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o  istanze
          erronee o incomplete e puo' esperire  accertamenti  tecnici
          ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; 
                c) propone l'indizione  o,  avendone  la  competenza,
          indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14; 
                d) cura  le  comunicazioni,  le  pubblicazioni  e  le
          notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; 
                e)  adotta,  ove   ne   abbia   la   competenza,   il
          provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti  all'organo
          competente  per   l'adozione.   L'organo   competente   per
          l'adozione  del  provvedimento  finale,  ove  diverso   dal
          responsabile del procedimento, non puo'  discostarsi  dalle
          risultanze dell'istruttoria condotta dal  responsabile  del
          procedimento  se  non  indicandone   la   motivazione   nel
          provvedimento finale.". 
              - Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio
          2006, n. 100, supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 5  ottobre
          2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed  attuazione  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE») e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  10
          dicembre 2010, n. 288, supplemento ordinario.