Art. 10 
 
 
Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo
                dei segretari comunali e provinciali 
 
  1. Al  fine  di  consentire  il  definitivo  perfezionamento  delle
operazioni contabili e organizzative connesse al trasferimento  delle
funzioni gia' facenti  capo  all'Agenzia  Autonoma  per  la  gestione
dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, di  cui  all'articolo
7, commi 31-ter e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il
termine di cui all'articolo 23, comma 12-novies, del decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  7
agosto 2012, n. 135, e'  prorogato  al  31  luglio  2013.  Fino  alla
predetta data continua ad  applicarsi  il  sistema  di  contribuzione
diretta a carico degli enti locali. 
  2. La Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione  dei
dirigenti  della  pubblica   amministrazione   locale,   di   seguito
denominata: "Scuola", e' soppressa. Il Ministero dell'interno succede
a titolo universale alla predetta Scuola e le risorse  strumentali  e
finanziarie e  di  personale  ivi  in  servizio  sono  trasferite  al
Ministero medesimo. 
  3. I predetti dipendenti con contratto a tempo  indeterminato  sono
inquadrati nei ruoli del  Ministero  dell'interno  sulla  base  della
tabella  di  corrispondenza  approvata  col  decreto   del   Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di cui all'articolo 7, comma 31-quater, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio  2010,  n.  122.  I  dipendenti   trasferiti   mantengono   il
trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente  alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. 
  4. Per garantire la continuita' delle funzioni svolte dalla Scuola,
fino all'adozione del regolamento di  cui  al  comma  6,  l'attivita'
continua ad essere esercitata dalla Scuola stessa presso  la  sede  e
gli uffici a tale fine utilizzati. 
  5. La disposizione di cui  all'articolo  7,  comma  31-sexies,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, continua ad applicarsi anche  per
gli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo. 
  6. Al  fine  di  assicurare  il  perfezionamento  del  processo  di
riorganizzazione delle attivita' di interesse pubblico  gia'  facenti
capo all'Agenzia Autonoma per la  gestione  dell'Albo  dei  segretari
comunali e provinciali, previsto  dall'articolo  7,  commi  31-ter  e
seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  nonche'  quelle
connesse all'attuazione di cui ai commi 2 e 3 del presente  articolo,
con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di cui al  comma
1 del presente articolo, su proposta del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
per la pubblica amministrazione e la  semplificazione,  si  provvede,
fermo restando il numero  delle  strutture  dirigenziali  di  livello
generale e non generale, risultante dall'applicazione delle misure di
riduzione degli assetti organizzativi disposti  dal  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012,  n.  135,  alla  riorganizzazione  delle  strutture  del
Ministero  dell'interno  per  garantire  l'esercizio  delle  funzioni
trasferite. Con il medesimo regolamento, ai  fini  dell'inquadramento
del personale con contratto a tempo indeterminato, e'  istituita  una
apposita sezione nei ruoli dell'Amministrazione  civile  dell'interno
corrispondente al numero degli inquadramenti da disporre ai sensi del
decreto di cui all'articolo 7, comma 31-quater, del decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e del comma 3 del presente articolo. 
  7. E' istituito, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, presso  il  Ministero  dell'interno,  il  Consiglio
direttivo per l'Albo Nazionale dei segretari comunali e  provinciali,
presieduto dal Ministro dell'interno,  o  da  un  Sottosegretario  di
Stato appositamente delegato, e composto dal  Capo  Dipartimento  per
gli Affari Interni e territoriali, dal Capo del Dipartimento  per  le
politiche del personale dell'Amministrazione Civile e per le  risorse
strumentali e finanziarie, da due prefetti dei capoluoghi di  regione
designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI e  UPI  o
dai  loro  delegati,  da  un  rappresentante  dell'ANCI   e   da   un
rappresentante dell'UPI. Il Ministro dell'interno,  su  proposta  del
Consiglio Direttivo, sentita la Conferenza Stato Citta'  e  Autonomie
locali: 
    a) definisce le modalita'  procedurali  e  organizzative  per  la
gestione dell'albo dei segretari, nonche' il fabbisogno di  segretari
comunali e provinciali; 
    b) definisce  e  approva  gli  indirizzi  per  la  programmazione
dell'attivita'  didattica  ed  il  piano   generale   annuale   delle
iniziative di formazione e di assistenza, verificandone  la  relativa
attuazione; 
    c)   provvede   alla    ripartizione    dei    fondi    necessari
all'espletamento delle funzioni relative alla  gestione  dell'albo  e
alle attivita' connesse, nonche' a quelle relative alle attivita'  di
reclutamento, formazione e aggiornamento  dei  segretari  comunali  e
provinciali,  del  personale  degli  enti   locali,   nonche'   degli
amministratori locali; 
    d) definisce le modalita' di gestione e di destinazione dei  beni
strumentali e patrimoniali di cui all'articolo 7, comma  31-ter,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  8. Per la partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo non e'
previsto alcun tipo di compenso  ne'  rimborso  spese  a  carico  del
bilancio dello Stato. 
  9.  L'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  non
determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.