Art. 3 
 
 
        Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali 
 
  1. Nel decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e  successive
modificazioni, recante il testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 41 e' inserito il seguente: 
  «Art. 41-bis. - (Obblighi di trasparenza dei  titolari  di  cariche
elettive e  di  governo).  -  1.  Gli  enti  locali  con  popolazione
superiore a 10.000 abitanti sono tenuti a  disciplinare,  nell'ambito
della propria autonomia regolamentare, le modalita' di pubblicita'  e
trasparenza  dello  stato  patrimoniale  dei  titolari   di   cariche
pubbliche elettive e di governo di loro competenza. La dichiarazione,
da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine  del  mandato,  sul
sito internet dell'ente riguarda: i dati di reddito e  di  patrimonio
con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni
immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in societa'
quotate e non quotate; la consistenza degli  investimenti  in  titoli
obbligazionari, titoli di Stato,  o  in  altre  utilita'  finanziarie
detenute anche tramite fondi di investimento,  sicav  o  intestazioni
fiduciarie. 
  2. Gli enti  locali  sono  altresi'  tenuti  a  prevedere  sanzioni
amministrative per la mancata o parziale  ottemperanza  all'onere  di
cui al comma 1, da un minimo di euro duemila a  un  massimo  di  euro
ventimila. L'organo competente a irrogare la sanzione  amministrativa
e' individuato ai sensi dell'articolo  17  della  legge  24  novembre
1981, n. 689.»; 
    b) l'articolo 49 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 49. - (Pareri dei responsabili dei servizi).  -  1.  Su  ogni
proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al  Consiglio  che
non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto  il  parere,  in
ordine alla sola regolarita' tecnica, del responsabile  del  servizio
interessato e, qualora comporti riflessi diretti  o  indiretti  sulla
situazione economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  dell'ente,  del
responsabile di ragioneria in ordine alla  regolarita'  contabile.  I
pareri sono inseriti nella deliberazione. 
  2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi,  il
parere e' espresso dal segretario dell'ente, in  relazione  alle  sue
competenze. 
  3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa  e
contabile dei pareri espressi. 
  4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri
di cui al presente articolo, devono darne  adeguata  motivazione  nel
testo della deliberazione.»; 
    c) all'articolo 109, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  "2-bis. L'incarico di responsabile del servizio finanziario di  cui
all'articolo 153, comma 4, puo'  essere  revocato  esclusivamente  in
caso di gravi irregolarita' riscontrate nell'esercizio delle funzioni
assegnate.  La  revoca  e'  disposta   con   Ordinanza   del   legale
rappresentante dell'Ente, previo parere  obbligatorio  del  Ministero
dell'interno  e  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; 
    d) l'articolo 147 e' sostituito dai seguenti: 
  «Art. 147. - (Tipologia dei controlli interni). 
  1. Gli enti locali, nell'ambito della loro  autonomia  normativa  e
organizzativa, individuano strumenti  e  metodologie  per  garantire,
attraverso il controllo di regolarita' amministrativa e contabile, la
legittimita',   la   regolarita'   e   la   correttezza   dell'azione
amministrativa. 
  2. Il sistema di controllo interno e' diretto a: 
  a) verificare, attraverso il controllo  di  gestione,  l'efficacia,
l'efficienza e l'economicita' dell'azione amministrativa, al fine  di
ottimizzare, anche  mediante  tempestivi  interventi  correttivi,  il
rapporto tra obiettivi  e  azioni  realizzate,  nonche'  tra  risorse
impiegate e risultati; 
  b)  valutare  l'adeguatezza  delle  scelte  compiute  in  sede   di
attuazione dei piani,  dei  programmi  e  degli  altri  strumenti  di
determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza  tra
i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti; 
  c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della
gestione di competenza, della gestione dei residui e  della  gestione
di cassa, anche  ai  fini  della  realizzazione  degli  obiettivi  di
finanza  pubblica  determinati  dal  patto  di  stabilita'   interno,
mediante l'attivita' di coordinamento e di  vigilanza  da  parte  del
responsabile  del  servizio  finanziario,  nonche'   l'attivita'   di
controllo da parte dei responsabili dei servizi; 
  d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello  stato
di  attuazione  di  indirizzi  e  obiettivi  gestionali,   anche   in
riferimento all'articolo 170, comma  6,  la  redazione  del  bilancio
consolidato,  l'efficacia,  l'efficienza   e   l'economicita'   degli
organismi gestionali esterni dell'ente; 
  e) garantire il controllo della qualita' dei servizi  erogati,  sia
direttamente,  sia  mediante  organismi   gestionali   esterni,   con
l'impiego di metodologie dirette a misurare  la  soddisfazione  degli
utenti esterni e interni dell'ente. 
  3. Le lettere d) ed e) del comma 2  si  applicano  solo  agli  enti
locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti. 
  4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa,  gli
enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo  il
principio della distinzione tra funzioni di indirizzo  e  compiti  di
gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive
modificazioni.  Partecipano  all'organizzazione   del   sistema   dei
controlli interni il segretario  dell'ente,  il  direttore  generale,
laddove  previsto,  i  responsabili  dei  servizi  e  le  unita'   di
controllo, laddove istituite. 
  5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1,  piu'  enti
locali possono istituire uffici unici, mediante una  convenzione  che
ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento. 
  Art.  147-bis.  -  (Controllo  di  regolarita'   amministrativa   e
contabile).  -  1.  Il  controllo  di  regolarita'  amministrativa  e
contabile e'  assicurato,  nella  fase  preventiva  della  formazione
dell'atto,  da  ogni  responsabile  di  servizio  ed  e'   esercitato
attraverso il rilascio del parere di regolarita'  tecnica  attestante
la  regolarita'  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa.  E'
inoltre effettuato dal responsabile del servizio  finanziario  ed  e'
esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarita' contabile
e del visto attestante la copertura finanziaria. 
  2. Il  controllo  di  regolarita'  amministrativa  e  contabile  e'
inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi  generali
di   revisione   aziendale   e   modalita'    definite    nell'ambito
dell'autonomia  organizzativa  dell'ente,  sotto  la  direzione   del
segretario,  in  base  alla  normativa  vigente.  Sono  soggette   al
controllo  le  determinazioni  di  impegno  di  spesa,  gli  atti  di
accertamento di entrata, gli atti  di  liquidazione  della  spesa,  i
contratti  e  gli  altri  atti  amministrativi,  scelti  secondo  una
selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. 
  3. Le risultanze del controllo di cui al  comma  2  sono  trasmesse
periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili  dei  servizi,
ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati  dei
dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e  al  consiglio
comunale. 
  Art. 147-ter. - (Controllo strategico).  -  1.  Per  verificare  lo
stato di attuazione dei programmi  secondo  le  linee  approvate  dal
Consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a 10.000  abitanti
definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di
controllo  strategico  finalizzate  alla  rilevazione  dei  risultati
conseguiti  rispetto  agli  obiettivi  predefiniti,   degli   aspetti
economico-finanziari connessi ai risultati  ottenuti,  dei  tempi  di
realizzazione rispetto alle  previsioni,  delle  procedure  operative
attuate confrontate con i  progetti  elaborati,  della  qualita'  dei
servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda  espressa,
degli  aspetti  socio-economici.  L'ente   locale   con   popolazione
superiore a 10.000 abitanti puo' esercitare  in  forma  associata  la
funzione di controllo strategico. 
  2. L'unita'  preposta  al  controllo  strategico  elabora  rapporti
periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio  per  la
successiva   predisposizione   di   deliberazioni    consiliari    di
ricognizione dei programmi, secondo  modalita'  da  definire  con  il
regolamento di contabilita' dell'ente in base a quanto previsto dallo
statuto. 
  Art. 147-quater. - (Controlli sulle societa' partecipate). 
  1.  L'ente  locale  definisce,   secondo   la   propria   autonomia
organizzativa, un sistema di  controlli  sulle  societa'  partecipate
dallo stesso  ente  locale.  Tali  controlli  sono  esercitati  dalle
strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. 
  2.   Per   l'attuazione   di   quanto   previsto   al   comma    1,
l'amministrazione   definisce   preventivamente,    in    riferimento
all'articolo 170, comma  6,  gli  obiettivi  gestionali  a  cui  deve
tendere la  societa'  partecipata,  secondo  standard  qualitativi  e
quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a
rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la societa',
la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle societa', i
contratti di servizio, la qualita' dei  servizi,  il  rispetto  delle
norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. 
  3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2,  l'ente  locale
effettua il  monitoraggio  periodico  sull'andamento  delle  societa'
partecipate,  analizza  gli  scostamenti  rispetto   agli   obiettivi
assegnati e  individua  le  opportune  azioni  correttive,  anche  in
riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti  per
il bilancio dell'ente. 
  4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e  delle
aziende partecipate  sono  rilevati  mediante  bilancio  consolidato,
secondo la competenza economica. 
  5. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  agli  enti
locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti. 
  Art. 147-quinquies. - (Controllo sugli equilibri finanziari). -  1.
Il controllo sugli equilibri finanziari e' svolto sotto la  direzione
e il  coordinamento  del  responsabile  del  servizio  finanziario  e
mediante  la  vigilanza  dell'organo  di  revisione,  prevedendo   il
coinvolgimento  attivo  degli  organi  di  governo,   del   direttore
generale,  ove  previsto,  del  segretario  e  dei  responsabili  dei
servizi, secondo le rispettive responsabilita'. 
  2. Il controllo sugli  equilibri  finanziari  e'  disciplinato  nel
regolamento di contabilita' dell'ente ed e' svolto nel rispetto delle
disposizioni dell'ordinamento  finanziario  e  contabile  degli  enti
locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla
realizzazione degli obiettivi  di  finanza  pubblica,  nonche'  delle
norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione. 
  3.  Il  controllo  sugli  equilibri  finanziari  implica  anche  la
valutazione  degli  effetti  che  si  determinano  per  il   bilancio
finanziario      dell'ente      in      relazione       all'andamento
economico-finanziario degli organismi gestionali esterni."; 
    e) l'articolo 148 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 148 
  (Controllo della Corte dei conti) 
  1. Le sezioni regionali  della  Corte  dei  conti  verificano,  con
cadenza semestrale, la legittimita' e la regolarita' delle  gestioni,
il funzionamento dei controlli interni ai  fini  del  rispetto  delle
regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascun  ente  locale,
nonche' il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli  atti  di
programmazione e pianificazione degli enti locali. A  tale  fine,  il
sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai  10.000
abitanti, o il Presidente della provincia, avvalendosi del  direttore
generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non  e'
prevista la figura del direttore generale,  trasmette  semestralmente
alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un  referto
sulla regolarita' della gestione e sull'efficacia e  sull'adeguatezza
del sistema dei controlli interni adottato, sulla  base  delle  Linee
guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti;
il referto e', altresi', inviato al Presidente del consiglio comunale
o provinciale. Per i medesimi controlli,  la  Corte  dei  conti  puo'
avvalersi, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle
finanze, del Corpo della Guardia di finanza, che esegue le  verifiche
e gli accertamenti  richiesti,  necessari  ai  fini  delle  verifiche
semestrali di cui al primo periodo,  agendo  con  i  poteri  ad  esso
attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore
aggiunto e alle imposte  sui  redditi.  Per  le  stesse  finalita'  e
cadenze, sulla base di analoghe intese, sono disposte  verifiche  dei
Servizi Ispettivi di finanza pubblica,  ai  sensi  dell'articolo  14,
comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In caso di
rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle  metodologie
di cui al secondo periodo del presente comma, fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.  20,  e  dai
commi  5  e  5-bis  dell'articolo  248,  le  sezioni  giurisdizionali
regionali  della  Corte  dei  conti  irrogano   agli   amministratori
responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo
di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile
lorda dovuta al momento di commissione della violazione."; 
    f) all'articolo 153, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e  piu'
in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari  complessivi
della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.  Nell'esercizio  di
tali funzioni il responsabile  del  servizio  finanziario  agisce  in
autonomia nei limiti di quanto disposto  dai  principi  finanziari  e
contabili,  dalle  norme  ordinamentali  e  dai  vincoli  di  finanza
pubblica e tenuto conto degli  indirizzi  della  Ragioneria  Generale
dello Stato applicabili agli enti locali in materia di programmazione
e gestione delle risorse pubbliche."; 
  2) al comma 6, dopo le parole: "organo di revisione" sono  inserite
le  seguenti:  ",  nonche'  alla  competente  sezione  regionale   di
controllo della Corte dei conti"; 
    g) all'articolo 166, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: 
  "2-bis. La meta' della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter e'
riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili,  la  cui
mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione. 
  2-ter. Nel caso in cui l'ente si  trovi  in  una  delle  situazioni
previste dagli articoli 195 e 222,  il  limite  minimo  previsto  dal
comma 1 e' stabilito nella misura dello 0,45  per  cento  del  totale
delle spese correnti inizialmente previste in bilancio."; 
    h) all'articolo 187, dopo il comma 3, e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente: 
  "3-bis. L'avanzo di amministrazione non puo' essere utilizzato  nel
caso in cui l'ente si trovi in una delle  situazioni  previste  dagli
articoli 195 e 222."; 
    i) all'articolo 191 il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3.  Per  i  lavori  pubblici  di  somma  urgenza,  cagionati   dal
verificarsi di un evento  eccezionale  o  imprevedibile,  la  Giunta,
entro dieci giorni dall'ordinazione fatta a terzi,  su  proposta  del
responsabile del procedimento,  sottopone  all'Organo  Consiliare  il
provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalita' previste
dall'articolo 194, prevedendo la relativa copertura  finanziaria  nei
limiti delle accertate necessita' per la  rimozione  dello  stato  di
pregiudizio  alla   pubblica   incolumita'.   Il   provvedimento   di
riconoscimento  e'  adottato  entro   30   giorni   dalla   data   di
deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque  entro
il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia  scaduto  il
predetto termine. La  comunicazione  al  terzo  interessato  e'  data
contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare."; 
    l) dopo il comma 2 dell'articolo 227 e' inserito il seguente: 
  "2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto di  gestione
entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo,  si  applica  la
procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141."; 
    m) all'articolo 234 dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  "2-bis.  Al  fine  di  potenziare  l'attivita'   di   controllo   e
monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, presso le province,
le citta' metropolitane, i comuni con popolazione superiore a  60.000
abitanti e quelli capoluogo di provincia, un componente del  collegio
dei revisori, con funzioni di Presidente, e' designato  dal  Prefetto
ed e' scelto, di concerto, dai Ministri dell'interno e  dell'economia
e delle finanze tra i dipendenti dei rispettivi Ministeri."; 
  n) al comma 2 dell'articolo 236, le parole: «dai membri dell'organo
regionale di controllo,» sono soppresse; 
  o) all'articolo 239 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 
  «b) pareri, con le modalita' stabilite dal regolamento, in  materia
di: 
  1) strumenti di programmazione economico-finanziaria; 
  2) proposta di bilancio di previsione verifica  degli  equilibri  e
variazioni di bilancio; 
  3) modalita' di gestione dei servizi e proposte di  costituzione  o
di partecipazione ad organismi esterni; 
  4) proposte di ricorso all'indebitamento; 
  5) proposte di utilizzo di strumenti  di  finanza  innovativa,  nel
rispetto della disciplina statale vigente in materia; 
  6)  proposte  di  riconoscimento  di  debiti   fuori   bilancio   e
transazioni; 
  7)     proposte      di      regolamento      di      contabilita',
economato-provveditorato, patrimonio e di  applicazione  dei  tributi
locali»; 
  2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1  e'  espresso
un motivato giudizio di congruita', di coerenza e  di  attendibilita'
contabile delle previsioni di bilancio e dei  programmi  e  progetti,
anche tenuto conto dell'attestazione del  responsabile  del  servizio
finanziario ai sensi dell'articolo  153,  delle  variazioni  rispetto
all'anno   precedente,    dell'applicazione    dei    parametri    di
deficitarieta' strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri
sono suggerite all'organo consiliare le  misure  atte  ad  assicurare
l'attendibilita'  delle  impostazioni.  I  pareri  sono  obbligatori.
L'organo consiliare e' tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti
o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure  proposte
dall'organo di revisione.»; 
      3) la lettera a) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: 
  «a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti
a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente»; 
    p) all'articolo 242, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai  seguenti:
"1. Sono da considerarsi in  condizioni  strutturalmente  deficitarie
gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili  condizioni
di squilibrio, rilevabili da un  apposita  tabella,  da  allegare  al
rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi  dei  quali
almeno la meta' presentino valori  deficitari.  Il  rendiconto  della
gestione e' quello relativo al penultimo esercizio precedente  quello
di riferimento. 
  2.  Con  decreto  del   Ministro   dell'interno   di   natura   non
regolamentare, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonche' le modalita' per
la compilazione della tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione
di  nuovi   parametri   si   applicano   quelli   vigenti   nell'anno
precedente."; 
    q) all'articolo 243, dopo il comma 3, e'  inserito  il  seguente:
"3-bis. "I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con  le
societa' partecipate , devono contenere  apposite  clausole  volte  a
prevedere,  ove   si   verifichino   condizioni   di   deficitarieta'
strutturale, la riduzione delle spese  di  personale  delle  societa'
medesime, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo  18,
comma 2-bis, del decreto-legge  n.  112  del  2008,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008; 
    r) dopo l'articolo 243 sono inseriti i seguenti: 
  "243-bis. (Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale) 
  1. I comuni e le province per  i  quali,  anche  in  considerazione
delle pronunce delle competenti sezioni  regionali  della  Corte  dei
conti sui bilanci degli enti, sussistano  squilibri  strutturali  del
bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel  caso  in
cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti  a
superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con
deliberazione consiliare alla procedura di  riequilibrio  finanziario
pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non
puo' essere iniziata qualora la sezione  regionale  della  Corte  dei
Conti abbia gia' provveduto, ai sensi dell'articolo 6, comma  2,  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ad assegnare un termine
per l'adozione delle  misure  correttive  previste  dall'articolo  1,
comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
  2. La deliberazione  di  ricorso  alla  procedura  di  riequilibrio
finanziario pluriennale e' trasmessa, entro 5 giorni  dalla  data  di
esecutivita', alla competente sezione regionale della Corte dei conti
e al Ministero dell'interno. 
  3. Il ricorso alla procedura di cui al presente  articolo  sospende
temporaneamente la possibilita' per la Corte dei Conti di  assegnare,
ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  2,  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n.  149,  il  termine  per  l'adozione  delle  misure
correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della  legge  n.  266
del 2005. 
  4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti  dell'ente  sono
sospese dalla data di deliberazione  di  ricorso  alla  procedura  di
riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o
di diniego di approvazione del piano di riequilibrio  pluriennale  di
cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3. 
  5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 60
giorni dalla data di esecutivita' della delibera di cui al  comma  1,
delibera un  piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale  della
durata massima di 5 anni, compreso quello  in  corso,  corredato  del
parere dell'organo di revisione economico-finanziario. 
  6. Il piano di riequilibrio  finanziario  pluriennale  deve  tenere
conto di tutte le misure  necessarie  a  superare  le  condizioni  di
squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere: 
  a) le eventuali misure  correttive  adottate  dall'ente  locale  ai
sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23  dicembre  2005,  n.
266, in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione
finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto
di stabilita' interno accertati dalla  competente  sezione  regionale
della Corte dei conti; 
  b) la puntuale  ricognizione,  con  relativa  quantificazione,  dei
fattori  di  squilibrio   rilevati,   dell'eventuale   disavanzo   di
amministrazione risultante  dall'ultimo  rendiconto  approvato  e  di
eventuali debiti fuori bilancio; 
  c) l'individuazione,  con  relative  quantificazione  e  previsione
dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le  misure  necessarie  per
ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio,  per  l'integrale
ripiano  del  disavanzo  di  amministrazione  accertato  e   per   il
finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di 5
anni, a partire da quello in corso; 
  d)  l'indicazione,  per  ciascuno   degli   anni   del   piano   di
riequilibrio,  della  percentuale  di  ripiano   del   disavanzo   di
amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere
nei bilanci annuali e pluriennali per  il  finanziamento  dei  debiti
fuori bilancio. 
  7. Ai fini della predisposizione del piano,  l'ente  e'  tenuto  ad
effettuare  una  ricognizione  di  tutti  i  debiti  fuori   bilancio
riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per  il  finanziamento  dei
debiti fuori bilancio l'ente puo' provvedere anche mediante un  piano
di rateizzazione, della durata massima pari agli anni  del  piano  di
riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 
  8. Al  fine  di  assicurare  il  prefissato  graduale  riequilibrio
finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente: 
  a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei tributi  locali  nella
misura massima consentita, anche in deroga ad  eventuali  limitazioni
disposte dalla legislazione vigente; 
  b) e' soggetto ai controlli centrali in  materia  di  copertura  di
costo di alcuni servizi, di cui all'articolo  243,  comma  2,  ed  e'
tenuto ad assicurare  la  copertura  dei  costi  della  gestione  dei
servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del  medesimo
articolo 243, comma 2; 
  c) e' tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa  tariffa,
la copertura integrale dei  costi  della  gestione  del  servizio  di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto; 
  d) e' soggetto al  controllo  sulle  dotazioni  organiche  e  sulle
assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1; 
  e) e' tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di  tutti  i
residui attivi  e  passivi  conservati  in  bilancio,  stralciando  i
residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilita' da  inserire  nel
conto del patrimonio fino al compimento dei termini di  prescrizione,
nonche' una sistematica attivita'  di  accertamento  delle  posizioni
debitorie aperte con il sistema  creditizio  e  dei  procedimenti  di
realizzazione delle  opere  pubbliche  ad  esse  sottostanti  ed  una
verifica della consistenza ed integrale ripristino  dei  fondi  delle
entrate con vincolo di destinazione; 
  f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della  spesa  con
indicazione di precisi obiettivi di riduzione della  stessa,  nonche'
una verifica e relativa valutazione dei  costi  di  tutti  i  servizi
erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi  e  delle
societa' partecipati e dei relativi costi e oneri comunque  a  carico
del bilancio dell'ente; 
  g) puo' procedere all'assunzione  di  mutui  per  la  copertura  di
debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in  deroga  ai
limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla  legislazione
vigente, nonche' accedere al Fondo di  rotazione  per  assicurare  la
stabilita' finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter,
a condizione che si sia  avvalso  della  facolta'  di  deliberare  le
aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera  a)  e
che provveda alla alienazione dei beni patrimoniali  disponibili  non
indispensabili   per   i   fini    istituzionali    dell'ente    alla
rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259,
comma 6, fermo restando che la stessa  non  puo'  essere  variata  in
aumento per la durata del piano di riequilibrio. 
  9. In caso di accesso al Fondo di  rotazione  di  cui  all'articolo
243-ter,  l'Ente  deve  adottare  entro  il  termine   dell'esercizio
finanziario le seguenti misure di riequilibrio della  parte  corrente
del bilancio: 
  a) a decorrere  dall'esercizio  finanziario  successivo,  riduzione
delle spese di personale, da  realizzare  in  particolare  attraverso
l'eliminazione dai fondi  per  il  finanziamento  della  retribuzione
accessoria del personale dirigente e di quello  del  comparto,  delle
risorse di cui agli  articoli  15,  comma  5,  e  26,  comma  3,  dei
Contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  del  1°   aprile   1999
(comparto) e del 23 dicembre  1999  (dirigenza),  per  la  quota  non
connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche; 
  b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del dieci  per
cento delle spese per prestazioni di servizi, di  cui  all'intervento
03 della spesa corrente; 
  c)  entro  il  termine  di  un  triennio,  riduzione   almeno   del
venticinque  per  cento  delle  spese  per  trasferimenti,   di   cui
all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse
proprie; 
  d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo
periodo del comma 8, lettera g),  per  i  soli  mutui  connessi  alla
copertura di debiti fuori bilancio pregressi. 
  243-ter.  (Fondo  di  rotazione  per   assicurare   la   stabilita'
finanziaria degli enti locali) 
  1. Per il risanamento  finanziario  degli  enti  locali  che  hanno
deliberato  la  procedura  di   riequilibrio   finanziario   di   cui
all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a  valere  sul
Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la
stabilita' finanziaria degli enti locali". 
  2. Con decreto del  Ministero  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare  entro  il  30  novembre
2012, sono stabiliti i criteri  per  la  determinazione  dell'importo
massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile  a  ciascun
ente locale, nonche'  le  modalita'  per  la  concessione  e  per  la
restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente
dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione di
cui al comma 1. 
  3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione  attribuibile
a ciascun ente locale, nei limiti  dell'importo  massimo  fissato  in
euro 100 per abitante e della disponibilita' annua del Fondo,  devono
tenere anche conto: 
  a)  dell'incremento  percentuale  delle   entrate   tributarie   ed
extratributarie  previsto  nell'ambito  del  piano  di   riequilibrio
pluriennale; 
  b)  della  riduzione  percentuale  delle  spese  correnti  previste
nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale. 
  243-quater.  (Esame   del   piano   di   riequilibrio   finanziario
pluriennale e controllo sulla relativa attuazione) 
  1. Entro 10 giorni dalla data della delibera  di  cui  all'articolo
243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale e'
trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della  Corte
dei Conti, nonche' alla Commissione  di  cui  all'articolo  155,  che
assume la denominazione di Commissione per la stabilita'  finanziaria
degli enti locali. Entro il  termine  di  30  giorni  dalla  data  di
presentazione del piano, un'apposita sottocommissione della  predetta
Commissione, composta esclusivamente  da  rappresentanti  scelti,  in
egual numero, dai  Ministri  dell'interno  e  dell'economia  e  delle
finanze  tra  i  dipendenti  dei  rispettivi  Ministeri,  svolge   la
necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida  deliberate
dalla  Sezione  delle  autonomie  della  Corte  dei  conti  e   delle
indicazioni fornite dalla competente Sezione regionale  di  controllo
della   Corte   dei    Conti.    All'esito    dell'istruttoria,    la
sottocommissione redige  una  relazione  finale,  con  gli  eventuali
allegati, che e' trasmessa alla Sezione regionale di controllo  della
Corte dei  Conti  dal  competente  Capo  Dipartimento  del  Ministero
dell'interno e dal Ragioniere generale dello Stato, di  concerto  fra
loro. 
  2. In fase istruttoria, la sottocommissione di cui al comma 1  puo'
formulare rilievi o richieste istruttorie, cui  l'ente  e'  tenuto  a
fornire risposta entro trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle
funzioni assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza
diritto a compensi aggiuntivi, gettoni  di  presenza  o  rimborsi  di
spese, di cinque segretari comunali e provinciali in  disponibilita',
nonche' di cinque unita' di  personale,  particolarmente  esperte  in
tematiche finanziarie degli enti locali, in posizione  di  comando  o
distacco e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 
  3. La sezione regionale di controllo della Corte dei  Conti,  entro
il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della  documentazione
di cui al comma 1,  delibera  sull'approvazione  o  sul  diniego  del
piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di
approvazione del piano, la Corte  dei  Conti  vigila  sull'esecuzione
dello stesso, adottando in sede di  controllo,  effettuato  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 168, della legge 23  dicembre  2005,  n.  266,
apposita pronuncia. 
  4. La delibera di accoglimento o di  diniego  di  approvazione  del
piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale  e'  comunicata  al
Ministero dell'interno. 
  5. La delibera di approvazione o di diniego del piano  puo'  essere
impugnata entro 30 giorni, nelle forme del  giudizio  ad  istanza  di
parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale
composizione  che  si  pronunciano,  nell'esercizio   della   propria
giurisdizione esclusiva in tema di contabilita'  pubblica,  ai  sensi
dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni
dal deposito del ricorso. Le medesime Sezioni riunite si  pronunciano
in  unico  grado,   nell'esercizio   della   medesima   giurisdizione
esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo
di rotazione di cui all'articolo 243-quater. 
  6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di  riequilibrio
finanziario   pluriennale   approvato,    l'organo    di    revisione
economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero  dell'interno,
al Ministero dell'economia e delle finanze e alla competente  Sezione
regionale della Corte dei Conti,  entro  quindici  giorni  successivi
alla scadenza di ciascun  semestre,  una  relazione  sullo  stato  di
attuazione del piano e sul raggiungimento degli  obiettivi  intermedi
fissati dal piano stesso, nonche',  entro  il  31  gennaio  dell'anno
successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla
completa attuazione dello stesso e sugli  obiettivi  di  riequilibrio
raggiunti. 
  7. La mancata presentazione del  piano  entro  il  termine  di  cui
all'articolo 243-bis,  comma  5,  il  diniego  dell'approvazione  del
piano, l'accertamento da parte  della  competente  Sezione  regionale
della Corte dei conti di grave e  reiterato  mancato  rispetto  degli
obiettivi  intermedi   fissati   dal   piano,   ovvero   il   mancato
raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine  del
periodo  di  durata  del  piano  stesso,  comportano   l'applicazione
dell''articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149  del  2011,
con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del
termine non  superiore  a  venti  giorni  per  la  deliberazione  del
dissesto."; 
    s) all'articolo 248 il comma 5 e' sostituito dai seguenti: 
  "5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della  legge  14
gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la  Corte  dei  conti  ha
riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver  contribuito
con  condotte,  dolose  o  gravemente  colpose,  sia   omissive   che
commissive, al verificarsi  del  dissesto  finanziario,  non  possono
ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di  assessore,  di
revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti  locali
presso altri enti, istituzioni ed organismi  pubblici  e  privati.  I
sindaci e i presidenti di provincia ritenuti  responsabili  ai  sensi
del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo
di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente  di  provincia,
di presidente di Giunta regionale, nonche'  di  membro  dei  consigli
comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee  e  dei  consigli
regionali, del Parlamento  e  del  Parlamento  europeo.  Non  possono
altresi' ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di
assessore comunale, provinciale o regionale ne' alcuna carica in enti
vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai  medesimi  soggetti,  ove
riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della
Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di
cinque e fino ad un massimo di venti volte  la  retribuzione  mensile
lorda dovuta al momento di commissione della violazione. 
  5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1  della  legge
14 gennaio 1994, n. 20, qualora, a  seguito  della  dichiarazione  di
dissesto, la Corte dei  conti  accerti  gravi  responsabilita'  nello
svolgimento dell'attivita' del collegio dei revisori, o  ritardata  o
mancata  comunicazione,   secondo   le   normative   vigenti,   delle
informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili  in
sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel
collegio dei revisori degli enti locali e  degli  enti  ed  organismi
agli stessi riconducibili  fino  a  dieci  anni,  in  funzione  della
gravita'  accertata.   La   Corte   dei   conti   trasmette   l'esito
dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza  dei
revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti
disciplinari, nonche' al Ministero dell'interno  per  la  conseguente
sospensione  dall'elenco  di  cui  all'articolo  16,  comma  25,  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n.  148.  Ai  medesimi  soggetti,  ove
ritenuti responsabili, le  sezioni  giurisdizionali  regionali  della
Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di
cinque e fino ad un massimo di venti volte  la  retribuzione  mensile
lorda dovuta al momento di commissione della violazione.". 
  2. Gli strumenti e le modalita' di  controllo  interno  di  cui  al
comma 1, lettera d),  sono  definiti  con  regolamento  adottato  dal
Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, dandone  comunicazione  al
Prefetto ed alla sezione  regionale  di  controllo  della  Corte  dei
conti.  Decorso  infruttuosamente  il  termine  di  cui  al   periodo
precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad
adempiere  all'obbligo  nel  termine  di  sessanta  giorni.   Decorso
inutilmente il termine di  cui  al  periodo  precedente  il  Prefetto
inizia la procedura  per  lo  scioglimento  del  Consiglio  ai  sensi
dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e
successive modificazioni. 
  3. I rappresentanti del  Ministero  dell'interno  e  del  Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   nei   collegi   di    revisione
economico-finanziaria degli enti locali, previsti dall'articolo  234,
comma 2-bis, del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  sono
scelti tra i soggetti in possesso di requisiti professionali adeguati
per  l'espletamento  dell'incarico.  Con  decreto   di   natura   non
regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  120  giorni  dalla
data di entrata in vigore del  presente  decreto,  sono  stabiliti  i
requisiti professionali di cui al precedente periodo e i criteri  per
la designazione dei componenti di cui al comma 1, lettera m). 
  4. La disposizione di cui al comma 1,  lettera  m),  si  applica  a
decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo  alla
data di emanazione del decreto di cui al comma 3. 
  5. La condizione di deficitarieta' strutturale di cui  all'articolo
242, del citato Testo unico n. 267  del  2000,  come  modificato  dal
comma 1, lettera p), continua ad essere rilevata,  per  l'anno  2013,
dalla tabella allegata al certificato sul  rendiconto  dell'esercizio
2011. 
  6. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Il decreto di scioglimento del consiglio, disposto  per  le
inadempienze di cui al comma  2,  conserva  i  suoi  effetti  per  un
periodo di almeno dodici  mesi,  fino  ad  una  massimo  di  quindici
mesi.». 
  7. La Commissione di cui all'articolo 155 del predetto Testo  unico
n.  267  del  2000,  ovunque  citata,  assume  la  denominazione   di
Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali.