Art. 4 
 
 
                         Fondo di rotazione 
 
  1. Il Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di  rotazione  per  la
concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di  grave
squilibrio finanziario"  di  cui  all'articolo  243-ter  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto  dall'articolo  3  del
presente  decreto,  e'  istituito  nello  stato  di  previsione   del
Ministero dell'interno con una dotazione di 30 milioni  di  euro  per
l'anno 2012, 100 milioni per l'anno 2013 e 200 milioni  per  ciascuno
degli anni  dal  2014  al  2020.  Il  predetto  Fondo  e',  altresi',
alimentato  dalle  somme  del  Fondo  rimborsate  dagli  enti  locali
beneficiari. 
  2. Le somme di cui al comma 1 sono versate su apposita contabilita'
speciale  intestata  al  Ministero  dell'interno.  I  rientri   delle
anticipazioni erogate sono versati dagli enti  locali  alla  predetta
contabilita' speciale. 
  3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 30  milioni
di euro per l'anno 2012, a 100  milioni  per  l'anno  2013  e  a  200
milioni per ciascuno  degli  anni  dal  2014  al  2020,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione,  dello  stanziamento  del  Fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando,   quanto   a   30   milioni    di    euro
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali per gli anni 2012  e  2013,  quanto  a  70  milioni  di  euro
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare per l'anno 2013 e, quanto a 200 milioni  di
euro l'accantonamento relativo al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per ciascuno degli anni dal 2014 al  2020.  Al  finanziamento
del Fondo si puo' provvedere  altresi'  ai  sensi  dell'articolo  11,
comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  4. I commi 59 e 60 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.
220, sono abrogati. Le somme, pari a 60 milioni di euro, iscritte nel
conto dei residui del capitolo n. 1349 dello stato di previsione  del
Ministero dell'interno per l'anno 2012, sono destinate  al  Fondo  di
rotazione di cui al comma 1. 
  5. Per l'anno 2012 la dotazione del Fondo di rotazione  di  cui  al
comma 1 e' incrementata della somma di  500  milioni  di  euro.  Tale
importo e' destinato esclusivamente al pagamento delle spese di parte
corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in
economia e all'acquisizione di servizi e forniture, gia' impegnate  e
comunque non derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio  ai
sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
267. L'erogazione delle predette somme in favore  degli  enti  locali
interessati e' subordinata all'invio  al  Ministero  dell'interno  da
parte degli stessi  di  specifica  attestazione  sull'utilizzo  delle
risorse. Alla  copertura  dell'onere  di  cui  al  primo  periodo  si
provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle
risorse  di  cui  all'articolo  35,  comma   1,   lettera   a),   del
decreto-legge  n.  1   del   24   gennaio   2012,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 27 del  24  marzo  2012,  relativamente
alle spese correnti. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.