Art. 6 
 
Sviluppo degli strumenti  di  controllo  della  gestione  finalizzati
  all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali
  e ruolo della Corte dei Conti 
 
  1. Per lo svolgimento di analisi sulla  spesa  pubblica  effettuata
dagli enti locali,  il  Commissario  per  la  revisione  della  spesa
previsto dall'articolo 2 del decreto-legge  7  maggio  2012,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.  94,  si
avvale dei Servizi ispettivi di  Finanza  pubblica  della  Ragioneria
generale dello Stato ai  quali  sono  affidate  analisi  su  campione
relative   alla   razionalizzazione,   efficienza   ed   economicita'
dell'organizzazione e sulla sostenibilita' dei bilanci. 
  2. Le analisi di cui al comma 1 sono svolte ai sensi  dell'articolo
14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  sulla
base di modelli di accertamento concordati dalla Ragioneria  generale
dello Stato con il Commissario di cui al comma 1 e  deliberati  dalla
Sezione  delle  autonomie  della   Corte   dei   conti.   Gli   esiti
dell'attivita' ispettiva sono comunicati al predetto  Commissario  di
cui al comma precedente, alle Sezioni regionali  di  controllo  della
Corte dei conti e alla Sezione delle autonomie. 
  3. La Sezione delle autonomie  della  Corte  dei  conti  definisce,
sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  le
metodologie necessarie  per  lo  svolgimento  dei  controlli  per  la
verifica dell'attuazione delle misure dirette alla  razionalizzazione
della spesa pubblica degli enti territoriali.  Le  Sezioni  regionali
effettuano i  controlli  in  base  alle  metodologie  suddette  anche
tenendo conto degli esiti dell'attivita' ispettiva e, in presenza  di
criticita' della gestione, assegnano alle amministrazioni interessate
un termine, non superiore  a  trenta  giorni,  per  l'adozione  delle
necessarie  misure  correttive  dirette  a  rimuovere  le  criticita'
gestionali  evidenziate  e  vigilano  sull'attuazione  delle   misure
correttive  adottate.  La  Sezione  delle  autonomie   riferisce   al
Parlamento in base agli esiti dei controlli effettuati. 
  4. In presenza di interpretazioni discordanti delle norme rilevanti
per l'attivita' di controllo o consultiva o  per  la  risoluzione  di
questioni di massima  di  particolare  rilevanza,  la  Sezione  delle
autonomie emana  delibera  di  orientamento  alla  quale  le  Sezioni
regionali di controllo  si  conformano.  Resta  salva  l'applicazione
dell'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nei
casi riconosciuti dal Presidente della Corte dei conti di eccezionale
rilevanza ai fini del coordinamento  della  finanza  pubblica  ovvero
qualora  si  tratti  di  applicazione  di   norme   che   coinvolgono
l'attivita' delle Sezioni centrali di controllo.