Art. 7 
 
 
        Ulteriori disposizioni in materia di Corte dei conti 
 
  1. Al fine di una piu' efficiente attuazione delle disposizioni  di
settore di cui al presente decreto: 
    a) il Presidente della sezione regionale di controllo della Corte
dei conti coordina le attivita'  amministrative  della  Corte  stessa
presso la medesima Regione e puo' avvalersi, per lo svolgimento della
funzione di controllo, anche di  magistrati  assegnati  alla  sezione
regionale  giurisdizionale,  nell'ambito  delle   risorse   umane   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, sentito il Presidente
della sezione stessa. Le  medesime  disposizioni  si  applicano  alle
sezioni  istituite  presso  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano."; 
    b)  con  decreto  del  Presidente  della  Corte  dei   conti   e'
individuato  un  magistrato  assegnato  alla  sezione  regionale   di
controllo responsabile dell'attuazione, sulla  base  delle  direttive
impartite  dal  Presidente  della  medesima  sezione,   dei   compiti
attribuiti alla Corte dei conti dal presente decreto.