Art. 8 
 
 
         Disposizioni in tema di patto di stabilita' interno 
 
  1. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 7 del decreto  legislativo
6 settembre 2011, n. 149, nella formulazione anteriore alla  modifica
apportata dall'articolo 4, comma 12-bis, del  decreto-legge  2  marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
2012, n. 44, il riferimento al 3 per  cento  delle  entrate  correnti
registrate nell'ultimo  consuntivo  si  intende  riferito  all'ultima
annualita' delle certificazioni al rendiconto di  bilancio  acquisita
dal Ministero dell'interno ai sensi  dell'articolo  161  del  decreto
legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  alle  scadenze  previste  dal
decreto di cui al comma 2 del predetto articolo 161. Nel caso in  cui
l'ente  locale  soggetto  alla  sanzione,  alla  data  in  cui  viene
comunicata l'inadempienza da  parte  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, non abbia  trasmesso  la  predetta  certificazione  al
rendiconto di bilancio, il riferimento e'  all'ultima  certificazione
acquisita alla banca dati del Ministero dell'interno. 
  2. All'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6  luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo periodo le parole: "entro il  30  settembre  2012."
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "entro  il   15   ottobre   2012,
relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012, ed  entro  il
31 gennaio 2013 relativamente alle riduzioni da operare per gli  anni
2013 e successivi."; 
    b) al  terzo  periodo  le  parole:  "il  15  ottobre  2012"  sono
sostituite dalle seguenti: "i 15 giorni successivi". 
  3.  All'articolo  16  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: 
  "6-bis. Per l'anno 2012,  ai  comuni  assoggettati  nel  2012  alle
regole del patto di stabilita' interno, non si applica  la  riduzione
di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a  ciascun
comune, definiti mediante i meccanismi di  cui  al  secondo  e  terzo
periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di  stabilita'
interno e sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione  anticipata
del debito. Le risorse  non  utilizzate  nel  2012  per  l'estinzione
anticipata del debito sono recuperate nel 2013 con  le  modalita'  di
cui al comma  6.  A  tale  fine  i  comuni  comunicano  al  Ministero
dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo
le modalita' definite  con  decreto  del  Ministero  dell'interno  da
adottare entro il 31  gennaio  2013,  l'importo  non  utilizzato  per
l'estinzione anticipata del debito. In caso di mancata  comunicazione
da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il  recupero
nel 2013 e' effettuato per un importo pari al totale del valore della
riduzione non operata nel 2012. Nel 2013  l'obiettivo  del  patto  di
stabilita' interno di ciascun ente e' migliorato di un  importo  pari
al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno. 
  6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti  dal  comma
6-bis, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2012,  si
provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato  di
una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio.".