Art. 9 
 
Disposizioni in materia di verifica degli equilibri di bilancio degli
  enti  locali,  di  modifiche  della  disciplina  IPT,  di  IMU,  di
  riscossione delle entrate, di cinque per mille 
 
  1.  Per  l'anno  2012  il  termine  del   30   settembre   previsto
dall'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18  agosto  2000,
n.  267,  e'  differito  al   30   novembre   2012,   contestualmente
all'eventuale  deliberazione  di   assestamento   del   bilancio   di
previsione. 
  2. All'articolo 56 del decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.
446, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  dopo  il  comma  1,  e'  inserito  il  seguente:  "1-bis.  Le
formalita' di cui al comma 1 possono  essere  eseguite  su  tutto  il
territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento e
con destinazione del gettito dell'imposta alla Provincia ove ha  sede
legale o residenza il soggetto passivo, inteso come  avente  causa  o
intestatario del veicolo."; 
    b) al  comma  4,  le  parole:  "di  ciascuna  provincia  nel  cui
territorio  sono  state  eseguite  le   relative   formalita'"   sono
sostituite dalle seguenti: "della provincia titolare del  tributo  ai
sensi del comma 1-bis". 
  3. All'articolo 13, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 12-bis, ultimo periodo,  le  parole:  "30  settembre"
sono sostitute dalle seguenti: "31 ottobre"; 
    b) al comma 12-ter, ultimo periodo le parole: "30 settembre" sono
sostitute dalle seguenti: "30 novembre". 
  4. In attesa del  riordino  della  disciplina  delle  attivita'  di
gestione e riscossione  delle  entrate  degli  enti  appartenenti  ai
livelli di governo sub statale, e per favorirne la  realizzazione,  i
termini  di  cui  all'articolo  7,  comma  2,  lettera  gg-ter),  del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25  e
25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti al
30 giugno 2013. Fino a tale data e'  fatto  divieto  di  procedere  a
nuovi affidamenti delle attivita' di  gestione  e  riscossione  delle
entrate  e  sono   prorogati,   alle   medesime   condizioni,   anche
patrimoniali, i contratti in corso. 
  5.  Per  consentire  una  efficace  gestione  della  procedura   di
erogazione delle devoluzioni del 5 per mille dell'IRPEF disposte  dai
contribuenti in favore delle associazioni del  volontariato  e  delle
altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, nonche' delle
organizzazioni  di  promozione  sociale  e   delle   associazioni   e
fondazioni riconosciute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera  a),
del decreto legislativo n. 460 del 1997, il Ministero  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali  stipula  apposite  convenzioni  a   titolo
gratuito ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
con l'Agenzia delle entrate, al fine della erogazione dei  contributi
del 5 per mille alle medesime organizzazioni. La gratuita' di cui  al
precedente periodo si estende alle  convenzioni  gia'  in  precedenza
stipulate con amministrazioni pubbliche per le attivita'  di  cui  al
medesimo comma e in relazione agli anni finanziari 2010, 2011 e 2012. 
  6. Al comma 3 dell'articolo 91-bis  del  decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, le parole da: "e gli elementi" fino alla fine, sono sostituite
dalle seguenti: ", gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione
del rapporto  proporzionale,  nonche'  i  requisiti,  generali  e  di
settore, per qualificare le attivita' di  cui  alla  lettera  i)  del
comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.
504, come svolte con modalita' non commerciali.".