Art. 6 
 
Trasmissione  di  documenti  per  via  telematica,  contratti   della
    pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili 
 
  1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 47, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1,  ferma
restando l'eventuale responsabilita'  per  danno  erariale,  comporta
responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare.»; 
    b)  all'articolo  65,  dopo  il  comma  1-bis),  e'  inserito  il
seguente: 
  «1-ter. Il mancato avvio del procedimento  da  parte  del  titolare
dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione  inviate
ai sensi e con le modalita' di cui al  comma  1,  lettere  a),  c)  e
c-bis),  comporta  responsabilita'  dirigenziale  e   responsabilita'
disciplinare dello stesso.»; 
    c)  all'articolo  65,  comma  1,  le  parole:  «le  dichiarazioni
presentate alle pubbliche amministrazioni per  via  telematica»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «le  dichiarazioni  presentate  per  via
telematica alle pubbliche amministrazioni e ai  gestori  dei  servizi
pubblici»; 
    d) all'articolo 54,  comma  2-ter,  dopo  le  parole:  «pubbliche
amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e i gestori  di  servizi
pubblici». 
  2. All'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma
2, e' aggiunto in fine il seguente: 
  «2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma
1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del
decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  pena  la  nullita'  degli
stessi.». 
  3. All'articolo 11 decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  il
comma 13 e' sostituito dal seguente: 
  «13. Il contratto e'  stipulato,  a  pena  di  nullita',  con  atto
pubblico  notarile  informatico,  ovvero,  in  modalita'  elettronica
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante,  in  forma
pubblica    amministrativa    a    cura    dell'Ufficiale     rogante
dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.». 
  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare  data  dal
1° gennaio 2013. 
  5. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 68-bis della
legge 16 febbraio 1913, n. 89, il notaio, per la conservazione  degli
atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma della stessa legge  n.
89 del 1913, se informatici, si avvale della struttura predisposta  e
gestita dal  Consiglio  nazionale  del  notariato  nel  rispetto  dei
principi di cui all'articolo 62-bis della medesima legge  n.  89  del
1913 e all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,
in conformita' alle disposizioni degli articoli  40  e  seguenti  del
medesimo decreto legislativo. Ai fini dell'esecuzione delle ispezioni
di cui agli articoli da 127 a 134 della legge n. 89 del  1913  e  del
trasferimento agli archivi notarili degli atti  formati  su  supporto
informatico, nonche' per la loro conservazione dopo la cessazione del
notaio dall'esercizio o il suo trasferimento in altro  distretto,  la
struttura di cui al presente comma fornisce all'amministrazione degli
archivi notarili apposite credenziali di accesso.  Con  provvedimento
del Direttore generale degli archivi notarili viene  disciplinato  il
trasferimento degli atti di cui al presente comma presso le strutture
dell'Amministrazione degli archivi notarili. 
  6. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede  con
le  risorse  finanziarie,   umane   e   strumentali   disponibili   a
legislazione vigente.