Art. 7 
Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel  settore
                              pubblico 
 
  1. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, in tutti i casi di assenza per  malattia
dei dipendenti del  settore  pubblico  non  soggetti  al  regime  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  per  il  rilascio  e  la
trasmissione  delle  certificazioni  di  malattia,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 55-septies del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente. 
  2. Le disposizioni di cui al  comma  1  non  si  applicano  per  le
certificazioni rilasciate al personale delle Forze armate e dei Corpi
armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  3. Al testo unico delle  disposizioni  legislative  in  materia  di
tutela e di sostegno della maternita'  e  della  paternita'  a  norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, di cui  al  decreto
legislativo 26  marzo  2001,  n.  151,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 3 dell'articolo 47 e' sostituito dai seguenti: 
  «3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire
dei congedi di cui ai commi 1 e  2  e'  inviata  per  via  telematica
direttamente dal medico curante del Servizio  sanitario  nazionale  o
con  esso  convenzionato  all'Istituto  nazionale  della   previdenza
sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle  certificazioni
di malattia di cui al decreto del Ministro della salute  in  data  26
febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo
2010, secondo le modalita' stabilite con decreto di cui al successivo
comma 3-bis, e dal predetto Istituto e' immediatamente inoltrata, con
le medesime modalita', al datore di lavoro interessato. 
  3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  da
adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro  delegato
per l'innovazione tecnologica e  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per
protezione dei dati personali, sono  adottate,  in  conformita'  alle
regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  le  disposizioni
necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3.»; 
    b) il comma 1 dell'articolo 51 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente capo, il
lavoratore  comunica   direttamente   al   medico,   all'atto   della
compilazione del certificato di cui al comma 3 dell'articolo  47,  le
generalita' del genitore che usufruira' del congedo medesimo.».