Art. 9 
              Dati di tipo aperto e inclusione digitale 
 
  1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 52 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 52 (Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle  pubbliche
amministrazioni). - 1.  L'accesso  telematico  a  dati,  documenti  e
procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti e' disciplinato dai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni  del
presente codice e nel rispetto della  normativa  vigente.  Entro  120
giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente   decreto-legge,   le
pubbliche  amministrazioni   pubblicano   nel   proprio   sito   web,
all'interno della  sezione  «Trasparenza,  valutazione  e  merito»  i
regolamenti che disciplinano l'esercizio della  facolta'  di  accesso
telematico il  riutilizzo,  compreso  il  catalogo  dei  dati  e  dei
metadati in loro possesso. 
  2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano,
con qualsiasi modalita', senza l'espressa adozione di una licenza  di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto  legislativo  24
gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto
ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente  Codice.  L'eventuale
adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera
h), e' motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al  comma
7. 
  3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di
appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la
gestione di  dati  pubblici,  le  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo 2, comma  2,  prevedono  clausole  idonee  a  consentire
l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone  fisiche  e
giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle  strutture
di dati e delle relative banche dati. 
  4. Le  attivita'  volte  a  garantire  l'accesso  telematico  e  il
riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano  tra  i
parametri di valutazione  della  performance  dirigenziale  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27  ottobre  2009,
n. 150. 
  5.  L'Agenzia  per  l'Italia  digitale  promuove  le  politiche  di
valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e  attua
le disposizioni di cui al capo V del presente Codice. 
  6. Entro il mese di febbraio di ogni anno  l'Agenzia  trasmette  al
Presidente del Consiglio dei Ministri  o  al  Ministro  delegato  per
l'innovazione tecnologica, che li approva entro il  mese  successivo,
un' Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle
politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e  un
rapporto annuale  sullo  stato  del  processo  di  valorizzazione  in
Italia; tale rapporto  e'  pubblicato  in  formato  aperto  sul  sito
istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
  7. L'Agenzia  definisce  e  aggiorna  annualmente  le  linee  guida
nazionali  che  individuano  gli  standard   tecnici,   compresa   la
determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e
le modalita' di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente
Codice con l'obiettivo di rendere  il  processo  omogeneo  a  livello
nazionale, efficiente ed efficace. Le  pubbliche  amministrazioni  di
cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si  uniformano  alle
suddette linee guida. 
  8.  Il  Presidente  del  Consiglio  o  il  Ministro  delegato   per
l'innovazione tecnologica riferisce annualmente al  Parlamento  sullo
stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo. 
  9. L'Agenzia svolge le attivita' indicate dal presente articolo con
le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a  legislazione
vigente»; 
    b) l'articolo 68, comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per: 
  a) formato dei dati  di  tipo  aperto,  un  formato  di  dati  reso
pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti
tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi; 
  b)  dati  di  tipo  aperto,  i  dati  che  presentano  le  seguenti
caratteristiche: 
  1) sono disponibili  secondo  i  termini  di  una  licenza  che  ne
permetta  l'utilizzo  da  parte  di  chiunque,  anche  per  finalita'
commerciali; 
  2) sono accessibili attraverso le  tecnologie  dell'informazione  e
della comunicazione, ivi comprese le  reti  telematiche  pubbliche  e
private, in formati aperti ai sensi della  lettera  a),  sono  adatti
all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e  sono
provvisti dei relativi metadati; 
  3) sono resi disponibili  gratuitamente  attraverso  le  tecnologie
dell'informazione  e  della  comunicazione,  ivi  comprese  le   reti
telematiche pubbliche e private,  oppure  sono  resi  disponibili  ai
costi marginali sostenuti per la loro  riproduzione  e  divulgazione.
L'Agenzia  per  l'Italia  digitale  puo'   stabilire,   con   propria
deliberazione,  i  casi  eccezionali,  individuati  secondo   criteri
oggettivi,  trasparenti  e  verificabili,  in  cui  essi  sono   resi
disponibili a tariffe superiori ai costi marginali.». 
  2. All'articolo 1,  comma  1,  dopo  la  lettera  n),  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserita la seguente: 
    «n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2, comma  1,
lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;». 
  3. In sede di prima applicazione, i regolamenti di cui all'articolo
52, comma 1, del citato decreto legislativo  n.  82  del  2005,  come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono  pubblicati  entro
120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge. Con riferimento ai documenti  e  ai  dati
gia' pubblicati, la disposizione di cui all'articolo 52, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 82 del 2005, trova  applicazione  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  4. Alla legge 9 gennaio 2004, n.  4,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, nonche' a tutti i soggetti che usufruiscono di  contributi
pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri  servizi  tramite
sistemi informativi o internet»; 
  b) all'articolo 4: 
  1) al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente  periodo:  «L'Agenzia
per  l'Italia  Digitale  stabilisce  le  specifiche  tecniche   delle
suddette postazioni, nel rispetto della normativa internazionale.»; 
  2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del  comma
4 nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio  destinate  alla
realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico.». 
  5. All'articolo 4, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68,  dopo
le parole: «quantita' di lavoro» sono inserite le seguenti parole: «,
anche mediante la predisposizione  di  accomodamenti  ragionevoli  ai
sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera (i),  della  Convenzione
delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  delle  persone  con  disabilita'
adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre  2006,  ratificata  e
resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18». 
  6. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 12, comma 1, dopo la parola: «partecipazione»  sono
inserite le seguenti: «nel rispetto dei principi di uguaglianza e  di
non discriminazione»; 
  b) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: «,  nonche'  dei  temi  relativi  all'accessibilita'  e  alle
tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9  gennaio
2004, n. 4»; 
  c) all'articolo 23-ter, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
  «5-bis. I documenti di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilita' personale,
applicando i criteri di accessibilita' definiti dai requisiti tecnici
di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.»; 
  d) all'articolo 54, comma 4, dopo la parola: «siano» e' inserita la
seguente: «accessibili,»; 
  e) all'articolo 57, comma 1, dopo le parole: «per  via  telematica»
sono inserite le seguenti: «, nel rispetto dei requisiti  tecnici  di
accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004,  n.
4,»; 
  f) all'articolo 71, comma 1-ter, dopo la parola: «conformita'» sono
inserite le seguenti: «ai requisiti tecnici di accessibilita' di  cui
all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,». 
  7. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n.  165,  pubblicano  nel  proprio  sito  web,   gli   obiettivi   di
accessibilita' per  l'anno  corrente.  La  mancata  pubblicazione  e'
altresi' rilevante ai fini  della  misurazione  e  valutazione  della
performance individuale dei dirigenti responsabili. 
  8.  Gli   interessati   che   rilevino   inadempienze   in   ordine
all'accessibilita'  dei  servizi  erogati   dai   soggetti   di   cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4,  ne  fanno
formale  segnalazione,  anche  in  via  telematica,  all'Agenzia  per
l'Italia digitale. Qualora l'Agenzia ritenga la segnalazione fondata,
richiede  l'adeguamento  dei  servizi  assegnando  un   termine   non
superiore a 90 giorni. 
  9. L'inosservanza delle disposizioni  del  presente  articolo,  ivi
inclusa la mancata pubblicazione degli obiettivi di cui al comma 5: 
  a) e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei dirigenti responsabili; 
  b) comporta responsabilita' dirigenziale e  disciplinare  ai  sensi
degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e   successive   modificazioni,   ferme   restando    le    eventuali
responsabilita' penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.