Art. 9 
 
Disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto  legislativo
  6 settembre 2011, n. 159, e conseguenti abrogazioni 
 
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 119, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano  in
vigore decorsi due mesi dalla data di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del primo decreto legislativo  contenente  le  disposizioni
integrative e correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5,
e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.»; 
    b) all'articolo 120, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma  1,  sono
abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490; 
    b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; 
    c) decreto del Presidente della  Repubblica  2  agosto  2010,  n.
150.». 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  119  e  120  del
          citato decreto legislativo n. 159 del 2011, come modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 119 (Entrata in vigore). - 1. Le disposizioni del
          libro II, capi I, II, III e IV, entrano in  vigore  decorsi
          due  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  sulla   Gazzetta
          Ufficiale  del  primo  decreto  legislativo  contenente  le
          disposizioni integrative e  correttive  adottate  ai  sensi
          degli articoli 1, comma 5, e 2, comma  4,  della  legge  13
          agosto 2010, n. 136.». 
              «Art. 120 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate le seguenti
          disposizioni: 
              a) legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 
              b) legge 31 maggio 1965, n. 575; 
              c) decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4,  convertito  in
          legge 31 marzo 2010, n. 50; 
              d) articoli da 18 a 24 della legge 22 maggio  1975,  n.
          152; 
              e) art. 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646; 
              f) articoli da 2 ad 11, 13 e 15 della  legge  3  agosto
          1988, n. 327; 
              g) art. 7-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401; 
              h) art. 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
              i) articoli 1, 3 e 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991,
          n. 345,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          dicembre 1991, n. 410; 
              l) articoli 70-bis, 76-bis, 76-ter, 110-bis  e  110-ter
          del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 
              2. A decorrere dalla data di cui all'art. 119, comma 1,
          sono abrogate le seguenti disposizioni: 
              a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490; 
              b) decreto del Presidente  della  Repubblica  3  giugno
          1998, n. 252; 
              c) decreto del Presidente  della  Repubblica  2  agosto
          2010, n. 150.».