Art. 9 Disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e conseguenti abrogazioni 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 119, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.»; b) all'articolo 120, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490; b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; c) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.».
Note all'art. 9: - Si riporta il testo degli articoli 119 e 120 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, come modificato dal presente decreto: «Art. 119 (Entrata in vigore). - 1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.». «Art. 120 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) legge 27 dicembre 1956, n. 1423; b) legge 31 maggio 1965, n. 575; c) decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in legge 31 marzo 2010, n. 50; d) articoli da 18 a 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152; e) art. 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646; f) articoli da 2 ad 11, 13 e 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327; g) art. 7-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401; h) art. 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55; i) articoli 1, 3 e 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410; l) articoli 70-bis, 76-bis, 76-ter, 110-bis e 110-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 2. A decorrere dalla data di cui all'art. 119, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490; b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; c) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.».