Art. 11. Il Consiglio notarile, esaminati i documenti dei concorrenti, presenta la proposta per la nomina. Nel giudizio che serve di base alla proposta si osserveranno le norme seguenti: a) se concorrano solamente candidati notari, si terra' conto della condotta morale, del merito e dell'anzianita' d'esame, dei titoli legali, dei servizi resi in uffici pubblici che abbiano affinita' col notariato e delle pubblicazioni; b) se concorrano solamente notari esercenti, si terra' conto, in particolar modo, dell'anzianita' d'esercizio, sempre che la condotta morale dei concorrenti non consigli diversamente, e si avra' anche riguardo al risultato dell'esame di idoneita', ai titoli legali ed ai servizi resi in uffici pubblici che abbiano affinita' col notariato; c) se concorrano promiscuamente candidati notari e notari in esercizio, si terra' sempre conto dei requisiti indicati alla lettera a) di questo articolo, con preferenza ai notati in esercizio a cui si applicheranno nei rapporti tra loro i criteri indicati nella lettera b). Nei casi di cui alle lettere b) e c), a parita' delle altre condizioni, dovra' accordarsi la preferenza al notaio che gia' esercita nel distretto cui appartiene il posto messo a concorso. Nelle sedi di minore importanza provviste di un solo posto notarile, potra' prevalere sui criteri anzidetti la circostanza che il concorrente abbia il domicilio o la residenza nel luogo dove trovasi posto messo a concorso.