Art. 11. 
 
  Il Consiglio  notarile,  esaminati  i  documenti  dei  concorrenti,
presenta la proposta per la nomina. 
 
  Nel giudizio che serve di base alla  proposta  si  osserveranno  le
norme seguenti: 
 
    a) se concorrano solamente  candidati  notari,  si  terra'  conto
della condotta morale, del  merito  e  dell'anzianita'  d'esame,  dei
titoli legali, dei  servizi  resi  in  uffici  pubblici  che  abbiano
affinita' col notariato e delle pubblicazioni; 
 
    b) se concorrano solamente notari esercenti, si terra' conto,  in
particolar modo, dell'anzianita' d'esercizio, sempre che la  condotta
morale dei concorrenti non consigli diversamente, e  si  avra'  anche
riguardo al risultato dell'esame di idoneita', ai titoli legali ed ai
servizi resi in uffici pubblici che abbiano affinita' col notariato; 
 
    c) se concorrano promiscuamente  candidati  notari  e  notari  in
esercizio, si terra' sempre conto dei requisiti indicati alla lettera
a) di questo articolo, con preferenza ai notati in esercizio a cui si
applicheranno nei rapporti tra loro i criteri indicati nella  lettera
b). 
 
  Nei casi di cui alle  lettere  b)  e  c),  a  parita'  delle  altre
condizioni, dovra'  accordarsi  la  preferenza  al  notaio  che  gia'
esercita nel distretto cui appartiene il posto messo a concorso. 
 
  Nelle  sedi  di  minore  importanza  provviste  di  un  solo  posto
notarile, potra' prevalere sui criteri anzidetti la  circostanza  che
il concorrente abbia il domicilio  o  la  residenza  nel  luogo  dove
trovasi posto messo a concorso.