Art. 12. Non puo' validamente prender parte ad un nuovo concorso, se non dopo cinque anni, chi senza giustificato motivo si ritiri dal concorso, o venga dichiarato decaduto dalla nomina conferitagli, o rinunzi alla medesima; e chi, entro un anno dalla presa di possesso, senza giustificato motivo, rinunzi all'ufficio.