Art. 12. 
 
  Non puo' validamente prender parte ad un  nuovo  concorso,  se  non
dopo cinque  anni,  chi  senza  giustificato  motivo  si  ritiri  dal
concorso, o venga dichiarato decaduto dalla  nomina  conferitagli,  o
rinunzi alla medesima; e chi, entro un anno dalla presa di  possesso,
senza giustificato motivo, rinunzi all'ufficio.