Art. 17. 
 
  Il cambio di residenza fra due  notari  puo',  col  loro  consenso,
essere disposto, purche' da non meno di due anni essi  abbiano  preso
possesso dell'ufficio ed esercitato effettivamente le loro  funzioni,
e purche' si tratti di residenze di pressoche'  uguale  importanza  e
l'eta' e l'anzianita' d'esercizio dei  richiedenti  siano  pressoche'
uguali. 
 
  Il relativo provvedimento sara' dato con  decreto  Reale,  uditi  i
pareri dei Consigli notarili e delle Corti d'appello competenti.