Art. 17. Il cambio di residenza fra due notari puo', col loro consenso, essere disposto, purche' da non meno di due anni essi abbiano preso possesso dell'ufficio ed esercitato effettivamente le loro funzioni, e purche' si tratti di residenze di pressoche' uguale importanza e l'eta' e l'anzianita' d'esercizio dei richiedenti siano pressoche' uguali. Il relativo provvedimento sara' dato con decreto Reale, uditi i pareri dei Consigli notarili e delle Corti d'appello competenti.