Art. 7. 
 
  Chi vuole ottenere la iscrizione  tra  i  praticanti  e  chi  vuole
essere ammesso all'esame di idoneita', deve presentare la domanda  al
Consiglio notarile con gli attestati che provino  rispettivamente  il
concorso dei requisiti indicati nei numeri 2, 3 e 4 dell'art.  5  per
la iscrizione, e dei numeri 2, 3, 4 e 5 dello  stesso  articolo,  per
l'esame d'idoneita'. 
 
  Il Consiglio delibera sulla iscrizione e sull'ammissione all'esame,
e  la  sua  deliberazione   deve   essere   sempre   motivata.   Tale
deliberazione  sara'  nel  termine   di   dieci   giorni   comunicata
all'interessato ed al procuratore del Re del tribunale  civile  nella
cui  giurisdizione  e'  compresa  la  sede   del   Consiglio.   Tanto
l'interessato quanto il procuratore del Re potranno nei dieci  giorni
successivi alla ricevuta comunicazione, ricorrere al tribunale civile
che pronunziera' in Camera di consiglio. 
 
  Il ricorso del pubblico ministero sara' notificato  all'interessato
e su  quello  dell'interessato  sara'  udito  l'avviso  del  pubblico
ministero. 
 
  Qualora il Consiglio notarile non si riunisca  nel  termine  di  un
mese dalla presentazione della domanda, il presidente  del  Consiglio
stesso  potra'  ordinare,  in  via  d'urgenza,  l'iscrizione  fra   i
praticanti, salvo la ratifica del Consiglio nella sua prima adunanza.