Art. 8. 
 
  L'esame e' dato  presso  la  Corte  d'appello  da  cui  dipende  il
distretto notarile ove  ebbe  termine  la  pratica,  innanzi  ad  una
Commissione composta di un consigliere delegato dal presidente  della
Corte d'appello, che ne ha la presidenza, di un membro  del  pubblico
ministero  presso  la  stessa  Corte  d'appello,  da  nominarsi   dal
procuratore generale, di  un  giudice  delegato  dal  presidente  del
tribunale civile del luogo in cui risiede la Corte d'appello e di due
membri  del  Consiglio  notarile  del  distretto,  da  nominarsi  dal
presidente del Consiglio stesso.