Art. 9. 
 
  L'esame e' scritto ed orale. 
 
  L'esame scritto consistera' nella compilazione di un atto tra vivi,
di  un  atto  di  ultima  volonta'  e  di  un  atto   di   volontaria
giurisdizione, sopra temi dati dalla Commissione. 
 
  L'esame  orale  versera'  sulle  materie  di   diritto   civile   e
commerciale, e specialmente sui contratti  e  testamenti  e  atti  di
volontaria giurisdizione, nonche' sulle forme sostanziali di  essi  e
sulle leggi ed i regolamenti relativi  al  notariato  ed  alle  tasse
sugli affari. 
 
  Le norme da seguirsi negli esami saranno stabilite dal regolamento. 
 
  Nel caso di mancata approvazione,  il  candidato  non  puo'  essere
ammesso a nuovo esame, se non dopo decorso un anno dall'ultimo  esame
subito.