Art. 9. L'esame e' scritto ed orale. L'esame scritto consistera' nella compilazione di un atto tra vivi, di un atto di ultima volonta' e di un atto di volontaria giurisdizione, sopra temi dati dalla Commissione. L'esame orale versera' sulle materie di diritto civile e commerciale, e specialmente sui contratti e testamenti e atti di volontaria giurisdizione, nonche' sulle forme sostanziali di essi e sulle leggi ed i regolamenti relativi al notariato ed alle tasse sugli affari. Le norme da seguirsi negli esami saranno stabilite dal regolamento. Nel caso di mancata approvazione, il candidato non puo' essere ammesso a nuovo esame, se non dopo decorso un anno dall'ultimo esame subito.