Art. 9 (L)
Attivita' edilizia in assenza di pianificazione urbanistica (legge n.
10 del 1977, art. 4, ultimo comma; legge n. 457 del 1978, art. 27,
ultimo comma)
1. Salvi i piu' restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e
nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono
consentiti:
a) gli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del primo
comma dell'articolo 3 che riguardino singole unita' immobiliari o
parti di esse;
b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di
nuova edificazione nel limite della densita' massima fondiaria di
0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a
destinazione produttiva, la superficie coperta non puo' comunque
superare un decimo dell'area di proprieta'.
2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti
urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali
come presupposto per l'edificazione, oltre agli interventi indicati
al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla
lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del presente testo unico
che riguardino singole unita' immobiliari o parti di esse. Tali
ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno
o piu' edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni
preesistenti, purche' il titolare del permesso si impegni, con atto
trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a
praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso
residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con
il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla
sezione II del capo II del presente titolo.
Nota all'art. 9:
- Per il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
vedi nota all'art. 6.