Art. 10.
                            Norma finale
  1. Per  il  periodo  d'imposta  2001,  l'imposta sostitutiva di cui
all'articolo  6  e' dovuta proporzionalmente al valore del patrimonio
netto  del  fondo  riferito  al  periodo intercorrente tra la data di
entrata  in  vigore  del  presente decreto ed il 31 dicembre 2001. Le
disposizioni  dell'articolo  6,  comma  1, si applicano ai redditi di
capitale  divenuti  esigibili  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente decreto.