Art. 11 I posti di vice segretario e di segretario che si rendono vacanti nel Ministero sono conferiti, mediante concorso per titoli, a giudici o sostituti procuratori del Re o a giudici aggiunti secondo le norme che saranno stabilite con regolamento. I posti di primo segretario che si rendono vacanti sono conferiti, previo parere del Consiglio di amministrazione, ai giudici o sostituti procuratori del Re piu' anziani che esercitano le funzioni di segretario. Nel caso di vacanze nei posti di capo sezione che il Ministro ritenga di coprire con consiglieri o sostituti procuratori generali di Corte di appello, saranno preferiti, salvo il giudizio del Ministro, i giudici e sostituti procuratori del Re che prestano servizio nel Ministero qualora abbiano i requisiti per la promozione al grado di consigliere o di sostituto procuratore generale di Corte di appello, sentito il Consiglio di amministrazione. I posti di capo sezione da coprirsi con giudici o sostituti procuratori del Re, saranno attribuiti ai giudici o sostituti procuratori del Re che prestano servizio con funzioni di segretario, sentito il Consiglio di amministrazione. Nel caso di vacanze nei posti di capo divisione e di ispettore superiore saranno preferiti i consiglieri e i sostituti procuratori generali di Corte di appello che gia' prestano servizio nel Ministero con funzioni di capo sezione. La scelta sara' fatta dal Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione, avuto riguardo esclusivamente ai requisiti di merito e alle maggiori attitudini in rapporto all'ufficio da coprire. La nomina dei direttori generali e del direttore capo del personale e' deliberata dal Consiglio dei Ministri.