Art. 11 
 
 
  I posti di vice segretario e di segretario che si  rendono  vacanti
nel Ministero sono conferiti, mediante concorso per titoli, a giudici
o sostituti procuratori del Re o a giudici aggiunti secondo le  norme
che saranno stabilite con regolamento. 
 
  I posti di primo segretario che si rendono vacanti sono  conferiti,
previo  parere  del  Consiglio  di  amministrazione,  ai  giudici   o
sostituti procuratori del Re piu' anziani che esercitano le  funzioni
di segretario. 
 
  Nel caso di vacanze nei posti  di  capo  sezione  che  il  Ministro
ritenga di coprire con consiglieri o sostituti  procuratori  generali
di Corte  di  appello,  saranno  preferiti,  salvo  il  giudizio  del
Ministro, i giudici e  sostituti  procuratori  del  Re  che  prestano
servizio nel Ministero qualora abbiano i requisiti per la  promozione
al grado di consigliere o di sostituto procuratore generale di  Corte
di appello, sentito il Consiglio di amministrazione. 
 
  I posti di  capo  sezione  da  coprirsi  con  giudici  o  sostituti
procuratori  del  Re,  saranno  attribuiti  ai  giudici  o  sostituti
procuratori del Re che prestano servizio con funzioni di  segretario,
sentito il Consiglio di amministrazione. 
 
  Nel caso di vacanze nei posti di  capo  divisione  e  di  ispettore
superiore saranno preferiti i consiglieri e i  sostituti  procuratori
generali di Corte di appello che gia' prestano servizio nel Ministero
con funzioni di capo sezione. La scelta  sara'  fatta  dal  Ministro,
sentito   il   Consiglio   di   amministrazione,    avuto    riguardo
esclusivamente ai requisiti di merito e alle maggiori  attitudini  in
rapporto all'ufficio da coprire. 
 
  La nomina dei direttori generali e del direttore capo del personale
e' deliberata dal Consiglio dei Ministri.