Art. 12 
 
 
  Nei casi di vacanze nei posti di capo divisione e di  capo  sezione
coperti da funzionari di carriera amministrativa  del  fondo  per  il
culto si provvedera' con promozioni di  altri  funzionari  del  ruolo
medesimo, osservate le norme generali stabilite per le promozioni dei
funzionari dello Stato di carriera amministrativa.