Art. 8 
 
 
  Le funzioni amministrative nel Ministero della  giustizia  e  degli
affari di culto, tranne l'eccezione indicata nell'articolo  10,  sono
esercitate da magistrati secondo le norme seguenti. 
 
  Le funzioni di direttore generale e quelle di  direttore  capo  del
personale sono esercitate, previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri, da consiglieri o sostituti procuratori generali di Corte di
cassazione, salva la facolta' preveduta nell'art. 8 primo comma della
legge 25 giugno 1908, n. 290, sullo stato degli impiegati civili. 
 
  Il direttore capo del personale e' equiparato a tutti  gli  effetti
ai direttori generali. 
 
  Le funzioni  di  capo  divisione  e  di  ispettore  superiore  sono
esercitate da consiglieri o sostituti procuratori generali  di  Corte
di appello. Quelle di capo sezione sono esercitate da  consiglieri  o
sostituti procuratori generali di Corte di appello, ovvero da giudici
o sostituti procuratori del Re; i primi devono  essere  meno  anziani
del capo della divisione da cui dipendono. 
 
  Le funzioni di primo segretario e di segretario sono esercitate  da
giudici o sostituti procuratori del Re, quelle di vice segretario  da
giudici o sostituti procuratori del Re o da giudici aggiunti. 
 
  Il  numero  dei  magistrati  addetti  al  Ministero  con   funzioni
amministrative e' stabilito nella tabella n. 16, allegato II,  al  R.
decreto 11 novembre 1923, n. 2395. I detti magistrati prendono  posto
nel  ruolo  speciale  del  Ministero  in  conformita'  della  tabella
medesima. 
 
  Allorche'  sara'  proceduto  al  riordinamento  dei  servizi  della
direzione  generale  delle  carceri  e  dei   riformatori,   verranno
definitivamente determinati i posti di  capo  -  divisione,  di  capo
sezione  e  di  segretario  necessari  per  gli  uffici  della  detta
direzione generale, entro il limite massimo di tre posti per  i  capi
divisione, di sette per i capi sezione e di tredici per i segretari.