Art. 8 Le funzioni amministrative nel Ministero della giustizia e degli affari di culto, tranne l'eccezione indicata nell'articolo 10, sono esercitate da magistrati secondo le norme seguenti. Le funzioni di direttore generale e quelle di direttore capo del personale sono esercitate, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da consiglieri o sostituti procuratori generali di Corte di cassazione, salva la facolta' preveduta nell'art. 8 primo comma della legge 25 giugno 1908, n. 290, sullo stato degli impiegati civili. Il direttore capo del personale e' equiparato a tutti gli effetti ai direttori generali. Le funzioni di capo divisione e di ispettore superiore sono esercitate da consiglieri o sostituti procuratori generali di Corte di appello. Quelle di capo sezione sono esercitate da consiglieri o sostituti procuratori generali di Corte di appello, ovvero da giudici o sostituti procuratori del Re; i primi devono essere meno anziani del capo della divisione da cui dipendono. Le funzioni di primo segretario e di segretario sono esercitate da giudici o sostituti procuratori del Re, quelle di vice segretario da giudici o sostituti procuratori del Re o da giudici aggiunti. Il numero dei magistrati addetti al Ministero con funzioni amministrative e' stabilito nella tabella n. 16, allegato II, al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395. I detti magistrati prendono posto nel ruolo speciale del Ministero in conformita' della tabella medesima. Allorche' sara' proceduto al riordinamento dei servizi della direzione generale delle carceri e dei riformatori, verranno definitivamente determinati i posti di capo - divisione, di capo sezione e di segretario necessari per gli uffici della detta direzione generale, entro il limite massimo di tre posti per i capi divisione, di sette per i capi sezione e di tredici per i segretari.