Art. 9 Il capo dell'ufficio legislativo e' scelto dal Ministro fra i magistrati di grado non inferiore a consigliere di Corte di appello o parificato, anche se non appartenenti al ruolo del Ministero. L'incarico e' temporaneo e cessa allorche' il Ministro cessa dalla carica. Fanno parte dell'ufficio legislativo altri due magistrati di grado non inferiore a giudice e un funzionario di cancelleria scelto fra coloro che sono applicati al Ministero. La loro assegnazione all'ufficio e' a tempo indeterminato. I magistrati addetti all'ufficio legislativo i quali abbiano grado di giudice, o sostituto procuratore del Re e conseguano successivamente la promozione al grado superiore, se appartengono al ruolo del Ministero, continuano ad esservi trattenuti anche nel grado superiore, quando pure nel detto ruolo non siano vacanti posti di capo sezione. In questo caso dovranno essere tenuti scoperti nel detto ruolo altrettanti posti assegnati a giudici.