Art. 9 
 
 
  Il capo dell'ufficio legislativo  e'  scelto  dal  Ministro  fra  i
magistrati di grado non inferiore a consigliere di Corte di appello o
parificato,  anche  se  non  appartenenti  al  ruolo  del  Ministero.
L'incarico e' temporaneo e cessa allorche' il  Ministro  cessa  dalla
carica. 
 
  Fanno parte dell'ufficio legislativo altri due magistrati di  grado
non inferiore a giudice e un funzionario di  cancelleria  scelto  fra
coloro  che  sono  applicati  al  Ministero.  La  loro   assegnazione
all'ufficio e' a tempo indeterminato. 
 
  I magistrati addetti all'ufficio legislativo i quali abbiano  grado
di  giudice,  o   sostituto   procuratore   del   Re   e   conseguano
successivamente la promozione al grado superiore, se appartengono  al
ruolo del Ministero, continuano ad esservi trattenuti anche nel grado
superiore, quando pure nel detto ruolo non  siano  vacanti  posti  di
capo sezione. In questo caso  dovranno  essere  tenuti  scoperti  nel
detto ruolo altrettanti posti assegnati a giudici.