Art. 8. I Comuni e le Provincie, a cui siano stati conceduti i fabbricati dei conventi soppressi in virtu' dell'art. 20 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, o di disposizioni analoghe, e che ne siano ancora proprietari, ne rilasceranno senza indennita' una congrua parte, se non sia stata gia' riservata all'atto della cessione o rilasciata posteriormente, da destinarsi a rettoria della chiesa annessa, quando questa sia stata conservata al pubblico culto.