Art. 8. 
 
  I Comuni e le Provincie, a cui siano stati conceduti  i  fabbricati
dei conventi soppressi in virtu' dell'art. 20 della  legge  7  luglio
1866, n. 3036, o di disposizioni analoghe,  e  che  ne  siano  ancora
proprietari, ne rilasceranno senza indennita' una congrua  parte,  se
non sia stata gia' riservata all'atto  della  cessione  o  rilasciata
posteriormente, da destinarsi a rettoria della chiesa annessa, quando
questa sia stata conservata al pubblico culto.