Art. 10.
       (Modificazioni all'imposta sulle insegne di esercizio)

   1.  Al  capo  I  del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicita'
e  di  diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
   a) all'articolo 3, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
   "5.  In  deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
le  tariffe  dell'imposta  sulla  pubblicita'  e  del  diritto  sulle
pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e
si  applicano a decorrere dal 1 gennaio del medesimo anno. In caso di
mancata  adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno
in anno";

   b)   all'articolo   4,   comma   1,  concernente  la  facolta'  di
   determinazione  delle  tariffe da parte dei comuni, sono soppresse
   le seguenti parole: "delle prime tre classi";
   c) all'articolo 17, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

   "1-bis.  L'imposta  non  e'  dovuta per le insegne di esercizio di
attivita'   commerciali  e  di  produzione  di  beni  o  servizi  che
contraddistinguono   la   sede  ove  si  svolge  l'attivita'  cui  si
riferiscono,  di  superficie  complessiva  fino a 5 metri quadrati. I
comuni,  con  regolamento  adottato  ai  sensi  dell'articolo  52 del
decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446, possono prevedere
l'esenzione  dal  pagamento  dell'imposta per le insegne di esercizio
anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo
precedente";
   d) all'articolo 24, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
   "5-bis.  I  comuni,  ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno
dell'installazione  di  impianti  pubblicitari  e dell'esposizione di
mezzi   pubblicitari   abusivi,   adottano   un  piano  specifico  di
repressione  dell'abusivismo,  di  recupero  e  riqualificazione  con
interventi  di  arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento
misure  di  definizione  bonaria  di  accertamenti  e  contenziosi in
materia di imposta di pubblicita', che tendano a favorire l'emersione
volontaria   dell'abusivismo   anche   attraverso  l'applicazione  di
sanzioni   ridotte   o  sostituite  da  prescrizioni  di  recupero  e
riqualificazione   a   carico   dei  responsabili.  A  tal  fine,  il
funzionario  responsabile  e  i concessionari di cui all'articolo 11,
rispettivamente  commi  1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione
non  onerosa,  le  banche  dati in titolarita' o gestione di soggetti
pubblici  o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per
assicurare  tempestivita'  ed  efficienza dell'azione di contrasto ai
fenomeni abusivi.
   I  concessionari  di  cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a
richiesta  del  comune  e previa integrazione contrattuale, a fornire
assistenza  alla  formazione  e  redazione del piano ed a svolgere le
conseguenti attivita' di servizi e forniture, anche di arredo urbano.
Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti
concernenti  violazioni in materia di imposta di pubblicita' commesse
fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo
145,  commi  55  e  56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono
essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma".
   2.  I  comuni  che  abbiano  in  corso  di  esecuzione rapporti di
concessione   del   servizio   di   accertamento   e  di  riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche
affissioni  possono avvalersi, previa rinegoziazione dei contratti in
essere,  dei  titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione
di  altre entrate comunali e per le relative attivita' propedeutiche,
connesse o complementari.
   3.  Le minori entrate derivanti dall' attuazione dell'articolo 17,
comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n.  507,  introdotto  dal comma 1 del presente articolo, ragguagliate
per  ciascun  comune  all'entita'  riscossa nell'esercizio 2001, sono
integralmente  rimborsate  al comune dallo Stato secondo modalita' da
stabilire  con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro  dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi
cosi'  determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre
disposizioni di legge.
   4.  In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto
speciale  e  alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia
di  finanza  locale,  i trasferimenti erariali di cui al comma 3 sono
disposti  a  favore  dei citati enti, che provvedono all'attribuzione
delle  quote  dovute  ai comuni compresi nei rispettivi territori nel
rispetto dello statuto speciale e delle norme di attuazione.
   5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52, il comma 7 e' abrogato;
b) all'articolo  62,  comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le
   seguenti   parole:   "in   modo  che  detta  tariffa,  comprensiva
   dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per
   cento  le  tariffe  stabilite  ai sensi del decreto legislativo 15
   novembre 1993, n. 507, per l'imposta comunale sulla pubblicita' in
   relazione  all'esposizione  di  cui  alla  lettera a) e deliberate
   dall'amministrazione   comunale   nell'anno   solare   antecedente
   l'adozione  della  delibera  di sostituzione dell'imposta comunale
   sulla pubblicita' con il canone".
 
             Note all'art. 10:
                 -  Il  decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
          recante  "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale
          sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni,
          della  tassa  per  l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
          dei  comuni  e  delle  province  nonche' della tassa per lo
          smaltimento  dei  rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4
          della   legge  23 ottobre  1992,  n.  421,  concernente  il
          riordino   della  finanza  territoriale  (articoli  1-57)",
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  9 dicembre 1993, n.
          288,   S.O.,  al  capo  I  reca:  "Imposta  comunale  sulla
          pubblicita'   e   diritto   sulle   pubbliche  affissioni",
          (articoli 1-37).
                 -  Si  riporta il testo degli articoli 3, 4, 17 e 24
          del  sopra  citato decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
          507, cosi' come modificato dal presente articolo:
                 "Art.  3  (Regolamento e tariffe). - 1. Il comune e'
          tenuto  ad adottare apposito regolamento per l'applicazione
          dell'imposta  sulla  pubblicita'  e per l'effettuazione del
          servizio delle pubbliche affissioni.
                 2.  Con  il  regolamento  il  comune  disciplina  le
          modalita'   di   effettuazione  della  pubblicita'  e  puo'
          stabilire  limitazioni  e  divieti  per  particolari  forme
          pubblicitarie   in   relazione   ad  esigenze  di  pubblico
          interesse.
                 3.  Il  regolamento deve in ogni caso determinare la
          tipologia  e  la  quantita' degli impianti pubblicitari, le
          modalita'     per    ottenere    il    provvedimento    per
          l'installazione, nonche' i criteri per la realizzazione del
          piano  generale  degli impianti. Deve altresi' stabilire la
          ripartizione  della  superficie  degli impianti pubblici da
          destinare  alle affissioni di natura istituzionale, sociale
          o  comunque  prive  di  rilevanza  economica  e  quella  da
          destinare alle affissioni di natura commerciale, nonche' la
          superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati,
          per l'effettuazione di affissioni dirette.
                 4.  Il regolamento entra in vigore dal primo gennaio
          dell'anno   successivo   a   quello   in  cui  la  relativa
          deliberazione e' divenuta esecutiva a norma di legge.
                 5.  In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000,
          n.  212,  le  tariffe  dell'imposta sulla pubblicita' e del
          diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il
          31 marzo  di  ogni  anno  e  si  applicano  a decorrere dal
          1º gennaio  del  medesimo anno. In caso di mancata adozione
          della  deliberazione,  si  intendono  prorogate  di anno in
          anno.
                 6.  Il  comune,  in  relazione  a  rilevanti  flussi
          turistici  desumibili  da oggettivi indici di ricettivita',
          puo'  applicare,  per  un  periodo  complessivo  nel  corso
          dell'anno  non  superiore a quattro mesi, una maggiorazione
          fino   al   cinquanta   per  cento  delle  tariffe  per  la
          pubblicita'  di cui agli articoli 12, comma 2, 14, commi 2,
          3,  4 e 5, e all'art. 15, nonche', limitativamente a quelle
          di  carattere  commerciale,  della tariffa per le pubbliche
          affissioni di cui all'art. 19.".
                 "Art.  4  (Categoria  delle  localita).  -  1.  Agli
          effetti  dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e
          del  diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle
          affissioni  di  carattere  commerciale,  i  comuni  possono
          suddividere  le  localita'  del  proprio  territorio in due
          categorie  in  relazione  alla  loro importanza, applicando
          alla   categoria   speciale   una maggiorazione   fino   al
          centocinquanta per cento della tariffa normale.
                 2.  Il  regolamento  comunale  deve  specificare  le
          localita'   comprese   nella  categoria  speciale,  la  cui
          superficie complessiva non puo' superare il 35 per cento di
          quella   del  centro  abitato,  come  delimitato  ai  sensi
          dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
          in  ogni  caso  la  superficie degli impianti per pubbliche
          affissioni  installati  in  categoria  speciale  non potra'
          essere superiore alla meta' di quella complessiva.".
                 "Art.  17 (Esenzioni dall'imposta). - 1. Sono esenti
          dall'imposta:
                   a) la   pubblicita'   realizzata  all'interno  dei
          locali  adibiti  alla vendita di beni o alla prestazione di
          servizi  quando  si  riferisca  all'attivita'  negli stessi
          esercitata,  nonche'  i  mezzi  pubblicitari,  ad eccezione
          delle  insegne,  esposti  nelle  vetrine  e  sulle porte di
          ingresso   dei  locali  medesimi  purche'  siano  attinenti
          all'attivita'  in  essi esercitata e non superino, nel loro
          insieme,  la superficie complessiva di mezzo metro quadrato
          per ciascuna vetrina o ingresso;
                   b) gli  avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o
          sulle  porte  di  ingresso  dei locali, o in mancanza nelle
          immediate   adiacenze   del   punto  di  vendita,  relativi
          all'attivita'   svolta,   nonche'   quelli  riguardanti  la
          localizzazione  e  l'utilizzazione  dei servizi di pubblica
          utilita',  che  non  superino  la superficie di mezzo metro
          quadrato   e   quelli   riguardanti   la   locazione  o  la
          compravendita  degli  immobili  sui  quali sono affissi, di
          superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
                   c) la pubblicita' comunque effettuata all'interno,
          sulle  facciate  esterne  o  sulle recinzioni dei locali di
          pubblico    spettacolo    qualora    si    riferisca   alle
          rappresentazioni in programmazione;
                   d) la pubblicita', escluse le insegne, relativa ai
          giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle
          sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle
          porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
                   e) la   pubblicita'   esposta   all'interno  delle
          stazioni  dei  servizi di trasporto pubblico di ogni genere
          inerente  l'attivita' esercitata dall'impresa di trasporto,
          nonche'  le  tabelle  esposte  all'esterno  delle  stazioni
          stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui
          contengano   informazioni   relative   alle   modalita'  di
          effettuazione del servizio;
                   f) la   pubblicita'   esposta   all'interno  delle
          vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione
          dei battelli di cui all'art. 13;
                   g) la   pubblicita'  comunque  effettuata  in  via
          esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
                   h) le  insegne,  le  targhe  e  simili apposte per
          l'individuazione  delle  sedi  di  comitati,  associazioni,
          fondazioni  ed  ogni  altro  ente che non persegua scopo di
          lucro;
                   i) le   insegne,   le   targhe  e  simili  la  cui
          esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di
          regolamento  sempre  che  le  dimensioni  del  mezzo usato,
          qualora  non espressamente stabilite, non superino il mezzo
          metro quadrato di superficie.
                 1-bis.  L'imposta  non  e'  dovuta per le insegne di
          esercizio  di attivita' commerciali e di produzione di beni
          o  servizi  che  contraddistinguono  la  sede ove si svolge
          l'attivita'  cui  si riferiscono, di superficie complessiva
          fino a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato
          ai  sensi  dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre
          1997,  n.  446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento
          dell'imposta   per   le   insegne  di  esercizio  anche  di
          superficie  complessiva  superiore  al  limite  di  cui  al
          periodo precedente.".
                 "Art.  24  (Sanzioni amministrative). - 1. Il comune
          e'  tenuto  a  vigilare  sulla  corretta  osservanza  delle
          disposizioni   legislative   e   regolamentari  riguardanti
          l'effettuazione della pubblicita'. Alle violazioni di dette
          disposizioni  conseguono sanzioni amministrative per la cui
          applicazione  si osservano le norme contenute nelle sezioni
          I  e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o,
          per  le  violazioni  delle  norme  tributarie, quelle sulla
          disciplina  generale delle relative sanzioni amministrative
          salvo quanto previsto nei successivi commi.
                 2.  Per  le  violazioni  delle  norme  regolamentari
          stabilite  dal  comune  in  esecuzione  del  presente  capo
          nonche'  di  quelle  contenute  nei  provvedimenti relativi
          all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da
          lire  quattrocentomila a lire tre milioni con notificazione
          agli     interessati,     entro    centocinquanta    giorni
          dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati
          in   apposito   verbale.  Il  comune  dispone  altresi'  la
          rimozione  degli  impianti  pubblicitari  abusivi facendone
          menzione  nel  suddetto  verbale; in caso di inottemperanza
          all'ordine  di  rimozione  entro  il  termine stabilito, il
          comune  provvede  d'ufficio, addebitando ai responsabili le
          spese sostenute.
                 3. Il comune, o il concessionario del servizio, puo'
          effettuare,  indipendentemente dalla procedura di rimozione
          degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al
          comma  2, la immediata copertura della pubblicita' abusiva,
          in  modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero
          la  rimozione  delle  affissioni  abusive,  con  successiva
          notifica  di  apposito avviso secondo le modalita' previste
          dall'art. 10.
                 4.   I   mezzi   pubblicitari  esposti  abusivamente
          possono,  con  ordinanza  del sindaco, essere sequestrati a
          garanzia  del  pagamento  delle  spese  di  rimozione  e di
          custodia,   nonche'  dell'imposta  e  dell'ammontare  delle
          relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza
          deve  essere  stabilito  un  termine  entro  il  quale  gli
          interessati  possono chiedere la restituzione del materiale
          sequestrato  previo  versamento  di  una  congrua  cauzione
          stabilita nella ordinanza stessa.
                 5.  I  proventi  delle  sanzioni amministrative sono
          devoluti  al  comune  e  destinati  al  potenziamento ed al
          miglioramento  del  servizio e dell'impiantistica comunale,
          nonche'  alla  redazione  ed  all'aggiornamento  del  piano
          generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.
                 5-bis.  I  comuni,  ai fini dell'azione di contrasto
          del  fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e
          dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un
          piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero
          e  riqualificazione  con  interventi  di  arredo  urbano, e
          disciplinano  nel proprio regolamento misure di definizione
          bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta
          di   pubblicita',   che   tendano  a  favorire  l'emersione
          volontaria  dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione
          di   sanzioni  ridotte  o  sostituite  da  prescrizioni  di
          recupero  e  riqualificazione  a carico dei responsabili. A
          tal  fine, il funzionario responsabile e i concessionari di
          cui  all'art.  11,  rispettivamente  commi  1  e 3, possono
          utilizzare,  previa convenzione non onerosa, le banche dati
          in  titolarita'  o  gestione  di  soggetti  pubblici o loro
          concessionari   utili   agli  accertamenti  incrociati  per
          assicurare   tempestivita'  ed  efficienza  dell'azione  di
          contrasto  ai  fenomeni  abusivi.  I  concessionari  di cui
          all'art. 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e
          previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla
          formazione   e   redazione  del  piano  ed  a  svolgere  le
          conseguenti  attivita'  di  servizi  e  forniture, anche di
          arredo   urbano.   Gli  accertamenti  non  definitivi  e  i
          procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in
          materia   di   imposta  di  pubblicita'  commesse  fino  al
          30 settembre  2001,  ai sensi di quanto stabilito dall'art.
          145,  commi  55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
          possono  essere definiti bonariamente ai sensi del presente
          comma.".
                 -  Si  riporta  il  testo degli articoli 52 e 62 del
          decreto  legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446,  recante
          "Istituzione   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle aliquote e
          delle   detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di  una
          addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche' riordino
          della  disciplina  dei  tributi  locali",  pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  23 dicembre  1997, n. 298, supplemento
          ordinario, cosi' come modificato dal presente articolo:
                 "Art.  52  (Potesta'  regolamentare  generale  delle
          province  e  dei  comuni).  -  1.  Le  province ed i comuni
          possono  disciplinare  con  regolamento le proprie entrate,
          anche   tributarie,   salvo   per   quanto   attiene   alla
          individuazione  e definizione delle fattispecie imponibili,
          dei  soggetti  passivi e della aliquota massima dei singoli
          tributi,  nel  rispetto  delle  esigenze di semplificazione
          degli   adempimenti   dei   contribuenti.  Per  quanto  non
          regolamentato   si   applicano  le  disposizioni  di  legge
          vigenti.
                 2.  I  regolamenti  sono approvati con deliberazione
          del  comune  e  della  provincia  non  oltre  il termine di
          approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto
          prima  del  1º gennaio  dell'anno successivo. I regolamenti
          sulle  entrate  tributarie sono comunicati, unitamente alla
          relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle
          finanze,  entro  trenta  giorni  dalla  data  in  cui  sono
          divenuti  esecutivi  e  sono  resi pubblici mediante avviso
          nella  Gazzetta  Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle
          finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i
          comuni  devono  attenersi per la trasmissione, anche in via
          telematica,  dei  dati  occorrenti  alla pubblicazione, per
          estratto,  nella  Gazzetta  Ufficiale dei regolamenti sulle
          entrate  tributarie,  nonche'  di  ogni altra deliberazione
          concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di
          tributi.
                 3.  Nelle  province  autonome di Trento e Bolzano, i
          regolamenti  sono adottati in conformita' alle disposizioni
          dello statuto e delle relative norme di attuazione.
                 4.  Il  Ministero  delle  finanze  puo'  impugnare i
          regolamenti   sulle   entrate   tributarie   per   vizi  di
          legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
                 5.     I    regolamenti,    per    quanto    attiene
          all'accertamento  e  alla  riscossione  dei tributi e delle
          altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:
                   a) l'accertamento    dei   tributi   puo'   essere
          effettuato  dall'ente  locale  anche  nelle forme associate
          previste  negli  articoli  24,  25,  26  e  28  della legge
          8 giugno 1990, n. 142;
                   b) qualora  sia  deliberato  di  affidare a terzi,
          anche  disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la
          riscossione  dei  tributi  e  di tutte le altre entrate, le
          relative attivita' sono affidate:
                     1) mediante convenzione alle aziende speciali di
          cui  all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno
          1990,  n.  142,  e, nel rispetto delle procedure vigenti in
          materia  di affidamento della gestione dei servizi pubblici
          locali,  alle  societa'  per  azioni  o  a  responsabilita'
          limitata  a  prevalente  capitale  pubblico locale previste
          dall'art.  22,  comma  3, lettera e), della citata legge n.
          142  del  1990,  i  cui  soci privati siano prescelti tra i
          soggetti  iscritti all'albo di cui all'art. 53 oppure siano
          gia'  costituite  prima della data di entrata in vigore del
          decreto,  concernente l'albo dei soggetti privati abilitati
          ad  effettuare  attivita'  di  liquidazione, accertamento e
          riscossione  dei  tributi,  di  cui al comma 3 del medesimo
          art. 53;
                     2)  nel  rispetto  delle  procedure  vigenti  in
          materia  di affidamento della gestione dei servizi pubblici
          locali,  alle  societa' miste, per la gestione presso altri
          comuni,  ai  concessionari di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  28 gennaio  1988,  n.  43, a prescindere
          dagli  ambiti  territoriali per i quali sono titolari della
          concessione  del  servizio  nazionale  di  riscossione,  ai
          soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto art. 53;
                   c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b)
          non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
                   d) il  visto  di  esecutivita'  sui  ruoli  per la
          riscossione  dei  tributi e delle altre entrate e' apposto,
          in  ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
          della relativa gestione.
                 6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre
          entrate  di  spettanza  delle  province  e dei comuni viene
          effettuata   con   la  procedura  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se
          affidata  ai  concessionari  del servizio di riscossione di
          cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
          1988,  n.  43, ovvero con quella indicata dal regio decreto
          14 aprile  1910,  n.  639,  se  svolta in proprio dall'ente
          locale  o  affidata  agli  altri  soggetti  menzionati alla
          lettera b) del comma 4.
                 7. (Comma abrogato).".
                 "Art.   62  (Canone  per  l'installazione  di  mezzi
          pubblicitari).  -  1.  I  comuni  possono,  con regolamento
          adottato  a  norma  dell'art. 52, escludere l'applicazione,
          nel   proprio   territorio,   dell'imposta  comunale  sulla
          pubblicita'  di  cui  al  capo  I  del  decreto legislativo
          15 novembre   1993,  n.  507,  sottoponendo  le  iniziative
          pubblicitarie    che    incidono   sull'arredo   urbano   o
          sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole
          al pagamento di un canone in base a tariffa.
                 2. Il regolamento e' informato ai seguenti criteri:
                   a) individuazione  della  tipologia  dei  mezzi di
          effettuazione   della   pubblicita'  esterna  che  incidono
          sull'arredo  urbano  o  sull'ambiente  ai sensi del decreto
          legislativo   30 aprile   1992,  n.  285,  e  del  relativo
          regolamento   di   attuazione  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
                   b) previsione  delle  procedure  per il rilascio e
          per il rinnovo dell'autorizzazione;
                   c) indicazione  delle  modalita'  di  impiego  dei
          mezzi pubblicitari e delle modalita' e termini di pagamento
          del canone;
                   d) determinazione  della  tariffa  con  criteri di
          ragionevolezza    e   gradualita'   tenendo   conto   della
          popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici
          presenti  nel  comune  e delle caratteristiche urbanistiche
          delle  diverse  zone del territorio comunale e dell'impatto
          ambientale   in   modo   che   detta  tariffa,  comprensiva
          dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il
          25  per  cento  le  tariffe  stabilite ai sensi del decreto
          legislativo   15 novembre   1993,  n.  507,  per  l'imposta
          comunale  sulla pubblicita' in relazione all'esposizione di
          cui  alla  lettera  a)  e  deliberate  dall'amministrazione
          comunale  nell'anno  solare  antecedente  l'adozione  della
          delibera   di   sostituzione  dell'imposta  comunale  sulla
          pubblicita' con il canone;
                   e) equiparazione,  ai  soli fini del pagamento del
          canone,   dei   mezzi   pubblicitari  installati  senza  la
          preventiva autorizzazione a quelli autorizzati e previsione
          per  l'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati
          di   sanzioni  amministrative  pecuniarie  di  importo  non
          inferiore all'importo della relativa tariffa, ne' superiore
          al doppio della stessa tariffa;
                   f) determinazione   della   tariffa  per  i  mezzi
          pubblicitari installati su beni privati in misura inferiore
          di   almeno   un   terzo   rispetto   agli  analoghi  mezzi
          pubblicitari installati su beni pubblici.
                 3.   Il   regolamento   puo'  anche  prevedere,  con
          carattere    di   generalita',   divieti,   limitazioni   e
          agevolazioni.
                 4.  Il  comune  procede  alla  rimozione  dei  mezzi
          pubblicitari   privi  della  prescritta  autorizzazione,  o
          installati  in  difformita' della stessa, o per i quali non
          sia  stato  effettuato  il  pagamento  del relativo canone,
          nonche' alla immediata copertura della pubblicita' con essi
          effettuata,   mediante   contestuale  processo  verbale  di
          contestazione  redatto  da  competente  pubblico ufficiale.
          Resta  ferma  l'applicazione  delle sanzioni amministrative
          pecuniarie  di  cui  all'art.  23  del  decreto legislativo
          30 aprile  1992,  n.  285,  ovvero  se  non comminabili, di
          quelle   stabilite  dall'art.  24,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  15 novembre  1993,  n. 507. Per l'applicazione
          delle  sanzioni  di  cui  al presente comma si osservano le
          disposizioni  contenute nel capo I del titolo VI del citato
          decreto legislativo n. 285 del 1992.".