Art. 13.
  (Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi)

   1.  Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del
decreto-legge   30   dicembre   1991,   n.   417,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  6  febbraio 1992, n. 66, concernente il
gasolio  destinato  al  fabbisogno  della  provincia di Trieste e dei
comuni  della  provincia  di  Udine, gia' individuati dal decreto del
Ministro  delle  finanze  30  luglio  1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  227  del 27 settembre 1993, e' ripristinato per l'anno
2002.  Il  quantitativo  e'  stabilito  in  litri  23  milioni per la
provincia  di  Trieste  ed  in  litri  5  milioni  per i comuni della
provincia  di Udine. Il costo complessivo e' fissato in 12 milioni di
euro.
   2.  In  attesa  della revisione organica del regime tributario dei
prodotti  energetici,  per  gli  anni  2002 e 2003, i benefici di cui
all'articolo  8,  comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998,
n.  448,  come sostituita dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23
dicembre  1999,  n. 488, relativamente ai comuni ricadenti nella zona
climatica  E,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto  1993,  n.  412,  sono concessi alle frazioni parzialmente non
metanizzate   limitatamente   alle   parti   di  territorio  comunale
individuate  da  apposita  delibera del consiglio comunale, ancorche'
nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale.
   3.  Per l'anno 2002 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto
serra  e'  esente  da  accisa.  Per  le  modalita'  di erogazione del
beneficio  si  applicano le disposizioni contenute nel regolamento di
cui  al  decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375,
adottato  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma 4, del decreto-legge 15
febbraio  2000,  n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
aprile  2000,  n. 92. I relativi oneri sono a carico dell'istituto di
servizi  per  il  mercato agricolo alimentare (ISMEA), a valere sulle
proprie  disponibilita'  di  bilancio,  che  vi  fa  fronte  mediante
versamento  all'entrata del bilancio dello Stato, previo accertamento
da parte dell'Amministrazione finanziaria.
 
             Note all'art. 13:
                 -  Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1-ter, del
          decreto-legge    30 dicembre    1991,   n.   417,   recante
          "Disposizioni    concernenti    criteri   di   applicazione
          dell'imposta   sul  valore  aggiunto,  delle  tasse  per  i
          contratti  di  trasferimento  di  titoli  o  valori e altre
          disposizioni tributarie urgenti", pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  2 gennaio  1992, n. 1 e convertito in legge, con
          modificazioni,  dall'art. 1 della legge 6 febbraio 1992, n.
          66,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1992,
          n. 33:
                 "Art. 7. - 1-1-bis. (Omissis).
                 1-ter.  Il  regime  agevolato  previsto dall'art. 7,
          comma  4,  del  decreto-legge  29 dicembre  1987,  n.  534,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29 febbraio
          1988,  n.  47,  e'  esteso, dalla data di entrata in vigore
          della   legge  di  conversione  del  presente  decreto,  al
          prodotto    gasolio,   limitatamente   al   suo   uso   per
          autotrazione,  indicato  al  n. 14 della tabella A allegata
          alla   legge   27 dicembre   1975,  n.  700,  destinato  al
          fabbisogno  locale  della  provincia di Trieste e di comuni
          della  provincia  di  Udine  determinati  con  decreto  del
          Ministro   delle   finanze,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
          tesoro.  Per  questi ultimi comuni il quantitativo di detto
          prodotto  e'  pari al 40 per cento di quello indicato al n.
          14  della  tabella  A allegata alla citata legge n. 700 del
          1975;  per  la  provincia  di Trieste il quantitativo dello
          stesso  prodotto  e'  pari all'80 per cento del contingente
          indicato  al  n.  14 della medesima tabella A allegata alla
          citata legge n. 700 del 1975.
                 1-quater - 1-octies. (Omissis).".
                 -  Il  decreto  del Ministro delle finanze 30 luglio
          1993,  recante  "Designazione dei comuni della provincia di
          Udine  beneficiari  del  contingente  di gasolio agevolato,
          destinato   ad   uso  autotrazione",  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993".
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8  della legge
          23 dicembre  1998,  n.  448,  recante  "Misure  di  finanza
          pubblica  per la stabilizzazione e lo sviluppo", pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, S.O.:
                 "Art.  8  (Tassazione  sulle  emissioni  di anidride
          carbonica   e   misure  compensative).  -  1.  Al  fine  di
          perseguire  l'obiettivo  di  riduzione  delle  emissioni di
          anidride  carbonica  derivanti dall'impiego di oli minerali
          secondo  le  conclusioni  della  Conferenza  di  Kyoto  del
          1º-11 dicembre  1997,  le  aliquote  delle accise sugli oli
          minerali    sono    rideterminate   in   conformita'   alle
          disposizioni dei successivi commi.
                 2. La variazione delle accise sugli oli minerali per
          le  finalita'  di  cui  al  comma  1  non deve dar luogo ad
          aumenti  della  pressione  fiscale  complessiva. A tal fine
          sono  adottate misure fiscali compensative e in particolare
          sono  ridotti  i  prelievi obbligatori sulle prestazioni di
          lavoro.
                 3.  L'applicazione  delle aliquote delle accise come
          rideterminate  ai  sensi del comma 4 e la modulazione degli
          aumenti   delle   stesse   aliquote   di  cui  al  comma  5
          successivamente  all'anno 2000 sono effettuate in relazione
          ai  progressi  nell'armonizzazione  della tassazione per le
          finalita'  di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione
          europea.
                 4.  La misura delle aliquote delle accise vigenti di
          cui  alla voce "Oli minerali dell'allegato I al testo unico
          approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e
          successive  modificazioni,  e  al numero 11 della Tabella A
          allegata   al  medesimo  testo  unico,  nonche'  la  misura
          dell'aliquota  stabilita  nel comma 7, sono rideterminate a
          decorrere   dal  1º gennaio  2005  nelle  misure  stabilite
          nell'allegato 1 annesso alla presente legge.
                 5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote
          delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti
          di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data
          di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo
          di  aumenti  intermedi,  occorrenti  per  il raggiungimento
          progressivo  della  misura  delle  aliquote  decorrenti dal
          1º gennaio  2005, sono stabilite con decreti del Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  dell'apposita
          Commissione  del  CIPE,  previa deliberazione del Consiglio
          dei ministri.
                 6.  Fino  al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale,
          per  il  conseguimento  degli  obiettivi di cui al comma 1,
          tenuto   conto  del  valore  delle  emissioni  di  anidride
          carbonica   conseguenti   all'impiego  degli  oli  minerali
          nonche'   dei   prodotti   di  cui  al  comma  7  nell'anno
          precedente,  con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite
          le  misure  intermedie delle aliquote in modo da assicurare
          in   ogni   caso   un   aumento   delle   singole  aliquote
          proporzionale  alla  differenza,  per ciascuna tipologia di
          prodotto,  tra  la  misura  di  tali  aliquote alla data di
          entrata  in  vigore  della presente legge e la misura delle
          stesse  stabilite  nell'allegato di cui al comma 4, nonche'
          il   contenimento   dell'aumento   annuale   delle   misure
          intermedie  in  non  meno  del  10 e in non piu' del 30 per
          cento della predetta differenza.
                 7.  A decorrere dal 1º gennaio 1999 e' istituita una
          imposta  sui  consumi  di  lire  1.000  per  tonnellata  di
          carbone,  coke  di  petrolio,  bitume  di  origine naturale
          emulsionato  con  il  30  per  cento  di  acqua, denominato
          "Orimulsion   (NC   2714)   impiegati   negli  impianti  di
          combustione,  come  definiti dalla direttiva 88/609/CEE del
          Consiglio,  del  24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli
          minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di
          cui  al  numero  11 della tabella A dell'allegato 1 annesso
          alla  presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono
          fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.
                 8.  L'imposta  e'  versata,  a titolo di acconto, in
          rate  trimestrali  sulla  base  dei  quantitativi impiegati
          nell'anno  precedente.  Il  versamento  a saldo si effettua
          alla   fine   del   primo  trimestre  dell'anno  successivo
          unitamente  alla  presentazione  di  apposita dichiarazione
          annuale  con  i  dati  dei quantitativi impiegati nell'anno
          precedente,  nonche'  al  versamento  della  prima  rata di
          acconto.  Le  somme eventualmente versate in eccedenza sono
          detratte  dal versamento della prima rata di acconto e, ove
          necessario,  delle  rate  successive. In caso di cessazione
          dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale
          e  il  versamento  a  saldo  sono  effettuati  nei due mesi
          successivi.
                 9. In caso di inosservanza dei termini di versamento
          previsti  al  comma 8 si applica la sanzione amministrativa
          del  pagamento  di  una  somma  di  denaro  dal  doppio  al
          quadruplo  dell'imposta  dovuta,  fermi restando i principi
          generali  stabiliti  dal  decreto  legislativo  18 dicembre
          1997,   n.   472.   Per   ogni   altra  inosservanza  delle
          disposizioni   del   comma   8   si   applica  la  sanzione
          amministrativa   prevista  dall'art.  50  del  testo  unico
          approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
                 10.  Le maggiori entrate derivanti per effetto delle
          disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
                   a) a  compensare  la riduzione degli oneri sociali
          gravanti sul costo del lavoro;
                   b) a  compensare  il minor gettito derivante dalla
          riduzione,  operata  annualmente  nella  misura percentuale
          corrispondente  a  quella  dell'incremento, per il medesimo
          anno,  dell'accisa  applicata  al gasolio per autotrazione,
          della  sovrattassa  di  cui  all'art.  8  del decreto-legge
          8 ottobre  1976,  n.  691,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa e'
          abolita a decorrere dal 1º gennaio 2005;
                   c) a   compensare   i maggiori   oneri   derivanti
          dall'aumento  progressivo  dell'accisa applicata al gasolio
          usato  come  combustibile  per  riscaldamento  e  ai gas di
          petrolio    liquefatti    usati   come   combustibile   per
          riscaldamento,  anche  miscelati  ad  aria, attraverso reti
          canalizzate  o destinati al rifornimento di serbatoi fissi,
          nonche'  a  consentire,  a  decorrere dal 1999, ove occorra
          anche  con  credito di imposta, una riduzione del costo del
          predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed
          una  riduzione  del  costo dei sopra citati gas di petrolio
          liquefatti  corrispondenti  al  contenuto  di  energia  del
          gasolio  medesimo.  Il suddetto beneficio non e' cumulabile
          con   altre   agevolazioni  in  materia  di  accise  ed  e'
          applicabile   ai  quantitativi  dei  predetti  combustibili
          impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:
                     1)  ricadenti  nella  zona climatica F di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
          412;
                     2)  facenti  parte di province nelle quali oltre
          il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;
                     3)  della regione Sardegna e delle isole minori,
          per   i  quali  viene  esteso  anche  ai  gas  di  petrolio
          liquefatti confezionati in bombole;
                     4)   non   metanizzati   ricadenti   nella  zona
          climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della
          Repubblica  n.  412  del 1993 e individuati con decreto del
          Ministro   delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato.  Il
          beneficio  viene  meno  dal momento in cui, con decreto del
          Ministro   delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  da
          emanare  con  cadenza annuale, ne e' riscontrata l'avvenuta
          metanizzazione.   Il   suddetto  beneficio  e'  applicabile
          altresi'   ai   quantitativi   dei   predetti  combustibili
          impiegati   nelle   frazioni  non  metanizzate  dei  comuni
          ricadenti  nella  zona  climatica  E,  di  cui  al predetto
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 412 del 1993,
          esclusi  dall'elenco  redatto  con  il medesimo decreto del
          Ministro  delle  finanze,  e  individuate  annualmente  con
          delibera  di  consiglio dagli enti locali interessati. Tali
          delibere   devono  essere  comunicate  al  Ministero  delle
          finanze  e  al  Ministero  dell'industria,  del commercio e
          dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;
                   d) a  concorrere,  a  partire  dall'anno  2000, al
          finanziamento   delle   spese   di  investimento  sostenute
          nell'anno  precedente  per  la  riduzione delle emissioni e
          l'aumento  dell'efficienza  energetica  degli  impianti  di
          combustione  per  la  produzione di energia elettrica nella
          misura   del   20   per  cento  delle  spese  sostenute  ed
          effettivamente  rimaste  a carico, e comunque in misura non
          superiore  al  25  per cento dell'accisa dovuta a norma del
          presente   articolo   dal  gestore  dell'impianto  medesimo
          nell'anno  in  cui  le  spese  sono effettuate. Il Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
          concerto  con  il  Ministro dell'ambiente e con il Ministro
          delle   finanze,   determina   la   tipologia  delle  spese
          ammissibili e le modalita' di accesso all'agevolazione;
                   e) a  compensare la riduzione degli oneri gravanti
          sugli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli
          di   massa   massima   complessiva  non  inferiore  a  11,5
          tonnellate  da operare, ove occorra, anche mediante credito
          d'imposta   pari  all'incremento,  per  il  medesimo  anno,
          dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;
                   f) a  misure compensative di settore con incentivi
          per   la   riduzione   delle   emissioni   inquinanti,  per
          l'efficienza  energetica e le fonti rinnovabili nonche' per
          la  gestione  di  reti  di teleriscaldamento alimentato con
          biomassa  quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle
          predette  zone  climatiche E ed F ovvero per gli impianti e
          le   reti   di   teleriscaldamento  alimentati  da  energia
          geotermica,  con  la concessione di un'agevolazione fiscale
          con  credito d'imposta pari a lire 20 per ogni chilowattora
          (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione
          all'utente finale.
                 11.  La  commissione del CIPE di cui al comma 5, nel
          rispetto  della  normativa  comunitaria  in  materia,  puo'
          deliberare riduzioni della misura delle aliquote applicate,
          fino alla completa esenzione, per i prodotti utilizzati nel
          quadro  di progetti pilota o nella scala industriale per lo
          sviluppo   di   tecnologie  innovative  per  la  protezione
          ambientale e il miglioramento dell'efficienza energetica.
                 12.  A  decorrere dal 1º gennaio 1999 l'accisa sulla
          benzina  senza  piombo  e'  stabilita  nella misura di lire
          1.022.280 per mille litri. Le maggiori entrate concorrono a
          compensare  gli  oneri  connessi  alle  riduzioni di cui al
          comma  10,  lettera  c),  ferma  restando  la  destinazione
          disposta  dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 1º luglio
          1996,  n.  346,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          8 agosto  1996,  n. 428, per la prosecuzione della missione
          di pace in Bosnia.
                 13.  Con  regolamento  emanato ai sensi dell'art. 17
          della  legge  23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di
          attuazione  delle disposizioni di cui al presente articolo,
          fatta  eccezione  per quanto previsto dal comma 10, lettera
          a).".
                 -  Si  riporta il testo dell'art. 12, comma 4, della
          legge  23 dicembre  1999, n. 488, recante "Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato. (legge finanziaria 2000)", pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.:
                 "Art. 12 (Oli emulsionati). - 1.-3. (Omissis).
                 4.  Con  effetto dalla data di entrata in vigore del
          primo dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
          di  cui  all'art. 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998,
          n.  448,  emanato  successivamente  alla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  la  lettera c)del comma 10
          dell'art.   8  della  citata  legge  n.  448  del  1998  e'
          sostituita dalla seguente:
                   "c)   a  compensare  i  maggiori  oneri  derivanti
          dall'aumento  progressivo  dell'accisa applicata al gasolio
          usato  come  combustibile  per  riscaldamento  e  ai gas di
          petrolio    liquefatti    usati   come   combustibile   per
          riscaldamento,  anche  miscelati  ad  aria, attraverso reti
          canalizzate  o destinati al rifornimento di serbatoi fissi,
          nonche'  a  consentire,  a  decorrere dal 1999, ove occorra
          anche  con  credito di imposta, una riduzione del costo del
          predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed
          una  riduzione  del  costo dei sopra citati gas di petrolio
          liquefatti  corrispondenti  al  contenuto  di  energia  del
          gasolio  medesimo.  Il suddetto beneficio non e' cumulabile
          con   altre   agevolazioni  in  materia  di  accise  ed  e'
          applicabile   ai  quantitativi  dei  predetti  combustibili
          impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:
                     1)  ricadenti  nella  zona climatica F di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
          412;
                     2)  facenti  parte di province nelle quali oltre
          il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;
                     3)  della regione Sardegna e delle isole minori,
          per   i  quali  viene  esteso  anche  ai  gas  di  petrolio
          liquefatti confezionati in bombole;
                     4)   non   metanizzati   ricadenti   nella  zona
          climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della
          Repubblica  n.  412  del 1993 e individuati con decreto del
          Ministro   delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato.  Il
          beneficio  viene  meno  dal momento in cui, con decreto del
          Ministro   delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  da
          emanare  con  cadenza annuale, ne e' riscontrata l'avvenuta
          metanizzazione.   Il   suddetto  beneficio  e'  applicabile
          altresi'   ai   quantitativi   dei   predetti  combustibili
          impiegati   nelle   frazioni  non  metanizzate  dei  comuni
          ricadenti  nella  zona  climatica  E,  di  cui  al predetto
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 412 del 1993,
          esclusi  dall'elenco  redatto  con  il medesimo decreto del
          Ministro  delle  finanze,  e  individuate  annualmente  con
          delibera  di  consiglio dagli enti locali interessati. Tali
          delibere   devono  essere  comunicate  al  Ministero  delle
          finanze  e  al  Ministero  dell'industria,  del commercio e
          dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno.
                 5. (Omissis).".
                 -   Il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          26 agosto  1993, n. 412, recante "Regolamento recante norme
          per  la  progettazione,  l'installazione,  l'esercizio e la
          manutenzione  degli  impianti termici degli edifici ai fini
          del  contenimento  dei  consumi  di  energia, in attuazione
          dell'art.  4,  comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10",
          e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1993, n.
          242, S.O.
                 -  Il decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre
          2000,  n.  375, recante "Regolamento recante norme relative
          alla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura, da
          adottare  ai  sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge
          15 febbraio  2000,  n.  21,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  14 aprile  2000,  n. 92", e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2000, n. 293.
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, comma 4, del
          decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, recante "Proroga del
          regime   speciale  in  materia  di  IVA  per  i  produttori
          agricoli",  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio
          2000,  n. 37, e convertito in legge dall'art. 1 della legge
          14 aprile  2000, n. 92, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          15 aprile 2000, n. 89:
                 "Art.    1    (Modifiche    al    regime    speciale
          dell'agricoltura). - 1. - 3. (Omissis).
                 4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
          e  forestali  da  adottarsi  entro  il 29 febbraio 2000, ai
          sensi dell'art. 2, comma 126, della legge 23 dicembre 1996,
          n.  662,  sono  determinati  i  consumi  medi  dei prodotti
          petroliferi  per  ettaro  e  per ogni tipo di coltivazione.
          Entro  la  medesima  data,  il  Ministro  delle finanze, di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica e con il Ministro delle politiche
          agricole  e forestali, ridetermina le modalita' di gestione
          dell'agevolazione  di  cui  al  numero 5)  della  tabella A
          allegata  al  testo unico approvato con decreto legislativo
          26 ottobre  1995,  n.  504,  e,  con effetto dal 1º gennaio
          2001,   in   relazione  alla  riduzione  dei  consumi  gia'
          realizzati,  nonche' alla applicazione del regime ordinario
          in  materia di imposta sul valore aggiunto per i produttori
          agricoli, riduce la misura dell'accisa prevista al medesimo
          numero 5).
                 5. (Omissis).".