Art. 14. (Riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano) 1. In funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, al fine di tidurre gli squilibri tariffari esistenti tra le diverse zone geografiche del Paese, con decreto da emanare entro il 31 gennaio 2002, il Ministro dell'economia e delle finanze procede, nel limite degli importi di cui al comma 2, ad interventi di riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano per usi civili applicata in territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Le tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986 continuano ad applicarsi a tutti i fini fiscali, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma. 2. Ai fini di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 159.114.224,77 euro per l'anno 2002, di 117.797.672,84 euro per l'anno 2003 50 milioni di euro per il 2004. A decorrere dal 2005 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, recante "Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1978, n. 146, S.O.: "Art. 1 (Sfera territoriale di applicazione) - (Art. 3, legge n. 646/1950; articolo unico, legge n. 13/1955; art. 1, legge n. 105/1955; articolo unico, legge n. 760/1956; articolo unico, legge n. 2523/1952.) - Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola. (Art. 3, comma 2, legge n. 646/1950; art. 8, legge n. 634/1957.) Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sara' limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi. (Articolo unico, legge n. 2523/1952; art. 1, comma 2, legge n. 853/1971). Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo.". - Le tariffe del provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986, recante: "Metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1ยบ luglio 1986, riguardano, rispettivamente, T1 l'uso domestico per la cottura dei cibi e la produzione di acqua calda e T2 l'uso di riscaldamento individuale (con o senza uso di cottura cibi e produzione di acqua calda). - Per il testo dell'art. 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, si rinvia alle note all'art. 1.