Art. 15.
          (Disposizioni per il settore dell'autotrasporto)

   1.  Per  gli  interventi  previsti  dall'articolo  2, comma 3, del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'articolo  45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,
n.  488,  e'  autorizzata  per  l'anno  2002  un'ulteriore  spesa  di
10.329.138  euro in aggiunta a quella disposta dall'articolo 2, comma
2,  del  decreto-legge  22  giugno  2000,  n.  167,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 229.
   2.  Il comma 10-bis dell'articolo 67 del testo unico delle imposte
sui  redditi,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  e  successive modificazioni, in materia di
ammortamento dei beni materiali, e' sostituito dal seguente:
   "10-bis.  Le  quote  di  ammortamento, i canoni di locazione anche
finanziaria  o  di  noleggio  e  le  spese  di impiego e manutenzione
relativi  ad  apparecchiature  terminali  per il servizio radiomobile
pubblico   terrestre  di  comunicazione  soggette  alla  tassa  sulle
concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata
al  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,
come  sostituita  dal  decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
1995,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 303 del 30 dicembre
1995,  sono  deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale
di  cui  al  precedente  periodo  e' elevata al 100 per cento per gli
oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il
trasporto   di   merci   da  parte  delle  imprese  di  autotrasporto
limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo".
   3.  La  lettera  g) del comma 1 dell'articolo 19-bis 1 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia
di esclusione o riduzione della detrazione dell'IVA per alcuni beni e
servizi, e' sostituita dalla seguente:
   "g)   l'imposta   relativa  all'acquisto,  all'importazione,  alle
prestazioni  di  servizi  di  cui  al  terzo  comma dell'articolo 16,
nonche'  alle  spese di gestione, di apparecchiature terminali per il
servizio  radiomobile  pubblico  terrestre  di comunicazioni soggette
alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della
tariffa  allegata  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26
ottobre  1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle
finanze  28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del  30  dicembre  1995, e' ammessa in detrazione nella misura del 50
per  cento;  la  predetta limitazione non si applica agli impianti di
telefonia  dei  veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte
delle  imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per
ciascun veicolo".
   4.  Per  gli  interventi  previsti  dall'articolo  2, comma 2, del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'articolo  45, comma 1, lettera b), della Legge 23 dicembre 1999,
n.  488,  e'  autorizzata  per  l'anno  2002  un'ulteriore  spesa  di
11.362.051,78  euro,  in  aggiunta a quella disposta dall'articolo 2,
comma  2,  del  decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 229.
 
             Note all'art. 15:
                 -  Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge
          28 dicembre 1998, n. 451, recante "Disposizioni urgenti per
          gli  addetti  ai  settori  del  trasporto pubblico locale e
          dell'autotrasporto",  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
          29 dicembre  1998,  n.  302  e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni, dall'art. 1 della legge 26 febbraio 1999, n.
          40,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1999,
          n.  48,  entrata  in  vigore il giorno successivo al quello
          della sua pubblicazione:
                 "Art.    2    (Oneri   indiretti   in   materia   di
          autotrasporto).  -  1. Gli importi di cui all'art. 3, comma
          2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, recante
          disposizioni  fiscali  per  le  imprese di autotrasporto di
          cose  per  conto  di  terzi, sono elevati rispettivamente a
          legge  35.500  e  legge  71.000  per  il periodo di imposta
          relativo all'anno 1998. Il relativo onere e' determinato in
          lire 41 miliardi per l'anno 1999.
                 1-bis.  Gli  importi  di cui al comma 1 sono fissati
          annualmente  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  nei  limiti  delle risorse finanziarie stanziate,
          tenendo  conto  anche dell'adeguamento dei predetti importi
          alle  variazioni  dell'indice  dei prezzi al consumo per le
          famiglie   di   operai   ed   impiegati  relativo  all'anno
          precedente.
                 2.  I  premi INAIL per i dipendenti delle imprese di
          autotrasporto  in  conto  di terzi sono ridotti per il 1999
          nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti
          dall'applicazione  del  presente  articolo  sono rimborsati
          all'INAIL  nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno 1999,
          dietro presentazione di apposita rendicontazione.
                 3. Per l'anno 1998 e' assegnato al comitato centrale
          per  l'albo  degli  autotrasportatori l'importo di lire 140
          miliardi,  da  utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la
          protezione    ambientale   e   per   la   sicurezza   della
          circolazione,  anche  con  riferimento  all'utilizzo  delle
          infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni
          con  gli  enti  gestori  delle stesse. Entro il 31 dicembre
          1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
          al  Parlamento  una  relazione sull'attuazione del presente
          comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
          trenta  giorni  dalla  data di pubblicazione della legge di
          conversione   del  presente  decreto,  emana  con  apposita
          direttiva  norme  per  dare  attuazione  ad  un  sistema di
          riduzione   compensata   di   pedaggi  autostradali  e  per
          interventi  di protezione ambientale, al fine di consentire
          l'utilizzo  delle  risorse  di  cui  al  presente  articolo
          tenendo   conto   dei   criteri   definiti  con  precedenti
          interventi legislativi in materia.
                 4.  All'onere derivante dall'attuazione del presente
          articolo,  pari  complessivamente  a  lire 140 miliardi per
          l'anno  1998  e  lire  81  miliardi  per  l'anno  1999,  si
          provvede,  quanto  a  lire  140  miliardi  per l'anno 1998,
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  1998-2000,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente  "Fondo  speciale  dello  stato  di previsione del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,   per   l'anno   1998,   all'uopo   parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dei
          trasporti  e  della navigazione; quanto a lire 81 miliardi,
          per  l'anno  1999,  mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1999-2001,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  "Fondo  speciale dello stato di previsione
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione   economica,   per   l'anno  1999,  all'uopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero dei trasporti e della navigazione.".
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  45 della legge
          23 dicembre  1999,  n.  488,  recante  "Disposizioni per la
          formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
          (Legge   finanziaria   2000)",  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.:
                 "Art. 45 (Disposizioni in materia di autotrasporto).
          -  1.  A  decorrere  dall'anno 2000 e' autorizzata la spesa
          annua di lire:
                   a) 75  miliardi  per  la  proroga degli interventi
          previsti   dal   comma  1  dell'art.  2  del  decreto-legge
          28 dicembre  1998,  n.  451, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40;
                   b) 83  miliardi  per  la  proroga degli interventi
          previsti  dal  comma 2 dell'art. 2 del citato decreto-legge
          n. 451 del 1998;
                   c) 130  miliardi  per  la proroga degli interventi
          previsti  dal  comma 3 dell'art. 2 del citato decreto-legge
          n. 451 del 1998.".
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 2, comma 2, del
          decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, recante "Disposizioni
          urgenti  in  materia  di  autotrasporto",  pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  22 giugno 2000, n. 144 e convertito in
          legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 10 agosto
          2000, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto
          2000,  n.  194,  entrata  in  vigore il giorno successivo a
          quello della sua pubblicazione:
                 "Art. 2. - 1. (Omissis).
                 2.  Nella  legge  23 dicembre 1999, n. 488, all'art.
          45,  comma  1, lettere a), b) e c), le parole: "41 miliardi
          sono  sostituite  dalle seguenti: "75 miliardi , le parole:
          "23 miliardi sono sostituite dalle seguenti: "83 miliardi e
          le  parole:  "90  miliardi  sono sostituite dalle seguenti:
          "130 miliardi .".
                 -  Si  riporta il testo dell'art. 67 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,
          recante  "Approvazione  del  testo  unico delle imposte sui
          redditi",  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
          1986,  n.  302,  S.O.,  cosi'  come modificato dal presente
          articolo:
                 "Art.  67 (Ammortamento dei beni materiali). - 1. Le
          quote   di   ammortamento  del  costo  dei  beni  materiali
          strumentali  per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a
          partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
                 2. La deduzione e' ammessa in misura non superiore a
          quella  risultante  dall'applicazione al costo dei beni dei
          coefficienti  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla
          meta' per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti
          per  categorie  di beni omogenei in base al normale periodo
          di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.
                 3.  La  misura  massima  indicata  nel  comma 2 puo'
          essere   superata   in   proporzione   alla   piu'  intensa
          utilizzazione  dei  beni  rispetto  a  quella  normale  del
          settore.  La  misura  stessa puo' essere elevata fino a due
          volte,  per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i
          beni  sono entrati in funzione per la prima volta e nei due
          successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi
          bilanci  non  sia stata imputata all'ammortamento dei beni,
          sia  stata accantonata in apposita riserva che agli effetti
          fiscali  costituisce  parte  integrante  dell'ammortamento;
          nell'ipotesi  di  beni  gia'  utilizzati  da parte di altri
          soggetti,  l'ammortamento  anticipato  puo' essere eseguito
          dal  nuovo  utilizzatore  soltanto  nell'esercizio in cui i
          beni  sono  entrati  in  funzione. Con decreto del Ministro
          delle  finanze,  la  indicata  misura  massima  puo' essere
          variata,  in  aumento  o  in  diminuzione, nei limiti di un
          quarto, in relazione al periodo di utilizzabilita' dei beni
          in   particolari   processi   produttivi.   Le   quote   di
          ammortamento  stanziate  in  bilancio dopo il completamento
          dell'ammortamento  agli effetti fiscali non sono deducibili
          e  l'apposita  riserva  concorre  a  formare il reddito per
          l'ammontare  prelevato  dall'imprenditore  o distribuito ai
          soci  o  imputato  a  capitale  in eccedenza alle quote non
          dedotte.
                 4.  Se  in  un  esercizio l'ammortamento e' fatto in
          misura  inferiore  a quella massima indicata nel comma 2 le
          quote   di   ammortamento  relative  alla  differenza  sono
          deducibili  negli  esercizi  successivi,  fermi  restando i
          limiti   di   cui   ai   precedenti   commi.   Tuttavia  se
          l'ammortamento  fatto  in  un  esercizio  e' inferiore alla
          meta' della misura massima il minore ammontare non concorre
          a  formare  la  differenza  ammortizzabile,  a meno che non
          dipenda  dalla  effettiva  minore  utilizzazione  del  bene
          rispetto a quella normale del settore.
                 5.  In  caso  di  eliminazione  di  beni  non ancora
          completamente  ammortizzati  dal  complesso  produttivo, il
          costo residuo e' ammesso in deduzione.
                 6. Per i beni il cui costo unitario non e' superiore
          a  1  milione  di lire e' consentita la deduzione integrale
          delle  spese  di  acquisizione  nell'esercizio  in cui sono
          state sostenute.
                 7.    Le   spese   di   manutenzione,   riparazione,
          ammodernamento  e  trasformazione,  che  dal  bilancio  non
          risultino  imputate  ad  incremento  del  costo dei beni ai
          quali  si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per
          cento  del  costo  complessivo  di  tutti  i beni materiali
          ammortizzabili  quale risulta all'inizio dell'esercizio dal
          registro  dei  beni ammortizzabili; per le imprese di nuova
          costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo
          esercizio,  sul  costo  complessivo quale risulta alla fine
          dell'esercizio;  per i beni ceduti nel corso dell'esercizio
          la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso
          ed   e'  commisurata,  per  il  cessionario,  al  costo  di
          acquisizione.  L'eccedenza e' deducibile per quote costanti
          nei  cinque  esercizi  successivi.  Per  specifici  settori
          produttivi   possono  essere  stabiliti,  con  decreto  del
          Ministro  delle  finanze,  diversi  criteri  e modalita' di
          deduzione.  Resta  ferma la deducibilita' nell'esercizio di
          competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a
          terzi  per  la  manutenzione  di  determinati beni, del cui
          costo  non  si  tiene conto nella determinazione del limite
          percentuale sopra indicato.
                 8.  Per  i beni concessi in locazione finanziaria le
          quote di ammortamento sono determinate in ciascun esercizio
          nella  misura risultante dal relativo piano di ammortamento
          finanziario  e non e' ammesso l'ammortamento anticipato; la
          deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice e'
          ammessa  a  condizione  che la durata del contratto non sia
          inferiore  a  otto  anni,  se  questo  ha  per oggetto beni
          immobili,   e   alla  meta'  del  periodo  di  ammortamento
          corrispondente  al coefficiente stabilito a norma del comma
          2,   in  relazione  all'attivita'  esercitata  dall'impresa
          stessa,  se il contratto ha per oggetto beni mobili. Con lo
          stesso  decreto  previsto  dal  comma  3, il Ministro delle
          finanze provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della
          meta',  la  predetta  durata  minima  dei contratti ai fini
          della    deducibilita'    dei    canoni,    qualora   venga
          rispettivamente  diminuita  o  aumentata  la misura massima
          dell'ammortamento  di  cui  al secondo periodo del medesimo
          comma 3.
                 8-bis. (Comma abrogato).
                 8-ter. (Comma abrogato).
                 9.  Per le aziende date in affitto o in usufrutto le
          quote  di ammortamento sono deducibili nella determinazione
          del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario.
                 10.  Le  spese  relative all'acquisto di beni mobili
          adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso
          personale     o     familiare     dell'imprenditore    sono
          ammortizzabili,  o  deducibili nell'ipotesi di cui al comma
          6,  nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono
          deducibili  i  canoni  di locazione, anche finanziaria e di
          noleggio  e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per
          gli  immobili  utilizzati  promiscuamente e' deducibile una
          somma  pari  al  50 per cento della rendita catastale o del
          canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il
          contribuente   non   disponga  di  altro  immobile  adibito
          esclusivamente all'esercizio dell'impresa.
                 10-bis.  Le  quote  di  ammortamento,  i  canoni  di
          locazione  anche  finanziaria  o  di noleggio e le spese di
          impiego   e   manutenzione   relativi   ad  apparecchiature
          terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di
          comunicazione   soggette   alla   tassa  sulle  concessioni
          governative  di  cui  all'art. 21 della tariffa allegata al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze
          28 dicembre  1995,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n.
          303  del 30 dicembre 1995, sono deducibili nella misura del
          50  per  cento. La percentuale di cui al precedente periodo
          e'  elevata  al  100  per  cento  per gli oneri relativi ad
          impianti   di  telefonia  dei  veicoli  utilizzati  per  il
          trasporto  di merci da parte delle imprese di autotrasporto
          limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo".
                 -  Si riporta il testo dell'art. 19-bis1 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
          recante  "Istituzione  e disciplina dell'imposta sul valore
          aggiunto",  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre
          1972,  n.  292,  S.O.,  cosi'  come modificato dal presente
          articolo:
                 "Art.   19-bis1   (Esclusione   o   riduzione  della
          detrazione  per alcuni beni e servizi). - 1. In deroga alle
          disposizioni di cui all'art. 19:
                   a) l'imposta    relativa   all'acquisto   o   alla
          importazione  di  aeromobili  e  di autoveicoli di cui alla
          lettera  e)  dell'allegata  tabella  B,  quale  ne  sia  la
          cilindrata,  e  dei  relativi componenti e ricambi, nonche'
          alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art.
          16  ed  a  quelle  di  impiego,  custodia,  manutenzione  e
          riparazione   relative   ai  beni  stessi,  e'  ammessa  in
          detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita' propria
          dell'impresa  o  sono  destinati  ad  essere esclusivamente
          utilizzati    come   strumentali   nell'attivita'   propria
          dell'impresa  ed  e' in ogni caso esclusa per gli esercenti
          arti e professioni;
                   b) l'imposta    relativa   all'acquisto   o   alla
          importazione   degli   altri  beni  elencati  nell'allegata
          tabella  B  e  delle  navi ed imbarcazioni da diporto e dei
          relativi  componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di
          servizi  di  cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di
          impiego,  custodia,  manutenzione e riparazione relative ai
          beni  stessi,  e'  ammessa in detrazione soltanto se i beni
          formano  oggetto  dell'attivita' propria dell'impresa ed e'
          in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
                   c) l'imposta    relativa   all'acquisto   o   alla
          importazione  di ciclomotori, di motocicli e di autovetture
          ed  autoveicoli indicati nell'art. 54, lettere a) e c), del
          decreto  legislativo  30 aprile  1992, n. 285, non compresi
          nell'allegata  tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che
          non  formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, e
          dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni
          di  servizi  di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle
          di  impiego,  custodia, manutenzione e riparazione relative
          ai  beni stessi, non e' ammessa in detrazione salvo che per
          gli agenti o rappresentanti di commercio;
                   d) l'imposta      relativa      all'acquisto     o
          all'importazione  di carburanti e lubrificanti destinati ad
          autovetture  e  veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da
          diporto   e'   ammessa  in  detrazione  se  e'  ammessa  in
          detrazione       l'imposta      relativa      all'acquisto,
          all'importazione  o  all'acquisizione mediante contratti di
          locazione  finanziaria,  di  noleggio  e  simili  di  dette
          autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;
                   e) salvo   che   formino   oggetto  dell'attivita'
          propria   dell'impresa,   non   e'  ammessa  in  detrazione
          l'imposta    relativa    a   prestazioni   alberghiere,   a
          somministrazioni  di  alimenti  e  bevande,  con esclusione
          delle  somministrazioni effettuate nei confronti dei datori
          di  lavoro  nei  locali  dell'impresa o in locali adibiti a
          mensa   scolastica,  aziendale  o  interaziendale  e  delle
          somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi
          sostitutivi  di mense aziendali, a prestazioni di trasporto
          di  persone  ed  al  transito  stradale delle autovetture e
          autoveicoli  di  cui  all'art.  54,  lettere  a)  e c), del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
                   f) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa
          all'acquisto  o  all'importazione  di alimenti e bevande ad
          eccezione  di  quelli  che  formano  oggetto dell'attivita'
          propria   dell'impresa   o  di  somministrazione  in  mense
          scolastiche,   aziendali   o   interaziendali   o  mediante
          distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;
                   g) l'imposta         relativa        all'acquisto,
          all'importazione,  alle  prestazioni  di  servizi di cui al
          terzo  comma  dell'art. 16, nonche' alle spese di gestione,
          di  apparecchiature  terminali  per il servizio radiomobile
          pubblico  terrestre  di  comunicazioni  soggette alla tassa
          sulle  concessioni  governative  di  cui  all'art. 21 della
          tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre  1972,  n.  641, come sostituita dal decreto del
          Ministro  delle  finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e' ammessa
          in  detrazione  nella  misura del 50 per cento; la predetta
          limitazione  non  si applica agli impianti di telefonia dei
          veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle
          imprese  di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto
          per ciascun veicolo;
                   h) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa
          alle  spese  di rappresentanza, come definite ai fini delle
          imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto
          di   beni   di   costo   unitario   non  superiore  a  lire
          cinquantamila;
                   i) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa
          all'acquisto  di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a
          destinazione abitativa ne' quella relativa alla locazione o
          alla  manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo
          che  per  le  imprese  che  hanno  per  oggetto esclusivo o
          principale  dell'attivita'  esercitata  la costruzione o la
          rivendita   dei   predetti   fabbricati  o  delle  predette
          porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che
          esercitano  attivita'  che danno luogo ad operazioni esenti
          di  cui  al  numero  8)  dell'art.  10  che  comportano  la
          riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'art.
          19, comma 5, e dell'articolo 19-bis.".