Art. 4. (Riserve e fondi in sospensione di imposta) 1. Le riserve e gli altri fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001, possono essere soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento. 2. L'imposta sostitutiva e' liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1 ed e' versata in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dell'esercizio di cui al medesimo comma 1 e dei due successivi, rispettivamente nella misura del 45 per cento per il primo esercizio, del 35 per cento per il secondo e del 20 per cento per il terzo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata. 3. Le riserve e gli altri fondi assoggettati all'imposta di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa; tuttavia, rilevano, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del citato comma 4 dell'articolo 105; a tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 47,22 per cento di detto reddito. 4. L'imposta sostitutiva e' indeducibile e puo' essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva e' imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione e' operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalita' di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice. 5. L'ammontare delle riserve o fondi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 1, con la relativa denominazione risultante in bilancio nonche' gli eventuali utilizzi, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al medesimo comma 1. 6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Note all'art. 4: Per il testo dell'art. 105, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si rimanda alle note all'art. 3. Si riporta il testo degli articoli 2365 e 2445 del codice civile: "Art. 2365 (Assemblea straordinaria). - L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sull'emissione di obbligazioni. Delibera altresi' sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma degli articoli 2450 e 2452.". "Art. 2445 (Riduzione del capitale esuberante). - La riduzione del capitale, quando questo risulta esuberante per il conseguimento dell'oggetto sociale, puo' aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2412. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalita' della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalita' tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale. La deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno della iscrizione nel registro delle imprese, purche' entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, puo' disporre che la riduzione abbia luogo, previa prestazione da parte della societa' di un'idonea garanzia.".