Art. 5.
(Rideterminazione  dei  valori  di  acquisto  di  partecipazioni  non
                negoziate nei mercati regolamentati)
   1.   Agli   effetti   della  determinazione  delle  plusvalenze  e
minusvalenze  di  cui  all'articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis),
del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni,  per  i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei
mercati  regolamentati,  posseduti alla data del 1 gennaio 2002, puo'
essere  assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a
tale  data  della  frazione  del  patrimonio  netto  della  societa',
associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di
stima,  cui  si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile,
redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei
ragionieri  e  periti  commerciali,  nonche' nell'elenco dei revisori
contabili,  a  condizione  che il predetto valore sia assoggettato ad
una  imposta  sostitutiva  delle  imposte sui redditi, secondo quanto
disposto nei commi da 2 a 7.
   2.  L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4 per cento
per   le   partecipazioni   che   risultano   qualificate,  ai  sensi
dell'articolo  81,  comma 1, lettera c), del citato testo unico delle
imposte  sui  redditi, alla data del 1 gennaio 2002, e al 2 per cento
per  quelle  che,  alla  predetta  data, non risultano qualificate ai
sensi  del  medesimo  articolo  81,  comma  1,  lettera c-bis), ed e'
versata,   con  le  modalita'  previste  dal  capo  III  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2002.
   3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino ad un massimo
di  tre  rate  annuali di pari importo, a partire dalla predetta data
del  30 settembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima
sono  dovuti  gli  interessi  nella  misura del 3 per cento annuo, da
versarsi contestualmente a ciascuna rata.
   4.  Il valore periziato e' riferito all'intero patrimonio sociale;
la  perizia,  unitamente  ai dati identificativi dell'estensore della
perizia  e  al  codice fiscale della societa' periziata, nonche' alle
ricevute  di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal
contribuente  ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione
finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia
devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.
   5. Se la relazione giurata di stima e' predisposta per conto della
stessa  societa' od ente nel quale la partecipazione e' posseduta, la
relativa  spesa e' deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti
nell'esercizio in cui e' stata sostenuta e nei quattro successivi. Se
la  relazione giurata di stima e' predisposta per conto di tutti o di
alcuni  dei  possessori  dei  titoli, quote o diritti alla data del 1
gennaio  2002,  la relativa spesa e' portata in aumento del valore di
acquisto  della partecipazione in proporzione al costo effettivamente
sostenuto da ciascuno dei possessori.
   6.  L'assunzione  del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore
di  acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai
sensi  dei  commi 3 e 4 dell'articolo 82 del citato testo unico delle
imposte sui redditi.
   7.  Per  i  titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati
regolamentati, posseduti alla data del 1 gennaio 2002, per i quali il
contribuente  si  e'  avvalso  della  facolta' di cui al comma 1, gli
intermediari  abilitati  all'applicazione  dell'imposta sostitutiva a
norma  degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n.  461,  e successive modificazioni, tengono conto del nuovo valore,
in  luogo  di  quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se
prima  della  realizzazione  delle  plusvalenze  e delle minusvalenze
ricevono  copia  della  perizia,  unitamente  ai  dati identificativi
dell'estensore  della  perizia  stessa  e  al  codice  fiscale  della
societa' periziata.
 
             Note all'art. 5:
                 Si  riporta  il  testo  dell'art. 81 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,
          recante  "Approvazione  del  testo  unico delle imposte sui
          redditi",  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
          1986, n. 302, supplemento ordinario:
                 "Art.  81  (Redditi  diversi).  -  1.  Sono  redditi
          diversi  se non costituiscono redditi di capitale ovvero se
          non  sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o
          di  imprese  commerciali o da societa' in nome collettivo e
          in  accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di
          lavoratore dipendente:
                   a) le    plusvalenze    realizzate   mediante   la
          lottizzazione  di terreni, o l'esecuzione di opere intese a
          renderli   edificabili,  e  la  successiva  vendita,  anche
          parziale, dei terreni e degli edifici;
                   b) le  plusvalenze  realizzate mediante cessione a
          titolo  oneroso  di beni immobili acquistati o costruiti da
          non  piu'  di  cinque  anni,  esclusi  quelli acquisiti per
          successione  o donazione e le unita' immobiliari urbane che
          per  la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto
          o  la  costruzione  e  la  cessione  sono  state adibite ad
          abitazione  principale  del  cedente  o dei suoi familiari,
          nonche',  in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito
          di  cessioni  a  titolo  oneroso di terreni suscettibili di
          utilizzazione    edificatoria    secondo    gli   strumenti
          urbanistici vigenti al momento della cessione;
                   c) le  plusvalenze  realizzate mediante cessione a
          titolo  oneroso  di partecipazioni qualificate. Costituisce
          cessione  di  partecipazioni  qualificate  la  cessione  di
          azioni,  diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
          partecipazione  al capitale od al patrimonio delle societa'
          di  cui all'art. 5, escluse le associazioni di cui al comma
          3,  lettera c), e dei soggetti di cui all'art. 87, comma 1,
          lettere  a),  b)  e  d),  nonche'  la cessione di diritti o
          titoli  attraverso cui possono essere acquisite le predette
          partecipazioni,  qualora  le  partecipazioni,  i  diritti o
          titoli    ceduti   rappresentino,   complessivamente,   una
          percentuale  di diritti di voto esercitabili nell'assemblea
          ordinaria  superiore  al  2  o  al  20 per cento ovvero una
          partecipazione  al capitale od al patrimonio superiore al 5
          o  al  25  per  cento,  secondo  che  si  tratti  di titoli
          negoziati    in    mercati   regolamentati   o   di   altre
          partecipazioni.  Per  i  diritti  o  titoli  attraverso cui
          possono  essere  acquisite  partecipazioni  si  tiene conto
          delle   percentuali   potenzialmente   ricollegabili   alle
          predette  partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
          e  di  partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
          le  cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
          nei  confronti  di  soggetti  diversi. Tale disposizione si
          applica  dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
          diritti  posseduti rappresentano una percentuale di diritti
          di  voto  o  di  partecipazione  superiore alle percentuali
          suindicate;
                   c-bis)   le   plusvalenze,   diverse   da   quelle
          imponibili  ai  sensi della lettera c), realizzate mediante
          cessione  a  titolo  oneroso  di  azioni  e  di  ogni altra
          partecipazione  al  capitale o al patrimonio di societa' di
          cui  all'art. 5, escluse le associazioni di cui al comma 3,
          lettera  c),  e dei soggetti di cui all'art. 87, nonche' di
          diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
          predette partecipazioni;
                   c-ter)  le  plusvalenze,  diverse da quelle di cui
          alle  lettere  c)  e c-bis), realizzate mediante cessione a
          titolo    oneroso    ovvero    rimborso   di   titoli   non
          rappresentativi  di  merci,  di  certificati  di  massa, di
          valute  estere,  oggetto di cessione a termine o rivenienti
          da   depositi   o  conti  correnti,  di  metalli  preziosi,
          sempreche'  siano  allo stato grezzo o monetato, e di quote
          di  partecipazione  ad organismi d'investimento collettivo.
          Agli  effetti  dell'applicazione  della presente lettera si
          considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle
          valute estere dal deposito o conto corrente;
                   c-quater)    i    redditi,   diversi   da   quelli
          precedentemente   indicati,  comunque  realizzati  mediante
          rapporti  da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od
          acquistare  a termine strumenti finanziari, valute, metalli
          preziosi  o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine
          uno  o  piu'  pagamenti  collegati  a tassi di interesse, a
          quotazioni  o  valori  di  strumenti  finanziari, di valute
          estere,  di  metalli  preziosi  o  di merci e ad ogni altro
          parametro    di    natura    finanziaria.    Agli   effetti
          dell'applicazione  della  presente lettera sono considerati
          strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
                   c-quinquies)  le  plusvalenze  ed  altri proventi,
          diversi  da  quelli  precedentemente  indicati,  realizzati
          mediante  cessione  a  titolo  oneroso  ovvero  chiusura di
          rapporti  produttivi  di  redditi  di  capitale  e mediante
          cessione  a  titolo  oneroso  ovvero  rimborso  di  crediti
          pecuniari   o   di  strumenti  finanziari,  nonche'  quelli
          realizzati  mediante rapporti attraverso cui possono essere
          conseguiti  differenziali positivi e negativi in dipendenza
          di un evento incerto;
                   d) le  vincite  delle  lotterie,  dei  concorsi  a
          premio,  dei  giochi  e  delle scommesse organizzati per il
          pubblico  e  i premi derivanti da prove di abilita' o dalla
          sorte   nonche'  quelli  attribuiti  in  riconoscimento  di
          particolari meriti artistici, scientifici o sociali;
                   e) i redditi di natura fondiaria non determinabili
          catastalmente,  compresi quelli dei terreni dati in affitto
          per usi non agricoli;
                   f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
                   g) i    redditi    derivanti    dall'utilizzazione
          economica  di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e
          di  processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
          acquisite  in campo industriale, commerciale o scientifico,
          salvo  il  disposto  della lettera b) del comma 2 dell'art.
          49;
                   h) i   redditi   derivanti  dalla  concessione  in
          usufrutto   e   dalla   sublocazione   di   beni  immobili,
          dall'affitto,  locazione,  noleggio o concessione in uso di
          veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
          concessione   in  usufrutto  di  aziende;  l'affitto  e  la
          concessione   in  usufrutto  dell'unica  azienda  da  parte
          dell'imprenditore  non  si considerano fatti nell'esercizio
          dell'impresa,  ma  in  caso  di successiva vendita totale o
          parziale  le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
          reddito complessivo come redditi diversi;
                   h-bis)   le  plusvalenze  realizzate  in  caso  di
          successiva   cessione,   anche   parziale,   delle  aziende
          acquisite ai sensi dell'art. 54, comma 5, ultimo periodo;
                   i) i  redditi  derivanti  da attivita' commerciali
          non esercitate abitualmente;
                   l) i  redditi  derivanti  da  attivita'  di lavoro
          autonomo  non esercitate abitualmente o dalla assunzione di
          obblighi di fare, non fare o permettere;
                   m) le   indennita'   di   trasferta,   i  rimborsi
          forfettari   di   spesa,  i  premi  e  i  compensi  erogati
          nell'esercizio     diretto     di     attivita'    sportive
          dilettantistiche   dal  CONI,  dalle  Federazioni  sportive
          nazionali,  dall'Unione  nazionale  per  l'incremento delle
          razze  equine  (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e
          da  qualunque  organismo, comunque denominato, che persegua
          finalita'  sportive  dilettantistiche  e  che  da  essi sia
          riconosciuto.
                 1-bis.  Agli effetti dell'applicazione delle lettere
          c),  c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per
          prime le partecipazioni, i titoli, i certificati e diritti,
          nonche'  le  valute ed i metalli preziosi acquisiti in data
          piu'  recente;  in  caso  di  chiusura  o  di  cessione dei
          rapporti  di  cui  alla  lettera  c-quater)  si considerano
          chiusi  o  ceduti  per  primi  i  rapporti  sottoscritti od
          acquisiti in data piu' recente.
                 1-ter.  Le  plusvalenze  derivanti  dalla cessione a
          titolo  oneroso  di  valute estere rivenienti da depositi e
          conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione
          che  nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti
          correnti  complessivamente  intrattenuti  dal contribuente,
          calcolata  secondo il cambio vigente all'inizio del periodo
          di  riferimento  sia  superiore a cento milioni di lire per
          almeno sette giorni lavorativi continui.
                 1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle
          lettere  c-ter),  c-quater)  e  c-quinquies) si comprendono
          anche  quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle
          attivita'   finanziarie   o   dei  rapporti  ivi  indicati,
          sottoscritti  all'emissione  o  comunque  non acquistati da
          terzi per effetto di cessione a titolo oneroso.".
                 Per  il  testo  dell'art. 64 del codice di procedura
          civile si rimanda alle note all'art. 3.
                 Il   decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,
          recante  "Norme  di  semplificazione  degli adempimenti dei
          contribuenti   in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni",   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          28 luglio  1997, n. 174, supplemento ordinario, al capo III
          (Articoli   17-29)   reca:   "Disposizioni  in  materia  di
          riscossione".
                 Si  riporta  il  testo dell'art. 82 del sopra citato
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917:
                 "Art.  82  (Plusvalenze). - 1. Le plusvalenze di cui
          alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1  dell'art.  81 sono
          costituite  dalla  differenza tra i corrispettivi percepiti
          nel  periodo  di  imposta,  al  netto dell'imposta comunale
          sull'incremento  di  valore  degli immobili, e il prezzo di
          acquisto  o  il  costo  di  costruzione  del  bene  ceduto,
          aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.
                 1-bis. (Comma soppresso).
                 2.  Per i terreni di cui alla lettera a) del comma 1
          dell'art. 81 acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio
          della  lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di
          acquisto  il  valore  normale nel quinto anno anteriore. Il
          costo  dei  terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello
          dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente
          sono  determinati  tenendo  conto  del  valore  normale del
          terreno  alla  data  di  inizio della lottizzazione o delle
          opere ovvero a quello di inizio della costruzione. Il costo
          dei  terreni  suscettibili di utilizzazione edificatoria di
          cui  alla lettera b) del comma 1 dell'art. 81 e' costituito
          dal  prezzo  di  acquisto  aumentato  di  ogni  altro costo
          inerente,  rivalutato  in  base alla variazione dell'indice
          dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
          nonche'  dell'imposta  comunale  sull'incremento  di valore
          degli  immobili.  Per  i  terreni acquistati per effetto di
          successione  o  donazione si assume come prezzo di acquisto
          il   valore  dichiarato  nelle  relative  denunce  ed  atti
          registrati,  od  in seguito definito e liquidato, aumentato
          di  ogni  altro  costo  successivo  inerente, nonche' della
          imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e
          di successione.
                 3. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1
          dell'art.  81  sono  sommate  algebricamente  alle relative
          minusvalenze;   se  le  minusvalenze  sono  superiori  alle
          plusvalenze  l'eccedenza  e'  portata  in deduzione, fino a
          concorrenza,   dalle   plusvalenze  dei  periodi  d'imposta
          successivi  ma  non  oltre  il quarto, a condizione che sia
          indicata   nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa  al
          periodo  di  imposta  nel  quale le minusvalenze sono state
          realizzate.
                 4.  Le  plusvalenze  di  cui  alle  lettere c-bis) e
          c-ter) del comma 1 dell'art. 81 sono sommate algebricamente
          alle  relative  minusvalenze,  nonche'  ai  redditi ed alle
          perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed
          altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1
          dello  stesso  art.  81;  se  l'ammontare complessivo delle
          minusvalenze  e  delle  perdite  e' superiore all'ammontare
          complessivo   delle  plusvalenze  e  degli  altri  redditi,
          l'eccedenza  puo'  essere  portata  in  deduzione,  fino  a
          concorrenza,  dalle  plusvalenze  e dagli altri redditi dei
          periodi  d'imposta  successivi  ma  non  oltre il quarto, a
          condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi
          relativa  al  periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e
          le perdite sono state realizzate.
                 5.  Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis)
          e  c-ter)  del  comma  1 dell'art. 81 sono costituite dalla
          differenza  tra  il corrispettivo percepito ovvero la somma
          od  il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il
          valore  di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di
          ogni   onere   inerente   alla  loro  produzione,  compresa
          l'imposta  di successione e donazione, con esclusione degli
          interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si
          assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello
          dichiarato   agli   effetti  dell'imposta  di  successione,
          nonche',  per  i  titoli  esenti da tale imposta, il valore
          normale  alla  data di apertura della successione. Nel caso
          di acquisto per donazione si assume come costo il costo del
          donante.  Per  le  azioni,  quote  o  altre  partecipazioni
          acquisite  sulla  base  di aumento gratuito del capitale il
          costo   unitario   e'   determinato   ripartendo  il  costo
          originario  sul  numero  complessivo  delle azioni, quote o
          partecipazioni  di  compendio.  Per le partecipazioni nelle
          societa'   indicate   dall'art.   5,   diverse   da  quelle
          immobiliari   o   finanziarie,  il  costo  e'  aumentato  o
          diminuito  dei  redditi e delle perdite imputate al socio e
          dal  costo  si  scomputano,  fino a concorrenza dei redditi
          gia'  imputati,  gli  utili  distribuiti  al  socio. Per le
          valute  estere  cedute  a  termine  si assume come costo il
          valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di
          stipula  del  contratto  di  cessione. Il costo o valore di
          acquisto  e'  documentato  a  cura del contribuente. Per le
          valute  estere  prelevate  da depositi e conti correnti, in
          mancanza  della  documentazione  del  costo, si assume come
          costo  il  valore  della valuta al minore dei cambi mensili
          accertati  ai  sensi  dell'art.  76,  comma  7, nel periodo
          d'imposta   in   cui   la  plusvalenza  e'  realizzata.  Le
          minusvalenze   sono  determinate  con  gli  stessi  criteri
          stabiliti per le plusvalenze.
                 6.   Agli   effetti   della   determinazione   delle
          plusvalenze e minu-svalenze:
                   a) dal   corrispettivo  percepito  o  dalla  somma
          rimborsata,  nonche'  dal  costo  o  valore  di acquisto si
          scomputano  i redditi di capitale maturati ma non riscossi,
          diversi   da   quelli  derivanti  dalla  partecipazione  in
          societa'  ed  enti  soggetti  all'imposta sul reddito delle
          persone giuridiche;
                   b) qualora  vengano  superate  le  percentuali  di
          diritti  di voto o di partecipazione indicate nella lettera
          c)  del  comma  1  dell'art.  81, i corrispettivi percepiti
          anteriormente   al   periodo  d'imposta  nel  quale  si  e'
          verificato  il superamento delle percentuali si considerano
          percepiti in tale periodo;
                   c) per  le  valute  estere prelevate da depositi e
          conti  correnti  si  assume  come  corrispettivo  il valore
          normale   della  valuta  alla  data  di  effettuazione  del
          prelievo;
                   d) per   le   cessioni  di  metalli  preziosi,  in
          mancanza  della  documentazione  del  costo di acquisto, le
          plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento
          del corrispettivo della cessione;
                   e) per  le  cessioni  a  titolo  oneroso  poste in
          essere  in  dipendenza  dei rapporti indicati nella lettera
          c-quater),  del  comma  1 dell'art. 81, il corrispettivo e'
          costituito  dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato
          o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni;
                   f) nei   casi   di   dilazione  o  rateazione  del
          pagamento  del  corrispettivo la plusvalenza e' determinata
          con  riferimento  alla parte del costo o valore di acquisto
          proporzionalmente  corrispondente  alle somme percepite nel
          periodo d'imposta.
                 7. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma
          1  dell'art.  81, sono costituiti dalla somma algebrica dei
          differenziali  positivi  o  negativi,  nonche'  degli altri
          proventi  od  oneri,  percepiti o sostenuti, in relazione a
          ciascuno  dei  rapporti ivi indicati. Per la determinazione
          delle  plusvalenze,  minusvalenze  e  degli  altri  redditi
          derivanti  da  tali  rapporti si applicano i commi 5 e 6. I
          premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non
          sia  stata  chiusa  anticipatamente  o ceduta, concorrono a
          formare  il  reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione
          e'  esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo
          esercizio.  Qualora  a  seguito dell'esercizio dell'opzione
          siano  cedute le attivita' di cui alle lettere c), c-bis) o
          c-ter),  dell'art. 81, i premi pagati o riscossi concorrono
          alla  determinazione  delle  plusvalenze o minusvalenze, ai
          sensi  della  lettera  e)  del  comma  6.  Le plusvalenze e
          minusvalenze  derivanti  dalla cessione a titolo oneroso di
          merci  non  concorrono  a  formare  il reddito, anche se la
          cessione  e'  posta  in  essere  in dipendenza dei rapporti
          indicati nella lettera c-quater) del comma 1 dell'art. 81.
                 8.  Le  plusvalenze e gli altri proventi di cui alla
          lettera   c-quinquies)  del  comma  1  dell'art.  81,  sono
          costituiti  dalla  differenza  positiva tra i corrispettivi
          percepiti  ovvero  le  somme  od il valore normale dei beni
          rimborsati  ed  i  corrispettivi  pagati  ovvero  le  somme
          corrisposte,  aumentate  di  ogni  onere inerente alla loro
          produzione,  con  esclusione  degli  interessi passivi. Dal
          corrispettivo   percepito   e  dalla  somma  rimborsata  si
          scomputano  i  redditi  di  capitale derivanti dal rapporto
          ceduto  maturati  ma  non  riscossi,  nonche'  i redditi di
          capitale  maturati a favore del creditore originario ma non
          riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del
          comma 6.
                 9. (Comma soppresso).".
                 Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del decreto
          legislativo  21 novembre  1997,  n.  461, recante "Riordino
          della  disciplina  tributaria dei redditi di capitale e dei
          redditi  diversi,  a  norma  dell'art.  3, comma 160, della
          legge  23 dicembre 1996, n. 662", pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 3 gennaio 1998, n. 2, supplemento ordinario:
                 "Art.  6  (Opzione  per  l'applicazione dell'imposta
          sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso
          realizzato). - 1. Il contribuente ha facolta' di optare per
          l'applicazione  dell'imposta  sostitutiva di cui all'art. 5
          su  ciascuna  delle  plusvalenze  realizzate ai sensi delle
          lettere  c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'art. 81 del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
          modificato  dall'art.  3, comma 1, con esclusione di quelle
          relative  a  depositi in valuta, a condizione che i titoli,
          quote  o certificati siano in custodia o in amministrazione
          presso  banche  e  societa'  di intermediazione mobiliare e
          altri soggetti individuati in appositi decreti del Ministro
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
          di   concerto   con  il  Ministro  delle  finanze.  Per  le
          plusvalenze  realizzate  mediante  cessione  a  termine  di
          valute  estere  ai  sensi della predetta lettera c-ter) del
          comma  1  dell'art.  81  del  testo  unico n. 917 del 1986,
          nonche'  per  i differenziali positivi e gli altri proventi
          realizzati   mediante   i  rapporti  di  cui  alla  lettera
          c-quater) del citato comma 1 dell'art. 81 o i rapporti e le
          cessioni  di  cui  alla  lettera  c-quinquies) dello stesso
          comma   1,  l'opzione  puo'  essere  esercitata  sempreche'
          intervengano   nei   predetti  rapporti  o  cessioni,  come
          intermediari  professionali  o come controparti, i soggetti
          indicati nel precedente periodo del presente comma, con cui
          siano  intrattenuti  rapporti di custodia, amministrazione,
          deposito.
                 2.  L'opzione  di  cui  al comma 1 e' esercitata con
          comunicazione  sottoscritta contestualmente al conferimento
          dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto corrente
          o,  per  i rapporti in essere, anteriormente all'inizio del
          periodo   d'imposta;   per   i   rapporti   di   cui   alla
          lettera c-quater)  del comma 1 dell'art. 81 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per
          i  rapporti  e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies)
          del  medesimo  comma 1 dell'art. 81, del testo unico n. 917
          del  1986,  come modificato dall'art. 3, comma 1, l'opzione
          puo' essere esercitata anche all'atto della conclusione del
          primo  contratto  nel periodo d'imposta da cui l'intervento
          dell'intermediario  trae  origine. L'opzione ha effetto per
          tutto  il periodo d'imposta e puo' essere revocata entro la
          scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo
          d'imposta  successivo.  Con uno o piu' decreti del Ministro
          delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro
          novanta  giorni  dalla  pubblicazione del presente decreto,
          sono  stabilite  le  modalita'  per l'esercizio e la revoca
          dell'opzione  di  cui  al presente articolo. Per i soggetti
          non  residenti  l'imposta  sostitutiva di cui al comma 1 e'
          applicata   dagli   intermediari,   anche  in  mancanza  di
          esercizio  dell'opzione, salva la facolta' del contribuente
          di  rinunciare  a  tale  regime  con  effetto  dalla  prima
          operazione  successiva.  La  predetta  rinuncia puo' essere
          esercitata   anche   dagli   intermediari   non   residenti
          relativamente  ai  rapporti  di custodia, amministrazione e
          deposito  ad  essi  intestati  e  sui  quali siano detenute
          attivita'   finanziarie   di   terzi;   in   tal  caso  gli
          intermediari  non  residenti  sono  tenuti ad assolvere gli
          obblighi  di  comunicazione  di  cui all'art. 10 e nominano
          quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari di
          cui al comma 1.
                 3.  I soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta
          sostitutiva  di  cui  all'art.  5  su ciascuna plusvalenza,
          differenziale    positivo    o   provento   percepito   dal
          contribuente.  Qualora  tali soggetti non siano in possesso
          dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione
          dell'imposta   sostitutiva   di   cui   al  comma  1  sulle
          plusvalenze  e  gli  altri  redditi  ivi  indicati,  devono
          richiederle       al       contribuente,      anteriormente
          all'effettuazione   delle   operazioni;   il   contribuente
          comunica    al    soggetto   incaricato   dell'applicazione
          dell'imposta   i   dati   e   le   informazioni  richieste,
          consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o,
          in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i
          predetti dati ed informazioni. I soggetti di cui al comma 1
          sospendono  l'esecuzione delle operazioni a cui sono tenuti
          in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e
          le  informazioni  necessarie all'applicazione dell'imposta.
          Nel   caso   di   inesatta   comunicazione,   il   recupero
          dell'imposta  sostitutiva  non  applicata  o  applicata  in
          misura  inferiore e' effettuato esclusivamente a carico del
          contribuente con applicazione della sanzione amministrativa
          dal    cento   al   duecento   per   cento   dell'ammontare
          della maggiore imposta sostitutiva dovuta.
                 4.   Per  l'applicazione  dell'imposta  su  ciascuna
          plusvalenza,  differenziale positivo o provento realizzato,
          escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di
          valute  estere,  i  soggetti di cui al comma 1, nel caso di
          pluralita'   di   titoli,  quote,  certificati  o  rapporti
          appartenenti  a  categorie  omogenee, assumono come costo o
          valore  di  acquisto  il  costo  o  valore  medio ponderato
          relativo  a  ciascuna categoria dei predetti titoli, quote,
          certificati o rapporti.
                 5.  Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o
          differenziali  negativi  i  soggetti  di  cui  al  comma  1
          computano  in deduzione, fino a loro concorrenza, l'importo
          delle   predette   minusvalenze,  perdite  o  differenziali
          negativi   dalle   plusvalenze,  differenziali  positivi  o
          proventi  realizzati  nelle  successive operazioni poste in
          essere  nell'ambito  del  medesimo  rapporto,  nello stesso
          periodo  d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto.
          Qualora  sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di
          custodia,   amministrazione  o  deposito  le  minusvalenze,
          perdite  o differenziali negativi possono essere portati in
          deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo
          a  quello  del  realizzo,  dalle  plusvalenze,  proventi  e
          differenziali  positivi  realizzati  nell'ambito  di  altro
          rapporto  di cui al comma 1, intestato agli stessi soggetti
          intestatari  del rapporto o deposito di provenienza, ovvero
          portate  in deduzione ai sensi del comma 4 dell'art. 82 del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, come modificato dall'art. 4, comma 1. I soggetti di
          cui   al   comma  1  rilasciano  al  contribuente  apposita
          certificazione   dalla   quale   risultino   i  dati  e  le
          informazioni  necessarie  a  consentire  la deduzione delle
          predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi.
                 6.  Agli  effetti del presente articolo si considera
          cessione  a  titolo  oneroso  anche  il  trasferimento  dei
          titoli,  quote,  certificati o rapporti di cui al comma 1 a
          rapporti  di  custodia o amministrazione di cui al medesimo
          comma,  intestati  a soggetti diversi dagli intestatari del
          rapporto di provenienza, nonche' ad un rapporto di gestione
          di  cui  all'art.  7,  salvo  che  il trasferimento non sia
          avvenuto  per  successione  o  donazione.  In  tal  caso la
          plusvalenza,   il   provento,  la  minusvalenza  o  perdita
          realizzate  mediante  il trasferimento sono determinate con
          riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti
          dal  comma 5  dell'art. 7, alla data del trasferimento, dei
          titoli,  quote,  certificati  o  rapporti  trasferiti  ed i
          soggetti   di   cui   al  comma  1,  tenuti  al  versamento
          dell'imposta,   possono   sospendere   l'esecuzione   delle
          operazioni  fino  a  che  non  ottengano  dal  contribuente
          provvista  per  il  versamento  dell'imposta  dovuta. Nelle
          ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma
          1  rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla
          quale  risulti  il  valore dei titoli, quote, certificati o
          rapporti trasferiti.
                 7.   Nel   caso   di  prelievo  dei  titoli,  quote,
          certificati  o  rapporti  di  cui  al  comma  1  o  di loro
          trasferimento  a  rapporti  di  custodia o amministrazione,
          intestati  agli stessi soggetti intestatari dei rapporti di
          provenienza,  e  comunque  di revoca dell'opzione di cui al
          comma 2,   per   il  calcolo  della  plusvalenza,  reddito,
          minusvalenza   o   perdita,   ai   fini   dell'applicazione
          dell'imposta  sostitutiva di cui al precedente articolo, si
          assume il costo o valore determinati ai sensi dei commi 3 e
          4  e  si  applica  il  comma  12,  sulla  base  di apposita
          certificazione rilasciata dai soggetti di cui al comma 1.
                 8.  L'opzione  non  puo'  essere  esercitata  e,  se
          esercitata,   perde  effetto,  qualora  le  percentuali  di
          diritti  di  voto  o  di partecipazione rappresentate dalle
          partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti
          dal  contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al
          comma  1  o  all'art.  7, siano superiori a quelle indicate
          nella  lettera  c) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
          modificato  dall'art.  3,  comma 1. Se il superamento delle
          percentuali   e'   avvenuto  successivamente  all'esercizio
          dell'opzione,   per   la   determinazione  dei  redditi  da
          assoggettare  ad  imposta  sostitutiva ai sensi del comma 1
          dell'art. 5 si applica il comma 7. Il contribuente comunica
          ai  soggetti  di  cui  al  comma  1  il  superamento  delle
          percentuali  entro  quindici  giorni  dalla data in cui sia
          avvenuto  o,  se precedente, all'atto della prima cessione,
          ogniqualvolta  tali  soggetti,  sulla base dei dati e delle
          informazioni  in  loro  possesso,  non  siano  in  grado di
          verificare  il  superamento. Nel caso di indebito esercizio
          dell'opzione  o  di  omessa  comunicazione  si  applica  la
          sanzione  amministrativa  dal  2  al 4 per cento del valore
          delle  partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data
          della violazione.
                 9.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1 provvedono al
          versamento  diretto dell'imposta dovuta dal contribuente al
          concessionario  della  riscossione  ovvero  alla sezione di
          tesoreria  provinciale,  entro  il  quindicesimo giorno del
          secondo mese successivo a quello in cui e' stata applicata,
          trattenendone  l'importo  su  ciascun  reddito realizzato o
          ricevendone  provvista  dal contribuente. Per le operazioni
          effettuate  con l'intervento di intermediari autorizzati ad
          operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si
          considera  effettuata,  ai  fini  del  versamento, entro il
          termine  previsto  per le relative liquidazioni. I soggetti
          di   cui   al   comma  1  rilasciano  al  contribuente  una
          attestazione   dei   versamenti   entro  il  mese  di marzo
          dell'anno successivo ovvero entro 12 giorni dalla richiesta
          degli interessati.
                 10.   I  soggetti  di  cui  al  comma  1  comunicano
          all'amministrazione  finanziaria entro il termine stabilito
          per  la  presentazione  della  dichiarazione  dei sostituti
          d'imposta  dal  quarto  comma  dell'art.  9 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600,
          l'ammontare  complessivo  delle  plusvalenze  e degli altri
          proventi  e  quello  delle  imposte  sostitutive  applicate
          nell'anno solare precedente. Con il decreto di approvazione
          dei  modelli  di  cui all'art. 8 del decreto del Presidente
          della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono stabilite
          le modalita' di effettuazione di tale comunicazione.
                 11.   Per   la   liquidazione,   l'accertamento,  la
          riscossione,  le  sanzioni,  i rimborsi e il contenzioso in
          materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
          previste in materia di imposte sui redditi.
                 12. (Comma abrogato).".
             "Art.  7  (Imposta  sostitutiva  sul  risultato maturato
          delle gestioni individuali di portafoglio). - 1. I soggetti
          che  hanno  conferito  a un soggetto abilitato ai sensi del
          decreto  legislativo  23 luglio 1996, n. 415, l'incarico di
          gestire  masse patrimoniali costituite da somme di denaro o
          beni   non   relativi   all'impresa,  possono  optare,  con
          riferimento  ai  redditi  di capitale e diversi di cui agli
          articoli   41   e   81,   comma  1,  lettere  da  c-bis)  a
          c-quinquies),  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, come modificati, rispettivamente,
          dagli  articoli  1,  comma  3,  e  3, comma 1, del presente
          decreto,  che  concorrono alla determinazione del risultato
          della  gestione  ai  sensi  del comma 4, per l'applicazione
          dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo.
                 2.  Il  contribuente  puo' optare per l'applicazione
          dell'imposta     sostitutiva     mediante     comunicazione
          sottoscritta  rilasciata al soggetto gestore all'atto della
          stipula  del  contratto e, nel caso dei rapporti in essere,
          anteriormente  all'inizio  del periodo d'imposta. L'opzione
          ha  effetto per il periodo d'imposta e puo' essere revocata
          solo  entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto
          per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti
          del  Ministro  delle  finanze, da pubblicare nella Gazzetta
          Ufficiale  entro novanta giorni dalla data di pubblicazione
          del  presente  decreto,  sono  stabilite  le  modalita' per
          l'esercizio  e  la  revoca  dell'opzione di cui al presente
          articolo.
                 3.  Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al
          comma  2  i  redditi  che concorrono a formare il risultato
          della  gestione,  determinati  secondo  i criteri stabiliti
          dagli  articoli  42  e 82 del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti alle
          imposte sui redditi, nonche' all'imposta sostitutiva di cui
          al  comma  2  all'art. 5. Sui redditi di capitale derivanti
          dalle    attivita'   finanziarie   comprese   nella   massa
          patrimoniale affidata in gestione non si applicano:
                   a) l'imposta  sostitutiva di cui all'art. 2, commi
          1 e 1-bis del decreto legislativo 1ยบ aprile 1996, n. 239;
                   b) la  ritenuta  prevista dal comma 2 dell'art. 26
          del   decreto   del   Presidente   della   Repubblica   del
          29 settembre   1973,  n.  600,  sugli  interessi  ed  altri
          proventi  dei  conti  correnti bancari, a condizione che la
          giacenza  media  annua  non  sia  superiore  al 5 per cento
          dell'attivo medio gestito; qualora la banca depositaria sia
          soggetto   diverso  dal  gestore  quest'ultimo  attesta  la
          sussistenza  delle  condizioni  ivi  indicate  per  ciascun
          mandante;
                   c) le  ritenute  del  12,50 per cento previste dai
          commi  3  e  3-bis dell'art. 26 del predetto decreto n. 600
          del 1973;
                   d) le  ritenute previste dai commi 1 e 4 dell'art.
          27  del  medesimo  decreto,  con  esclusione delle ritenute
          sugli  utili  derivanti  dalle  partecipazioni  in societa'
          estere non negoziate in mercati regolamentati;
                   e) la  ritenuta  prevista  dal  comma  1 dell'art.
          10-ter  della  legge  23 marzo 1983, n. 77, come modificato
          dall'art. 8, comma 5.
                 4.  Il risultato maturato della gestione e' soggetto
          ad  imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi  con
          l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione
          si  determina  sottraendo dal valore del patrimonio gestito
          al  termine  di  ciascun anno solare, al lordo dell'imposta
          sostitutiva,   aumentato   dei   prelievi  e  diminuito  di
          conferimenti  effettuati  nell'anno, i redditi maturati nel
          periodo  e  soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a
          formare  il reddito complessivo del contribuente, i redditi
          esenti  o  comunque  non  soggetti  ad imposta maturati nel
          periodo,  i  proventi  derivanti  da  quote di organismi di
          investimento   collettivo  mobiliare  soggetti  all'imposta
          sostitutiva  di  cui al successivo art. 8, nonche' da fondi
          comuni  di  investimento  immobiliare  di  cui  alla  legge
          25 gennaio  1994, n. 86, ed il valore del patrimonio stesso
          all'inizio  dell'anno.  Il  risultato e' computato al netto
          degli  oneri  e  delle  commissioni  relative al patrimonio
          gestito.
                 5.  La valutazione del patrimonio gestito all'inizio
          ed  alla  fine  di  ciascun periodo d'imposta e' effettuata
          secondo  i  criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla
          Commissione  nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa  in
          attuazione  del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
          Tuttavia   nel  caso  dei  titoli,  quote,  partecipazioni,
          certificati   o   rapporti   non   negoziati   in   mercati
          regolamentati,  il  cui  valore complessivo medio annuo sia
          superiore  al  10 per cento dell'attivo medio gestito, essi
          sono   valutati  secondo  il  loro  valore  normale,  ferma
          restando la facolta' del contribuente di revocare l'opzione
          limitatamente  ai  predetti  titoli, quote, partecipazioni,
          certificati o rapporti. Con uno o piu' decreti del Ministro
          delle  finanze,  sentita  la  Commissione  nazionale per le
          societa'  e  la  borsa,  sono  stabilite  le  modalita' e i
          criteri di attuazione del presente comma.
                 6.  Nel  caso  di  contratti  di  gestione avviati o
          conclusi   in   corso   d'anno,  in  luogo  del  patrimonio
          all'inizio  dell'anno  si assume il patrimonio alla data di
          stipula  del  contratto  ovvero  in luogo del patrimonio al
          termine dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del
          contratto.
                 7.  Il  conferimento di titoli, quote, certificati o
          rapporti  in una gestione per la quale sia stata esercitata
          l'opzione  di cui al comma 2 si considera cessione a titolo
          oneroso  ed il soggetto gestore applica le disposizioni dei
          commi  5,  6,  9  e  12  dell'art.  6. Tuttavia nel caso di
          conferimento  di  strumenti  finanziari  che formavano gia'
          oggetto  di un contratto di gestione per il quale era stata
          esercitata  l'opzione  di  cui  al comma 2, si assume quale
          valore  di  conferimento il valore assegnato ai medesimi ai
          fini  della  determinazione del patrimonio alla conclusione
          del   precedente   contratto   di  gestione;  nel  caso  di
          conferimento  di strumenti finanziari per i quali sia stata
          esercitata  l'opzione  di  cui  all'art. 6, si assume quale
          costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione
          del comma 6 del citato articolo.
                 8.  Nel  caso  di prelievo di titoli, quote, valute,
          certificati  e  rapporti  o  di loro trasferimento ad altro
          deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione
          di  cui  all'art.  6  ed  al comma 1 del presente articolo,
          salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione
          o  per  donazione, e comunque di revoca dell'opzione di cui
          al  precedente  comma  2,  ai fini della determinazione del
          risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono
          stati  eseguiti,  e'  considerato il valore dei medesimi il
          giorno  del  prelievo,  adottando  i criteri di valutazione
          previsti al comma 5.
                 9.  Nelle  ipotesi  di  cui  al comma 8, ai fini del
          calcolo  della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita
          relativi  ai  titoli, quote, certificati, valute e rapporti
          prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata
          revocata  l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote,
          certificati,   valute   e   rapporti   che  ha  concorso  a
          determinare  il  risultato  della  gestione assoggettato ad
          imposta  ai  sensi  del  medesimo comma. In tali ipotesi il
          soggetto    gestore    rilascia    al   mandante   apposita
          certificazione  dalla  quale  risulti il valore dei titoli,
          quote, certificati, valute e rapporti.
                 10.  Se  in  un  anno il risultato della gestione e'
          negativo,   il   corrispondente  importo  e'  computato  in
          diminuzione   del  risultato  della  gestione  dei  periodi
          d'imposta  successivi  ma  non oltre il quarto per l'intero
          importo che trova capienza in essi.
                 11.  L'imposta  sostitutiva  di  cui  al  comma 4 e'
          prelevata   dal   soggetto   gestore   ed   e'  versata  al
          concessionario  della  riscossione  ovvero  alla sezione di
          tesoreria  provinciale  dello Stato entro il 16 febbraio di
          ciascun anno, ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo
          mese  successivo  a  quello  in  cui  e'  stato revocato il
          mandato  di  gestione. Il soggetto gestore puo' effettuare,
          anche   in   deroga   al   regolamento   di   gestione,   i
          disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo
          che  il  contribuente  non  fornisca  direttamente le somme
          corrispondenti  entro  il  quindicesimo giorno del mese nel
          quale  l'imposta  stessa e' versata; nelle ipotesi previste
          al comma 8 il soggetto gestore puo' sospendere l'esecuzione
          delle  prestazioni  fino a che non ottenga dal contribuente
          provvista per il versamento dell'imposta dovuta.
                 12.   Contestualmente   alla   presentazione   della
          dichiarazione   dei  redditi  propri  il  soggetto  gestore
          presenta  la  dichiarazione relativa alle imposte prelevate
          sul  complesso  delle  gestioni.  I  soggetti diversi dalle
          societa'  ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e
          d) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917  presentano  la  predetta  dichiarazione  entro  il
          termine  stabilito per la presentazione della dichiarazione
          dei  sostituti d'imposta. Le modalita' di effettuazione dei
          versamenti  e la presentazione della dichiarazione prevista
          nel presente comma sono disciplinate dalle disposizioni del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  600  e  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 602.
                 13.  Nel  caso in cui alla conclusione del contratto
          il  risultato  della  gestione  sia  negativo,  il soggetto
          gestore  rilascia al mandante apposita certificazione dalla
          quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi
          del comma 4 dell'art. 82, del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22 dicembre  1986,  n.  917,  come  sostituito
          dall'art.  4, comma 1, lettera b), o, nel caso di esistenza
          od   apertura   di   depositi   o   rapporti  di  custodia,
          amministrazione  o gestione di cui all'art. 6 e al comma 1,
          intestati  al  contribuente  e  per  i quali sia esercitata
          l'opzione  di  cui alle medesime disposizioni, ai sensi del
          comma  5  dell'art. 6 o del comma 10 del presente articolo.
          Ai  fini  del  computo  del  periodo temporale entro cui il
          risultato  negativo  e' computabile in diminuzione si tiene
          conto  di  ciascun  periodo  d'imposta  in cui il risultato
          negativo e' maturato.
                 14.  L'opzione  non  puo'  essere  esercitata  e, se
          esercitata,   perde  effetto,  qualora  le  percentuali  di
          diritti  di  voto  o  di partecipazione rappresentate dalle
          partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti
          dal  contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al
          comma  1  o  all'art.  6, siano superiori a quelle indicate
          nella  lettera  c) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
          sostituita   dall'art.  3,  comma  1,  lettera  a).  Se  il
          superamento  delle  percentuali e' avvenuto successivamente
          all'esercizio   dell'opzione,  per  la  determinazione  dei
          redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del
          comma  1 dell'art. 5 si applica il comma 9. Il contribuente
          comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle
          percentuali  entro  quindici  giorni  dalla data in cui sia
          avvenuto  o,  se precedente, all'atto della prima cessione,
          ogni  qualvolta  tali soggetti, sulla base dei dati e delle
          informazioni  in  loro  possesso,  non  siano  in  grado di
          verificare  il  superamento. Nel caso di indebito esercizio
          dell'opzione  o di omessa comunicazione si applica a carico
          del  contribuente la sanzione amministrativa dal 2 al 4 per
          cento  del  valore  delle  partecipazioni, titoli o diritti
          posseduti alla data della violazione.
                 15. (Comma abrogato).
                 16.   Per   la   liquidazione,   l'accertamento,  la
          riscossione,  le  sanzioni,  i rimborsi e il contenzioso in
          materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
          previste in materia di imposte sui redditi.
                 17.  Con  il  decreto di approvazione dei modelli di
          cui  all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  600,  e'  approvato  il modello di
          dichiarazione di cui al comma 12.".