Art. 6. (Modifica all'articolo 2474 del codice civile) 1. Al secondo comma dell'articolo 2474 del codice civile, come modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, dopo la parola: "soci" sono inserite le seguenti: "relative alle societa' di nuova costituzione".
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 2474 del codice civile, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 2474 (Capitale sociale). - La societa' deve costituirsi con un capitale non inferiore a diecimila euro. Le quote di conferimento dei soci relative alle societa' di nuova costituzione possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro. Se la quota di conferimento e' superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di un euro. Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge l'ammontare minimo, o un multiplo di questo, la differenza deve essere integrata mediante conferimento in danaro.". - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante "Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1998, n. 157, supplemento ordinario: "Art. 4 (Importi in lire contenuti in norme vigenti). - 1. (Omissis). 2. A decorrere dal 1ยบ gennaio 2002: a) (Omissis); b) i commi primo, secondo e terzo dell'art. 2474 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: "La societa' deve costituirsi con un capitale non inferiore a diecimila euro . Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro. Se la quota di conferimento e' superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di un euro.; c)-h-ter) (omissis). 3.-5-quinquies. (Omissis).".