Art. 8.
(Soppressione  dell'imposta  comunale sull'incremento di valore degli
                              immobili)

   1.  L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di
cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
643,  non  e'  dovuta per i presupposti che si verificano a decorrere
dal 1 gennaio 2002.
   2.   Per   gli  immobili  assoggettati  all'imposta  straordinaria
sull'incremento  di  valore degli immobili di cui ai decreto-legge 13
settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre  1991,  n.  363, e' escluso l'obbligo della dichiarazione di
cui  all'articolo  18  del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  643, se il valore finale alla data del 31 ottobre
1991  e'  stato  dichiarato  in  misura  non  inferiore  a quella che
risultava  applicando  all'ammontare  della  rendita catastale, anche
presunta,  i  moltiplicatori  previsti  dall'articolo 1, comma 8, del
citato decreto-legge n. 299 del 1991, e se non e' dovuta imposta.
 
             Note all'art. 8:
                 -  Si  riporta il testo dell'art. 18 del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  643,
          recante  "Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento
          di   valore  degli  immobili",  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O.:
                 "Art.  18  (Dichiarazione). - I cedenti, i donatori,
          gli  eredi  e tutte le altre persone obbligate a presentare
          gli  atti  o  le  denunce  agli  effetti  delle  imposte di
          registro  o di successione debbono contestualmente produrre
          una   dichiarazione   su   modello   fornito  gratuitamente
          dall'amministrazione contenente i seguenti elementi:
                   a) il  valore  iniziale  del  bene  ai  sensi  del
          precedente art. 6;
                   b) gli  estremi di registrazione dell'atto o della
          denuncia  di  riferimento ai quali il valore iniziale venne
          determinato ovvero gli estremi dell'accertamento effettuato
          per   l'imposta  sugli  incrementi  di  valore  delle  aree
          fabbricabili;
                   c) il  valore  finale  dell'area e quello iniziale
          del  fabbricato  quando  ricorra  l'ipotesi di cui al sesto
          comma dell'art. 6.
                 I  notai  e  gli  altri  pubblici  ufficiali debbono
          richiedere  la dichiarazione di cui al comma precedente per
          tutti  gli  atti  stipulati con il loro ministero e debbono
          produrla  all'ufficio  con  l'atto  stesso, allegando altro
          esemplare dell'atto medesimo in carta semplice.
                 Le  spese  di  cui  all'art.  11 se gia' non esposte
          nella  dichiarazione  prevista  dal  primo comma debbono, a
          pena di decadenza, essere denunciate all'ufficio al momento
          della  registrazione dell'atto ovvero nel termine stabilito
          ai  fini  della  deduzione  delle  passivita'  agli effetti
          dell'imposta successoria, se le spese sono afferenti a beni
          caduti in successione.
                 Per le spese effettuate dopo l'entrata in vigore del
          presente  decreto  la  dichiarazione  deve essere corredata
          della documentazione relativa.
                 Le  dichiarazioni  previste  dal  primo  e dal terzo
          comma  vanno  corredate di tante copie quanti sono i comuni
          nel territorio dei quali sono siti i beni.
                 Le  societa'  indicate  nel  primo comma dell'art. 3
          devono  presentare  apposita dichiarazione, all'ufficio del
          registro   nella   cui   circoscrizione  si  trova  ciascun
          immobile,  entro il 31 gennaio o il 31 luglio successivo al
          semestre  in  cui  si  e'  compiuto  il  decennio.  Per gli
          immobili  relativamente  ai quali il primo decennio e' gia'
          scaduto alla data del 1º gennaio 1975 la dichiarazione deve
          essere  presentata entro il 31 marzo 1975 e successivamente
          entro   il   31 luglio  dell'anno  di  compimento  di  ogni
          ulteriore decennio.
                 Nella  dichiarazione  prevista  dal precedente comma
          devono essere indicati gli elementi di cui al primo comma e
          il   valore   della  proprieta'  o  della  nuda  proprieta'
          dell'immobile  al  compimento del decennio, nonche', a pena
          di  decadenza, le relative spese. Alla dichiarazione devono
          essere allegati l'estratto catastale relativo all'immobile,
          in   carta   semplice,  e  la  documentazione  delle  spese
          effettuate dopo il 1º gennaio 1973.
                 Se   l'atto   di   alienazione  non  e'  soggetto  a
          registrazione  in  termine fisso la dichiarazione di cui al
          primo comma deve essere presentata entro venti giorni dalla
          data dell'atto stesso.
                 In  caso di acquisto per usucapione la dichiarazione
          deve  essere presentata entro sessanta giorni dalla data in
          cui  si  e'  verificato  l'evento  che  ha  determinato  il
          passaggio   in   giudicato   della   sentenza  dichiarativa
          dell'usucapione.".
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, comma 8, del
          decreto-legge    13 settembre   1991,   n.   299,   recante
          "Disposizioni  concernenti  l'applicazione  nell'anno  1991
          dell'imposta   comunale  sull'incremento  di  valore  degli
          immobili di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della
          Repubblica  26 ottobre  1972, n. 643, i versamenti dovuti a
          seguito  delle  dichiarazioni  sostitutive  in  aumento del
          reddito  dei  fabbricati  e l'accertamento di tali redditi,
          nonche'  altre disposizioni tributarie urgenti", pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  19 settembre  1991,  n.  220  e
          convertito  in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo
          comma,  della  legge  18 novembre  1991, n. 363, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 1991, n. 270:
                 "Art. 1. - 1. - 7. (Omissis).
                 8.  Per quanto non previsto dal presente articolo si
          applicano  le disposizioni del decreto del Presidente della
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 643, relative all'imposta
          per  decorso  del  decennio.  Tuttavia  il valore finale al
          31 ottobre  1991  dei fabbricati iscritti in catasto non e'
          sottoposto  a  rettifica  se  e'  dichiarato  in misura non
          inferiore  a  quella  che  risulta applicando all'ammontare
          delle  rendite  catastali determinate, dall'amministrazione
          del catasto e dei servizi tecnici erariali, a seguito della
          revisione  generale disposta con decreto del Ministro delle
          finanze  in data 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari
          a  cento  per le unita' immobiliari classificate nei gruppi
          catastali  A,  B e C, con esclusione delle categorie A/10 e
          C/1,  pari a cinquanta per quelle classificate nel gruppo D
          e  nella  categoria  A/10 e pari a trentaquattro per quelle
          classificate  nel gruppo E e nella categoria C/1. La stessa
          disposizione  si applica per la rettifica del valore finale
          dei  fabbricati  dichiarati per l'iscrizione nel catasto ma
          non  ancora  iscritti  alla  data  di  presentazione  della
          dichiarazione  prevista dal comma 3; in tal caso, l'ufficio
          tecnico  erariale,  entro quindici mesi dalla presentazione
          dell'istanza   di   attribuzione   della   rendita,   invia
          all'ufficio   del   registro   il   certificato  attestante
          l'avvenuta  iscrizione  in  catasto  del  fabbricato  e  la
          rendita  attribuita. Per la rettifica del valore finale dei
          terreni,   esclusi   quelli   per  i  quali  gli  strumenti
          urbanistici  prevedono  la destinazione edificatoria, si ha
          riferimento  al  reddito  dominicale risultante in catasto,
          alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto,
          applicando il relativo moltiplicatore stabilito nel decreto
          del  Ministro  delle  finanze  in  data  11 novembre  1989,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre
          1989.  Ai fini e nei limiti di quanto previsto dal presente
          articolo, il termine del 1º gennaio 1992 indicato nell'art.
          4,  comma  4,  primo periodo, della legge 29 dicembre 1990,
          n. 405,  e'  anticipato  al  1º ottobre  1991. 8-bis. - 10.
          (Omissis).".