Art. 3.
                       Combustibili consentiti
  1.  Salvo quanto indicato nei successivi articoli e fermi restando,
anche in relazione a quanto prescritto dai successivi commi, i poteri
attribuiti  alle regioni dall'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica  24 maggio  1988, n. 203, negli impianti e nelle attivita'
di  cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera a), e' consentito l'uso dei
seguenti combustibili:
    a) gas naturale;
    b) gas di petrolio liquefatto;
    c) gas di raffineria e petrolchimici;
    d) gas d'altoforno, di cokeria, e d'acciaieria;
    e) gasolio,  kerosene  ed  altri  distillati  leggeri  e  medi di
petrolio  rispondenti  alle  caratteristiche  indicate in Allegato I,
punto 1;
    f)   emulsioni   acqua-gasolio,   acqua-kerosene   e  acqua-altri
distillati  leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera
e),  rispondenti  alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto
1;
    g) biodiesel   rispondente   alle   caratteristiche  indicate  in
Allegato I, punto 3;
    h) olio  combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con
contenuto  di  zolfo non superiore all'1% in massa e rispondenti alle
caratteristiche  indicate in Allegato I, punto 1, colonne 1, 2, 3, 4,
5, 6, 9 e 10;
    i) emulsioni  acqua-olio  combustibile  o  acqua-altri distillati
pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera h), e rispondenti
alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 2;
    l)  legna  da  ardere alle condizioni previste nell'Allegato III,
punto 2;
    m) carbone di legna;
    n) biomasse   combustibili  individuate  nell'Allegato III,  alle
condizioni ivi previste;
    o) carbone  da vapore con contenuto di zolfo non superiore all'1%
in  massa  e rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I,
punto 4;
    p) coke  metallurgico  e  da  gas  con  contenuto  di  zolfo  non
superiore all'1% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate
in Allegato I, punto 4;
    q) antracite,  prodotti  antracitosi e loro miscele con contenuto
di   zolfo   non   superiore  all'1%  in  massa  e  rispondenti  alle
caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4;
    r) biogas  individuato  nell'Allegato  VI,  alle  condizioni  ivi
previste;
    s) gas   di   sintesi   proveniente   dalla   gassificazione   di
combustibili   consentiti,  limitatamente  allo  stesso  comprensorio
industriale nel quale tale gas e' prodotto.
  2.  Fermo  restando  quanto stabilito al comma 4, negli impianti di
combustione  con  potenza  termica  nominale,  per  singolo focolare,
uguale o superiore a 50 MW, e' consentito altresi' l'uso di:
    a) olio  combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con
contenuto  di  zolfo  non superiore al 3% in massa e rispondenti alle
caratteristiche  indicate  nell'Allegato I, punto 1, colonna 7, fatta
eccezione per il contenuto di nichel e vanadio, come somma, che, fino
all'adeguamento  ai  valori  limite di emissione previsti dal decreto
del  Presidente  della  Repubblica  24  maggio 1988, n. 203, non deve
essere superiore a 180 mg/kg;
    b) emulsioni  acqua-olio  combustibile  o  acqua-altri distillati
pesanti  di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e rispondenti
alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 2;
    c) lignite con contenuto di zolfo non superiore all'1,5% in massa
e rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4;
    d) miscele  acqua-carbone,  anche  additivate con stabilizzanti o
emulsionanti,  purche' il carbone utilizzato corrisponda ai requisiti
indicati al comma 1, lettere o), p) e q);
    e) coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in
massa  e  rispondente  alle  caratteristiche  indicate in Allegato I,
punto 4, riga 7.
  3.  Negli  impianti di combustione di potenza termica nominale, per
singolo  focolare,  uguale o superiore a 300 MW, diversi da quelli di
cui  all'art. 2, punto 10 del decreto del Presidente della Repubblica
n.  203/1988, nonche' negli altri impianti delle stesse potenzialita'
autorizzati  in  via  definitiva  o che rispettano i valori limite di
emissione  previsti  per  l'adeguamento  ai  sensi  dell'art.  13 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 203/1988, e' consentito
altresi' l'uso di:
    a) emulsioni   acqua-bitumi   rispondenti   alle  caratteristiche
indicate nell'Allegato I, punto 2;
    b) petrolio  greggio  con  contenuto  di  nichel  e vanadio, come
somma, non superiore a 230 mg/kg.
  4. E' altresi' consentito, nel luogo di produzione l'uso di:
    a) olio  combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con
contenuto  di  zolfo  non superiore al 3% in massa e rispondenti alle
caratteristiche indicate nell'Allegato I, punto 1, colonna 7;
    b) emulsioni  acqua-olio  combustibile  o  acqua-altri distillati
pesanti  di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e rispondenti
alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 2;
    c) gas  di  raffineria,  gasolio,  kerosene  ed  altri distillati
leggeri  e  medi  di  petrolio, olio combustibile ed altri distillati
pesanti  di  petrolio,  derivanti  da  greggi  nazionali,  e  coke da
petrolio,  in  deroga a quanto previsto all'Allegato 3 B, punto B) 4,
al decreto ministeriale 12 luglio 1990;
    d) idrocarburi  pesanti  derivanti  dalla lavorazione del greggio
rispondenti  alle caratteristiche e secondo le condizioni di utilizzo
di cui all'Allegato IV.
  5.  Negli impianti in cui durante il processo produttivo i composti
dello zolfo siano fissati o combinati in percentuale non inferiore al
60% con il prodotto ottenuto, e' consentito altresi' l'uso di:
    a) olio  combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con
contenuto  di  zolfo  non superiore al 4% in massa e rispondenti alle
caratteristiche indicate nell'Allegato I, punto 1, colonna 8;
    b) emulsioni  acqua-olio  combustibile  o  acqua-altri distillati
pesanti  di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e rispondenti
alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 2;
    c) bitume  di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6%
in massa;
    d) coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6% in
massa  e  rispondente  alle  caratteristiche  indicate in Allegato I,
punto 4, riga 8.
  6.  E'  in  ogni  caso  vietato utilizzare i combustibili di cui al
comma   5   nei   forni  per  la  produzione  della  calce  impiegata
nell'industria alimentare.
  7.  Fermo  restando  quanto  previsto  ai  commi  precedenti, nella
regione  Sardegna  e'  consentito  l'uso  di  combustibili  indigeni,
costituiti da carbone e da miscele acqua-carbone, in:
    a) centrali termoelettriche e impianti di produzione, combinata e
non, di  energia  elettrica  e  termica  purche' vengano raggiunte le
percentuali  di  desolforazione riportate nell'Allegato 9 del decreto
del Ministero dell'ambiente 8 maggio 1989;
    b) impianti di cui al comma 2 del presente articolo.
  8. Gli impianti termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) che,
alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, effettuano la
combustione della legna da ardere, delle biomasse e del biogas di cui
all'art. 3, comma 1, lettere l), n) ed r), devono rispettare i valori
limite  e  le  prescrizioni  indicate  negli Allegati III e VI, entro
diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.