Art. 4.
                 Impianti di combustione con potenza
                    termica non superiore a 3 MW
  1.  Negli  impianti previsti all'art. 2, comma 1, lettera a) aventi
potenza  termica  nominale  complessiva  non  superiore a 3 MW, fatti
salvi  i  luoghi  stessi di produzione, e' vietato l'uso dei seguenti
combustibili:
    a) carbone da vapore;
    b) coke metallurgico e da gas;
    c) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele;
    d) gas da altoforno, di cokeria e d'acciaieria;
    e) bitume da petrolio;
    f) coke da petrolio;
    g) limitatamente agli impianti autorizzati dopo il 24 marzo 1996,
combustibili  liquidi,  come  individuati  dal  presente decreto, con
contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni.
  2. Nell'ambito dei piani e programmi di cui all'art. 8 e all'art. 9
del  decreto  legislativo  4  agosto 1999, n. 351, le regioni possono
estendere  il  divieto  di  cui  al  comma  1, lettera g), anche agli
impianti  di  cui  al  comma 1, autorizzati anteriormente al 24 marzo
1996,  ove  tale  misura  sia  necessaria  per il conseguimento degli
obiettivi di qualita' dell'aria.
  3.  In deroga al comma 1, l'uso del carbone e del coke metallurgico
rispondenti  alle  caratteristiche di cui all'Allegato I, punto 4, e'
consentito negli impianti di lavorazione del ferro forgiato a mano.