Art. 5.
                      Requisiti degli impianti
  1. Fatto salvo quanto previsto all'Allegato III, punto 2.3, lettera
b), al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti
di  cui  all'art. 2, comma 1, lettera a) di potenza termica nominale,
per  singolo  focolare,  pari  o superiore a 6 MW e rientranti fra le
tipologie disciplinate dal decreto ministeriale 8 maggio 1989, devono
essere  dotati  di  rilevatori  della  temperatura  nei gas effluenti
nonche'  di  un analizzatore per la misurazione e la registrazione in
continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. I medesimi
impianti  devono  essere  dotati, entro diciotto mesi dall'entrata in
vigore   del   presente   decreto,  ove  tecnicamente  fattibile,  di
regolazione  automatica  del  rapporto  aria-combustibile. I suddetti
parametri  devono  essere  rilevati nell'effluente gassoso all'uscita
della camera di combustione.
  2.  Nel  caso di impianti di combustione per i quali e' prescritto,
ai  sensi  della  vigente normativa, un valore limite di emissione in
atmosfera per il monossido di carbonio, le prescrizioni relative alla
misurazione  di  tale  inquinante  e  al controllo della combustione,
previste  nei  decreti  emanati  ai  sensi  dell'art.  3, comma 2 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24  maggio 1988, n. 203,
ovvero  contenute  nelle  autorizzazioni  rilasciate  ai  sensi dello
stesso decreto, tengono luogo di quelle previste al comma 1.
  3.  Per  quanto  non previsto dal presente decreto, gli impianti di
cui all'art. 2, comma 1, lettera a) devono rispettare le disposizioni
di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203,  e  le  relative  norme  regolamentari e tecniche di attuazione,
nonche' i provvedimenti di autorizzazione rilasciati sulla base delle
predette norme.