Art. 8.
Libretti di risparmio postale nominativi
1. I libretti di risparmio postale nominativi possono essere
intestati anche a piu' soggetti in numero non superiore a quattro. Le
operazioni possono essere disposte da ciascun intestatario, anche
separatamente, salvo patto contrario da notificare a Poste Italiane
S.p.a., ove lo stesso non sia contenuto nel contratto di cui al
precedente art. 2, comma 1 e ad eccezione dei casi previsti dalle
leggi vigenti.
2. I libretti di risparmio postale nominativi possono essere
intestati anche ai minori di eta' e per la loro gestione si applicano
le disposizioni contenute nel codice civile.
3. I versamenti e i prelevamenti, effettuati da ciascun
intestatario separatamente, o dal suo rappresentante debitamente
legittimato, liberano pienamente Poste Italiane S.p.a. nei confronti
degli altri intestatari, eccettuati i casi di notifica di atti da cui
risulti che il credito non e' piu' nella disponibilita' di ciascun
intestatario.
4. Ferme restando le specifiche modalita' operative di gestione, ai
depositi giudiziari trova applicazione, limitatamente all'art. 11, la
disciplina dei libretti di risparmio postale nominativi prevista dal
presente decreto. Per tali depositi continuano ad essere utilizzati
dagli uffici autorizzati al servizio i libretti in uso al momento
dell'entrata in vigore del presente decreto.