Art. 8.

              Libretti di risparmio postale nominativi

  1.  I  libretti  di  risparmio  postale  nominativi  possono essere
intestati anche a piu' soggetti in numero non superiore a quattro. Le
operazioni  possono  essere  disposte  da ciascun intestatario, anche
separatamente,  salvo  patto contrario da notificare a Poste Italiane
S.p.a.,  ove  lo  stesso  non  sia  contenuto nel contratto di cui al
precedente  art.  2,  comma  1 e ad eccezione dei casi previsti dalle
leggi vigenti.
  2.  I  libretti  di  risparmio  postale  nominativi  possono essere
intestati anche ai minori di eta' e per la loro gestione si applicano
le disposizioni contenute nel codice civile.
  3.   I   versamenti   e   i  prelevamenti,  effettuati  da  ciascun
intestatario  separatamente,  o  dal  suo  rappresentante debitamente
legittimato,  liberano pienamente Poste Italiane S.p.a. nei confronti
degli altri intestatari, eccettuati i casi di notifica di atti da cui
risulti  che  il  credito non e' piu' nella disponibilita' di ciascun
intestatario.
  4. Ferme restando le specifiche modalita' operative di gestione, ai
depositi giudiziari trova applicazione, limitatamente all'art. 11, la
disciplina  dei libretti di risparmio postale nominativi prevista dal
presente  decreto.  Per tali depositi continuano ad essere utilizzati
dagli  uffici  autorizzati  al  servizio i libretti in uso al momento
dell'entrata in vigore del presente decreto.