Art. 9.
Libretti di risparmio postale al portatore
1. Il libretto di risparmio postale al portatore puo' essere
intestato al nome di una persona fisica o di un ente.
2. Fatta salva l'ipotesi in cui sia stata effettuata una denuncia
di sottrazione, distruzione o smarrimento, nei modi di cui al
precedente art. 7, comma 1, Poste Italiane S.p.a. considera il
presentatore come legittimo possessore del libretto stesso, senza
alcun obbligo di fare indagini circa la legittimita' del possesso ed
adempiendo nei confronti del presentatore medesimo e' liberata da
ogni obbligo.