Art. 3. Riparto degli spazi per la comunicazione politica 1. Nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento e la data di chiusura della campagna referendaria, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica privata locale che diffonda le proprie trasmissioni nella regione Friuli-Venezia Giulia dedica alla comunicazione politica sui temi del referendum confermativo, nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti in misura uguale tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario. 2. L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione e' fatta esplicita menzione delle predette assenze. 3. Ai programmi di comunicazione politica sui temi del referendum non possono prendere parte persone che risultino candidate in competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non e' comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento. 4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 07,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 05,00 e le ore 01,00 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati al Comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalita' che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.