Art. 3.
          Riparto degli spazi per la comunicazione politica

  1.  Nel  periodo  intercorrente  tra la data di pubblicazione nella
Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana   del   presente
provvedimento  e la data di chiusura della campagna referendaria, gli
spazi  che ciascuna emittente televisiva o radiofonica privata locale
che  diffonda  le  proprie  trasmissioni nella regione Friuli-Venezia
Giulia  dedica  alla  comunicazione  politica sui temi del referendum
confermativo,  nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge
22  febbraio  2000,  n.  28,  sono  ripartiti  in misura uguale tra i
favorevoli e i contrari al quesito referendario.
  2.  L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni
di  voto  non  pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri
soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In
tali  casi,  nel corso della trasmissione e' fatta esplicita menzione
delle predette assenze.
  3.  Ai  programmi di comunicazione politica sui temi del referendum
non  possono  prendere  parte  persone  che  risultino  candidate  in
competizioni  elettorali  in  corso  e  a  tali  competizioni  non e'
comunque   consentito,   nel  corso  dei  programmi  medesimi,  alcun
riferimento.
  4.  Le  trasmissioni  di  comunicazione  politica sono collocate in
contenitori   con   cicli  a  cadenza  quindicinale  dalle  emittenti
televisive  all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 07,00
e  le  ore  24,00  e  dalle  emittenti radiofoniche all'interno della
fascia  oraria  compresa  tra  le ore 05,00 e le ore 01,00 del giorno
successivo.    I   calendari   delle   predette   trasmissioni   sono
tempestivamente    comunicati    al   Comitato   regionale   per   le
comunicazioni,  che  ne  informa  l'Autorita'  per  le garanzie nelle
comunicazioni.  Ove  possibile,  tali  trasmissioni  sono diffuse con
modalita' che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.