Art. 2.
(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, nel comma 1, dopo
le parole: "al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo
10" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' della deduzione
spettante ai sensi dell'articolo 10-bis";
b) dopo l'articolo 10, relativo agli oneri deducibili, e' inserito il
seguente:
"Art. 10-bis. (Deduzione per assicurare la progressivita'
dell'imposizione) - 1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito
d'imposta di cui all'articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di
cui all'articolo 10, si deduce l'importo di 3.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o
piu' redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli
indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c),
c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 e' aumentata
di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto
dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o
piu' redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), la
deduzione di cui al comma 1 e' aumentata di un importo pari a 4.000
euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato
al periodo di pensione nell'anno.
4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o
piu' redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o
di impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 e'
aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello
previsto dai commi 2 e 3.
5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato
delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili
di cui all'articolo 10 e diminuito del reddito complessivo e del
credito d'imposta di cui all'articolo 14, e l'importo di 26.000 euro.
Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la deduzione
compete per intero; se lo stesso ezero o minore di zero, la deduzione
non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si
computano le prime quattro cifre decimali";
c) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito
complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo
10 e della deduzione per assicurare la progressivita'
dell'imposizione di cui all'articolo 10-bis, le seguenti aliquote per
scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;
c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;
d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;
e) oltre 70.000 euro, 45 per cento";
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di
terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello
dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle
relative pertinenze l'imposta non e' dovuta. Se, alle medesime
condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione
sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non e' dovuta la
parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il
reddito complessivo e 7.500 euro";
d) l'articolo 13, relativo alle altre detrazioni, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 13. (Altre detrazioni) - 1. Se alla formazione del reddito
concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 46, con esclusione
di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere
a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione
dall'imposta lorda pari a:
a) 130 euro se il reddito complessivo e' superiore a 27.000 euro ma
non a 29.500 euro;
b) 235 euro se il reddito complessivo e' superiore a 29.500 euro ma
non a 36.500 euro;
c) 180 euro se il reddito complessivo e' superiore a 36.500 euro ma
non a 41.500 euro;
d) 130 euro se il reddito complessivo e' superiore a 41.500 euro ma
non a 46.700 euro;
e) 25 euro se il reddito complessivo esuperiore a 46.700 euro ma non
a 52.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o
piu' redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una
detrazione dall'imposta lorda pari a:
a) 70 euro se il reddito complessivo e' superiore a 24.500 euro ma
non a 27.000 euro;
b) 170 euro se il reddito complessivo e' superiore a 27.000 euro ma
non a 29.000 euro;
c) 290 euro se il reddito complessivo e' superiore a 29.000 euro ma
non a 31.000 euro;
d) 230 euro se il reddito complessivo e' superiore a 31.000 euro ma
non a 36.500 euro;
e) 180 euro se il reddito complessivo e' superiore a 36.500 euro ma
non a 41.500 euro;
f) 130 euro se il reddito complessivo e' superiore a 41.500 euro ma
non a 46.700 euro;
g) 25 euro se il reddito complessivo esuperiore a 46.700 euro ma non
a 52.000 euro.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o
piu' redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o
di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'
imposta lorda pari a:
a) 80 euro se il reddito complessivo esuperiore a 25.500 euro ma
non a 29.400 euro;
b) 126 euro se il reddito complessivo esuperiore a 29.400 euro ma
non a 31.000 euro;
c) 80 euro se i! reddito complessivo esuperiore a 31.000 euro ma
non a 32.000 euro.
4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra
loro".
2. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le
parole: "i corrispondenti scaglioni annui di reddito" sono inserite
le seguenti: ", al netto della deduzione di cui all'articolo 10-bis
del medesimo testo unico,".
3. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle
persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003, i
contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare
le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2002, se piu'
favorevoli.
4. La deduzione di cui all'articolo 10-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, non rileva ai fini della determinazione della base
imponibile delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone
fisiche, fermo restando, comunque, quanto previsto dall'articolo 50,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360.
5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi
di bonifica dall'amianto, compete, per le spese sostenute fino al 30
settembre 2003, per un ammontare complessivo non superiore a 48.000
euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a
carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari
importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio realizzati fino al 30 settembre 2003 consistano nella mera
prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1 gennaio
1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a
fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute
negli stessi anni. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra
vivi dell'unita' immobiliare oggetto degli interventi di recupero del
patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, che spettano all'acquirente
persona fisica dell'unita' immobiliare esclusivamente le detrazioni
non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso
dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette,
per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione
materiale e diretta del bene. Per i soggetti, proprietari o titolari
di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio,
di eta' non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione puo' essere
ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di
pari importo.
6. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
le parole: "31 dicembre 2002" e: "30 giugno 2003" sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: "31 dicembre 2003" e: "30 giugno
2004"; all'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre
2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2003".
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i criteri per l'attribuzione
alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione
degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attivita' educativa
di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole
paritarie, nel limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
8. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e' inserito il seguente:
"4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono
ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o
attivita' qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di
diritti costituzionalmente riconosciuti".
9. Sono indeducibili ai sensi dell'articolo 75 del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, e successive modificazioni, i costi sostenuti per l'acquisto di
beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari
o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la
diffusione di specialita' medicinali o di ogni altro prodotto ad uso
farmaceutico.
10. La revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito
prevista nel comma 1, lettera c), del presente articolo, ha effetto
per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 2004
per gli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
11. Per l'anno 2003 i redditi derivanti da lavoro dipendente
prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto,
all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da
soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il
reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.
12. Il primo periodo del sesto comma dell'articolo 25-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e'
sostituito dal seguente: "Per le prestazioni rese dagli incaricati
alte vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta e' applicata a titolo
d'imposta ed e' commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite
ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese
di produzione del reddito".
13. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, concernente l'indetraibilita' dell'IVA afferente le operazioni
aventi ad oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli
di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole:
"31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2003".
Note all'art. 2:
- Il testo del comma 1 dell'art. 3 (base imponibile)
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
22 dicembre 1986, come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del
soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi
posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti
nel territorio dello Stato, al netto degli oneri deducibili
indicati nell'art. 10, nonche' della deduzione spettante ai
sensi dell'art. 10 - bis.";
- Il testo dell'art. 11 (determinazione dell'imposta)
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
22 dicembre 1986, come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"Art. 11 (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta
lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al
netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 e della
deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione
di cui all'art. 10 - bis, le seguenti aliquote per
scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per
cento;
c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per
cento;
d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per
cento;
e) oltre 70.000 euro, 45 per cento.
1 - bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a
7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore
a 185,92 euro e quello dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta
non e' dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel
periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a
7.500 euro ma non a 7.800 euro, non e' dovuta la parte
d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra
il reddito complessivo e 7.500 euro.
2. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta
lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le
detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13 - bis.
3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti
di imposta spettanti al contribuente a norma degli articoli
14 e 15. Salvo quanto disposto nel comma 3 - bis, se
l'ammontare dei crediti di imposta e' superiore a quello
dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua
scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione
dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di
chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
3 - bis. Il credito di imposta spettante a norma
dell'art. 14, per la parte che trova copertura
nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del
comma 1 dell'art. 105, e' riconosciuto come credito
limitato ed e' escluso dall'applicazione dell'ultimo
periodo del comma 3. Il credito limitato si considera
utilizzato prima degli altri crediti di imposta ed e'
portato in detrazione fino a concorrenza della quota
dell'imposta netta relativa agli utili per i quali e'
attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare
di detti utili comprensivo del credito limitato e
l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito
stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi di
imposta ammesse in diminuzione.
3 - ter. Relativamente al credito di imposta limitato
di cui al comma 3 - bis, il contribuente ha facolta' di
avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14".
- Il testo del comma 2, lettera a), dell'art. 23
(ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
(disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi), come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"2. La ritenuta da operare e' determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori,
di cui all'art. 48 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli
indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in
ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di
paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito, al netto
della deduzione di cui all'art. 10 - bis del medesimo testo
unico, ed effettuando le detrazioni previste negli
articoli 12 e 13, del citato testo unico, rapportate al
periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13
del citato testo unico sono effettuate se il percipiente
dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di
spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le
eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per
i periodi di imposta successivi;".
- Il testo vigente del comma 2 dell'art. 50
(Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche) del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) e' il
seguente:
"2. L'addizionale regionale e' determinata applicando
l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha
la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto
degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale
imposta. L'addizionale regionale e' dovuta se per lo stesso
anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto
delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui
agli articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta
dovuta.".
- Il testo vigente del comma 4, dell'art. 1 del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, (Istituzione di una
addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma
10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato
dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191),
e' il seguente:
"4. L'addizionale e' determinata applicando al reddito
complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili
riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita
ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno
risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei
crediti di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.".
- Il testo vigente dell'art. 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica), e' il seguente:
"Art. 1 (Disposizioni tributarie concernenti interventi
di recupero del patrimonio edilizio). - 1. Ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae
dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo
ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un
importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed
effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli
interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di
edificio residenziale di cui all'art. 1117, n. 1), del
codice civile, nonche' per la realizzazione degli
interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole
unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro
pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di
progettazione e per prestazioni professionali connesse
all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma
degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per
quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI
-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli
impianti a metano. La stessa detrazione, con le medesime
condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi
relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto
pertinenziali anche a proprieta' comune, alla eliminazione
delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori
e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che,
attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo
di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la
mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone
portatrici di handicap in situazioni di gravita', ai sensi
dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio
del compimento di atti illeciti da parte di terzi, alla
realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli
edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al
conseguimento di risparmi energetici con particolare
riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego
delle fonti rinnovabili di energia, nonche' all'adozione di
misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione
di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare
sulle parti strutturali, e all'esecuzione di opere volte ad
evitare gli infortuni domestici. Gli interventi relativi
all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di
opere per la messa in sicurezza statica devono essere
realizzati sulle parti strutturali degli edifici o
complessi di edifici collegati strutturalmente e
comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri
storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti
unitari e non su singole unita' immobiliari. Gli effetti
derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono
cumulabili con le agevolazioni gia' previste sugli immobili
oggetto di vincolo ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.
1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura del
50 per cento.
1 - bis. La detrazione compete, altresi', per le spese
sostenute per la redazione della documentazione
obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli
interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione.
2. La detrazione stabilita al comma 1 e' ripartita in
quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le
spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. E'
consentito, alternativamente, di ripartire la predetta
detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari
importo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto
con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonche'
le procedure di controllo, da effettuare anche mediante
l'intervento di banche o della societa' Poste italiane
S.p.a., in funzione del contenimento del fenomeno
dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante
l'intervento delle aziende unita' sanitarie locali, in
funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei
cantieri, previste dal decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, e successive modificazioni ed integrazioni,
prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza
dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui al
presente articolo sono ammesse per edifici censiti
all'ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto
l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale
sugli immobili (ICI) per gli anni a decorrere dal 1997, se
dovuta.
4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e
3 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
5. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI
anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che
eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari
inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al
recupero di immobili di interesse artistico o
architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti
alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota
agevolata e' applicata limitatamente alle unita'
immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di
tre anni dall'inizio dei lavori.
6. La detrazione compete, per le spese sostenute nel
periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998 e
in quello successivo, per una quota pari al 41 per cento
delle stesse e, per quelle sostenute nei periodi d'imposta
in corso alla data del 1 gennaio degli anni 2000 e 2001,
per una quota pari al 36 per cento.
7. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla
quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma
1 le detrazioni previste dai precedenti commi non
utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i
rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2
all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare.
8. I fondi di cui all'art. 2, comma 63, lettera c),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono destinati ad
incrementare le risorse di cui alla lettera b) del citato
comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse
modalita' di cui alla medesima lettera b).
9. (Sostituisce i commi 40, 41 e 42 dell'art. 2, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662), (riportati alla nota
seguente).
10. L'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modificazioni, deve intendersi nel senso che
l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini
dell'espressione del parere di propria competenza, deve
attenersi esclusivamente alla valutazione della
compatibilita' con lo stato dei luoghi degli interventi per
i quali e' richiesta la sanatoria, in relazione alle
specifiche competenze dell'amministrazione stessa.
11. (commi 1 e 2 dell'art. 9, della legge 28 dicembre
2001, n. 448) (riportati dopo la nota seguente)".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 9
(Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali.)
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2002)", come modificato dalla
legge qui pubblicata:
"2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'incentivo fiscale previsto dall'art. 1
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di
restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione
edilizia di cui all'art. 31, primo comma, lettere c) e d),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi
fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2003 da imprese
di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da
cooperative edilizie, che provvedano alla successiva
alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno
2004. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai
lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente
o assegnatario delle singole unita' immobiliari, in ragione
di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi
eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo
dell'unita' immobiliare risultante nell'atto pubblico di
compravendita o di assegnazione e, comunque, entro
l'importo massimo previsto dal medesimo art. 1, comma 1,
della citata legge n. 449 del 1997.".
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2000), come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 7 (Disposizioni in materia di imposta sul valore
aggiunto, di altre imposte indirette e per l'emersione di
base imponibile). - 1. Ferme restando le disposizioni piu'
favorevoli di cui all'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle
ad esso allegate, fino alla data del 30 settembre 2003 sono
soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del
10 per cento:
a) le prestazioni di assistenza domiciliare in favore
di anziani ed inabili adulti, di soggetti affetti da
disturbi psichici e mentali, di tossicodipendenti e di
malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori
anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di
devianza;
b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di
recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, primo
comma, lettere a), b), e) e d), della legge 5 agosto 1978,
n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione
abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze
sono individuati i beni che costituiscono una parte
significativa del valore delle forniture effettuate
nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera,
ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza
del valore complessivo della prestazione relativa
all'intervento di recupero, al netto del valore dei
predetti beni.
2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alle
operazioni fatturate a decorrere dal 1 gennaio 2000.".
- Si trascrive il testo vigente del comma 3 dell'art.
17 (Regolamenti) della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- Si riporta il testo dell'art. 14 (Razionalizzazione e
soppressione di agevolazioni tributarie e recupero di
imposte e di base imponibile) della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, (Interventi correttivi di finanza pubblica), come,
da ultimo, modificato dalla legge qui pubblicata.
"Art. 14. - 1. Nell'art. 8 della legge 31 maggio 1977,
n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo comma sono soppresse le parole da: ";
il loro ammontare" fino a: "statuto regionale";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"La restituzione allo Stato dei tributi, con i relativi
interessi, rimborsati ai sensi del secondo comma viene
effettuata entro il 31 marzo dell'anno successivo con
versamenti a carico del bilancio della regione siciliana;
il relativo importo affluisce al capitolo 3465 dell'entrata
del bilancio dello Stato. I rimborsi effettuati nel periodo
dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 1993 sono restituiti
entro il 30 aprile 1994".
2. Il comma 11 dell'art. 11 della legge 30 dicembre
1991, n. 413, e' abrogato. Il gettito dell'imposta
sostitutiva di cui allo stesso articolo, affluito al
bilancio dello Stato, resta acquisito all'Erario.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'art. 50, comma 2, le parole; "posseduti a
titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale
ovvero" sono soppresse;
b) nell'art. 50, comma 8, primo periodo, le parole:
"ridotto del 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"ridotto del 5 per cento"; al secondo periodo, le parole:
"ridotto del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"ridotto del 25 per cento";
c) nell'art. 54, il comma 4 e' sostituito dal
seguente:
"4. Le plusvalenze realizzate, determinate a norma del
comma 2, concorrono a formare il reddito per l'intero
ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate
ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non
inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote
costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non
oltre il quarto.";
d) nell'art. 55, comma 3, la lettera b) e' sostituita
dalla seguente:
"b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a
titolo di contributo o di liberalita', esclusi i contributi
di cui alle lettere e) e f) del comma 1, dell'art. 53. Tali
proventi concorrono a formare il reddito in quote costanti
nell'esercizio in cui sono stati conseguiti e nei
successivi ma non oltre il nono; tuttavia il loro
ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in
apposito fondo del passivo, concorre a formare il reddito
nell'esercizio e nella misura in cui il fondo sia
utilizzato o i beni ricevuti siano destinati all'uso
personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci
o destinati a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa.";
e) nell'art. 62, il comma 3 e' sostituito dal
seguente:
"3. I compensi spettanti agli amministratori delle
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono
deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli
erogati sotto forma di partecipazione agli utili sono
deducibili anche se non imputati al conto dei profitti e
delle perdite.";
f) nell'art. 62, comma 4, le parole: ", agli
amministratori delle societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice" sono soppresse;
g) nell'art. 67, comma 8 - bis, le parole: "e le
spese di impiego e manutenzione" sono sostituite dalle
seguenti: "e le spese di impiego, custodia, manutenzione e
riparazione";
h) nell'art. 73, comma 3, il primo periodo e'
sostituito dal seguente: "Gli accantonamenti a fronte degli
oneri derivanti da operazioni a premio e da concorsi a
premio sono deducibili in misura non superiore,
rispettivamente, al 30 per cento e al 70 per cento
dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio, a
condizione che siano iscritti in appositi fondi del passivo
distinti per esercizio di formazione."; nello stesso comma,
le parole: "quarto esercizio" sono sostituite dalle
seguenti: "terzo esercizio";
i) nell'art. 95, comma 2, il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: "La disposizione del comma 3,
dell'art. 62 vale anche per le partecipazioni agli utili
spettanti ai promotori e ai soci fondatori.";
l) nell'art. 109, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
"2. Nella determinazione del reddito di impresa degli
enti non commerciali che nel periodo di imposta hanno
esercitato attivita' commerciali senza contabilita'
separata sono deducibili le spese e gli altri componenti
negativi risultanti in bilancio che si riferiscono ad
operazioni effettuate nell'esercizio di attivita'
commerciali. Le spese e gli altri componenti negativi,
relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente
all'esercizio di attivita' commerciali e di altre
attivita', sono deducibili per la parte del loro importo
che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e
altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e
proventi; per gli immobili e' deducibile la rendita
catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la
parte del loro ammontare che corrisponde al predetto
rapporto".
4. Nelle categorie di reddito di cui all'art. 6,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se
in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti
o attivita' qualificabili come illecito civile, penale o
amministrativo se non gia' sottoposti a sequestro o
confisca penale. I relativi redditi sono determinati
secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria.
4 - bis. Nella determinazione dei redditi di cui
all'art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i
costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attivita'
qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di
diritti costituzionalmente riconosciuti.
5. I proventi accantonati nei fondi del passivo
costituiti ai sensi dell'art. 55, comma 3, lettera b), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, nel testo vigente anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge, concorrono a
formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui i
fondi siano utilizzati per scopi diversi dalla copertura di
perdite di esercizio o i beni ricevuti siano destinati
all'uso personale o familiare dell'imprenditore o siano
assegnati ai soci.
6. Nell'art. 25 - bis, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, le parole: "commisurata al 50 per
cento delle provvigioni percepite" sono sostituite dalle
seguenti: "commisurata all'intero ammontare delle
provvigioni percepite".
7. Le disposizioni del comma 3, lettere a), b), e), f),
g), i) e l), si applicano dal periodo di imposta in corso
al 31 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 3,
lettera c), si applicano per le plusvalenze realizzate a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
1993. La disposizione del comma 3, lettera d), si applica
per i proventi conseguiti a titolo di contributo o di
liberalita' a decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 1993. La disposizione del comma 3, lettera h),
si applica per gli accantonamenti deducibili nella
determinazione del reddito del periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 6 si
applicano alle provvigioni corrisposte dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
8. Al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'art. 4, quarto comma, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizio effettuate da associazioni
culturali o sportive costituite ai sensi dell'art. 36 del
codice civile, la disposizione si applica nei confronti
degli associati o partecipanti minori d'eta', e per
i maggiorenni, a condizione che questi abbiano il diritto
di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto
e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione ed abbiano diritto a ricevere, nei casi
di scioglimento della medesima, una quota del patrimonio
sociale, se questo non e' destinato a finalita' di utilita'
generale";
b) nell'art. 10, primo comma, il numero 20) e'
sostituito dal seguente:
"20) Le prestazioni educative dell'infanzia e della
gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e
riconversione professionale, rese da istituti o scuole
riconosciuti da pubbliche amministrazioni, comprese le
prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla
fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite
da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o
funzionalmente collegati, nonche' le lezioni relative a
materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti
a titolo personale";
c) nell'art. 19, secondo comma, la lettere a), b) e
c) sono sostituite dalle seguenti:
"a) l'imposta relativa all'acquisto o alla
importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla
lettera e) dell'allegata tabella B, quale ne sia la
cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonche'
alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art.
16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e
riparazione relative ai beni stessi, e' ammessa in
detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita' propria
dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente
utilizzati come strumentali nell'attivita' propria
dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti
arti e professioni;
b) l'imposta relativa all'acquisto o alla
importazione degli altri beni elencati nell'allegata
tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto e dei
relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di
servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di
impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai
beni stessi, e' ammessa in detrazione soltanto se i beni
formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa ed e'
in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
c) l'imposta relativa all'acquisto o alla
importazione di motocicli e di autovetture ed autoveicoli
gia' indicati nell'art. 26, lettere a) e c), del decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non
compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso
pubblico, che non formano oggetto dell'attivita' propria
dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonche'
alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art.
16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e
riparazione relative ai beni stessi, non e' ammessa in
detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di
commercio";
d) nell'art. 19, secondo comma, lettera e), le
parole: "nei pubblici esercizi" sono sostituite dalle
seguenti: ", con esclusione delle somministrazioni
effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali
dell'impresa o in locali adibiti a mensa aziendale o
interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese
che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali,";
e) nell'art. 34, dopo il primo comma, e' inserito il
seguente:
"La detrazione non e' forfettizzata per le cessioni
degli animali vivi della specie bovina, compresi gli
animali del genere bufalo, e suina il cui acquisto deriva
da atto non assoggettato ad IVA, ovvero da atto
assoggettato ad IVA detraibile nei modi ordinari".
9. Le disposizioni dell'art. 19, secondo comma,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 8 del
presente articolo, si applicano fino al 31 dicembre 2000.
10. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per
l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento,
riqualificazione e riconversione del personale
costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di
servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi
dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.
11. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano
a decorrere dal 1 gennaio 1994; le disposizioni di cui al
comma 10 sono applicabili ai soli versamenti relativi a
contributi deliberati e assegnati in data successiva al 1
gennaio 1994.
12. Sono abrogati l'art. 5, secondo comma, della legge
10 maggio 1983, n. 190; l'art. 1, nono comma, del decreto -
legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47; l'art.
3 - terdecies del decreto - legge 1 ottobre 1982, n. 696,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
1982, n. 883, nonche', l'art. 73, comma 2, del testo unico
approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
13. All'art. 5, secondo comma, della legge 8 giugno
1978, n. 306, le parole: "che abbiano impostato i propri
impianti" sono sostituite dalle seguenti: "che abbiano
ottenuto il decreto di approvazione del progetto e di
assegnazione delle aree".
14. All'art. 111, comma 3, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizio effettuate da associazioni
culturali o sportive costituite ai sensi dell'art. 36 del
codice civile, la disposizione si applica nei confronti
degli associati o partecipanti minori d'eta' e, per
i maggiorenni, a condizione che questi abbiano il diritto
di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto
e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione ed abbiano diritto a ricevere, nei casi
di scioglimento della medesima, una quota del patrimonio
sociale, se questo non e' destinato a finalita' di utilita'
generale".
15. Le disposizioni di cui all'art. 3 della legge
26 gennaio 1983, n. 18, si applicano fino al 31 dicembre
1997 e limitatamente ai soggetti per i quali l'obbligo di
utilizzazione degli apparecchi misuratori fiscali e' stato
introdotto dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1991. n.
413.
16. Le disposizioni dei commi 12 e 14 hanno effetto dal
1 gennaio 1994 e quelle del comma 15 a decorrere dal
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1993.
17. All'art. 48, comma 6, primo periodo, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
le parole: "e dai membri della Corte costituzionale" sono
inserite le seguenti: nonche' i vitalizi di cui al secondo
comma dell'art. 24 ed al penultimo comma dell'art. 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600".
18. Il comma 6 - bis dell'art. 2 del decreto - legge
2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 aprile 1989, n. 154, e' abrogato. Per i periodi
d'imposta anteriori a quelli aventi inizio dal 1 gennaio
1994, restano validi gli effetti prodotti dall'applicazione
del regime fiscale di cui all'art. 2, comma 6 - bis, del
decreto -legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 75 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 75 (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa). - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti
positivi e negativi, per i quali le precedenti norme del
presente capo non dispongono diversamente, concorrono a
formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
ricavi, le spese e gli altri componenti di cui
nell'esercizio di competenza non sia ancora certa
l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare
concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano
tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di
competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si
considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto
traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro
diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
della proprieta'. La locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si
considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri
contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla
data di maturazione dei corrispettivi.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le
rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non
risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto dei profitti e delle perdite relativo
all'esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili
quelli che pur non essendo imputabili al conto dei profitti
e delle perdite sono deducibili per disposizione di legge e
quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un
esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
conformita' alle precedenti norme del presente capo che
dispongono o consentono il rinvio. Le spese e gli oneri
specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur
non risultando imputati al conto dei profitti e delle
perdite concorrono a formare il reddito, sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi
certi e precisi, salvo quanto stabilito per le apposite
scritture nel successivo comma 6.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito; se si riferiscono indistintamente ad
attivita' o beni produttivi di proventi computabili e ad
attivita' o beni produttivi di proventi non computabili
nella determinazione del reddito sono deducibili per la
parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3
dell'art. 63.
5 - bis. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti
gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'art. 63
che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a
concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese
e gli altri componenti negativi di cui alla seconda parte
del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal
predetto art. 63, non si tiene conto di un ammontare
corrispondente a quello non ammesso in deduzione.".
- Il testo vigente del comma 1 dell'art. 16 (Tassazione
separata) del decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 22 dicembre 1986, e' il seguente:
"1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti
redditi:
a) trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120
del codice civile e indennita' equipollenti, comunque
denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro
dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d)
e g) del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui
all'art. 2122 del codice civile; altre indennita' e somme
percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione
dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso,
le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e
quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza
ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonche' le somme
e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali
sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di
procedure esecutive, a seguito di provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla
risoluzione del rapporto di lavoro;
a - bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla
lettera h - bis) del comma l dell'articolo 47, erogate in
forma di capitale, ad esclusione del riscatto della
posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o
di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita' o per
altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti;
b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro
dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per
effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di
atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non
dipendenti dalla volonta' delle parti, compresi i compensi
e le indennita' di cui al comma l dell'articolo 47 e al
comma 2 dell'articolo 46;
c) indennita' percepite per la cessazione dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di
cui al comma 2 dell'art. 49, se il diritto all'indennita'
risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del
rapporto nonche', in ogni caso, le somme e i valori
comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute,
anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure
esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
c - bis) l'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7,
comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento
di integrazione salariale di cui all'art. 1 - bis del
decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489,
corrisposti anticipatamente;
d) indennita' per la cessazione di rapporti di
agenzia delle persone fisiche e delle societa' di persone;
e) indennita' percepite per la cessazione da funzioni
notarili;
f) indennita' percepite da sportivi professionisti al
termine dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo comma
dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non
rientranti tra le indennita' indicate alla lettera a);
g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento,
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende
possedute da piu' di cinque anni e redditi conseguiti in
dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese
commerciali esercitate da piu' di cinque anni;
g - bis) plusvalenze di cui alla lett. b) del comma l
dell'art. 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo
oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione;
h) indennita' per perdita dell'avviamento spettanti
al conduttore in caso di cessazione della locazione di
immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di
abitazione e indennita' di avviamento delle farmacie
spettanti al precedente titolare;
i) indennita' spettanti a titolo di risarcimento,
anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella
perdita di redditi relativi a piu' anni;
l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel
valore normale dei beni assegnati ai soci delle societa'
indicate nell'articolo 5 nei casi di recesso, esclusione e
riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del
socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di
liquidazione, anche concorsuale, delle societa' stesse, se
il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della
societa' e la comunicazione del recesso o dell'esclusione,
la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del
socio o l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque
anni;
m) redditi compresi nelle somme attribuite o nel
valore normale dei beni assegnati ai soci di societa'
soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche
nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione,
anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la
costituzione della societa', la comunicazione del recesso,
la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della
liquidazione e' superiore a cinque anni;
n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale
dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei
titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma l
dell'articolo 41, quando non sono soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il
periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a
cinque anni;
n - bis) somme conseguite a titolo di rimborso di
imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i
quali si e' fruito della detrazione in periodi di imposta
precedenti. La presente disposizione non si applica alle
spese rimborsate di cui all'articolo 13 - bis, comma l,
lettera c), quinto e sesto periodo."
- Il testo del sesto comma dell'art. 25 - bis (Ritenuta
sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di
agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di
procacciamento di affari) del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973 (Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite
a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta e' applicata a titolo
d'imposta ed e' commisurata all'ammontare delle provvigioni
percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione
forfetaria delle spese di produzione del reddito.". Per le
prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le
disposizioni indicate nei commi che precedono.
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 30
(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (legge finanziaria
2001), come modificato dalla legge qui pubblicata:
"4. L'indetraibilita' dell'imposta sul valore aggiunto
afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori,
motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c)
del comma l dell'articolo 19 - bis 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall'articolo 7,
comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e'
ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2003; tuttavia
limitatamente all'acquisto, all'importazione
all'acquisizione mediante contratti di locazione
finanziaria, noleggio e simili di detti veicoli la
indetraibilita' e' ridotta al 90 per cento del relativo
ammontare ed al 50 per cento nel caso di veicoli con
propulsori non a combustione interna.".