Art. 2. (Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, nel comma 1, dopo le parole: "al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 10-bis"; b) dopo l'articolo 10, relativo agli oneri deducibili, e' inserito il seguente: "Art. 10-bis. (Deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione) - 1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito d'imposta di cui all'articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, si deduce l'importo di 3.000 euro. 2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 e' aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno. 3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione di cui al comma 1 e' aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell'anno. 4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 e' aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3. 5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e diminuito del reddito complessivo e del credito d'imposta di cui all'articolo 14, e l'importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso ezero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali"; c) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione di cui all'articolo 10-bis, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento; c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento; d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento; e) oltre 70.000 euro, 45 per cento"; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta non e' dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non e' dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro"; d) l'articolo 13, relativo alle altre detrazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 13. (Altre detrazioni) - 1. Se alla formazione del reddito concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a: a) 130 euro se il reddito complessivo e' superiore a 27.000 euro ma non a 29.500 euro; b) 235 euro se il reddito complessivo e' superiore a 29.500 euro ma non a 36.500 euro; c) 180 euro se il reddito complessivo e' superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro; d) 130 euro se il reddito complessivo e' superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro; e) 25 euro se il reddito complessivo esuperiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro. 2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a: a) 70 euro se il reddito complessivo e' superiore a 24.500 euro ma non a 27.000 euro; b) 170 euro se il reddito complessivo e' superiore a 27.000 euro ma non a 29.000 euro; c) 290 euro se il reddito complessivo e' superiore a 29.000 euro ma non a 31.000 euro; d) 230 euro se il reddito complessivo e' superiore a 31.000 euro ma non a 36.500 euro; e) 180 euro se il reddito complessivo e' superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro; f) 130 euro se il reddito complessivo e' superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro; g) 25 euro se il reddito complessivo esuperiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro. 3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall' imposta lorda pari a: a) 80 euro se il reddito complessivo esuperiore a 25.500 euro ma non a 29.400 euro; b) 126 euro se il reddito complessivo esuperiore a 29.400 euro ma non a 31.000 euro; c) 80 euro se i! reddito complessivo esuperiore a 31.000 euro ma non a 32.000 euro. 4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro". 2. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "i corrispondenti scaglioni annui di reddito" sono inserite le seguenti: ", al netto della deduzione di cui all'articolo 10-bis del medesimo testo unico,". 3. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2002, se piu' favorevoli. 4. La deduzione di cui all'articolo 10-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando, comunque, quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto, compete, per le spese sostenute fino al 30 settembre 2003, per un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 30 settembre 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1 gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unita' immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che spettano all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di eta' non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione puo' essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo. 6. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre 2002" e: "30 giugno 2003" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 dicembre 2003" e: "30 giugno 2004"; all'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2003". 7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attivita' educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. 8. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' inserito il seguente: "4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attivita' qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti". 9. Sono indeducibili ai sensi dell'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, i costi sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialita' medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico. 10. La revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito prevista nel comma 1, lettera c), del presente articolo, ha effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 2004 per gli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 11. Per l'anno 2003 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro. 12. Il primo periodo del sesto comma dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente: "Per le prestazioni rese dagli incaricati alte vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta ed e' commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito". 13. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente l'indetraibilita' dell'IVA afferente le operazioni aventi ad oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".
Note all'art. 2: - Il testo del comma 1 dell'art. 3 (base imponibile) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10, nonche' della deduzione spettante ai sensi dell'art. 10 - bis."; - Il testo dell'art. 11 (determinazione dell'imposta) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 11 (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 e della deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione di cui all'art. 10 - bis, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento; c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento; d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento; e) oltre 70.000 euro, 45 per cento. 1 - bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta non e' dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non e' dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro. 2. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13 - bis. 3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta spettanti al contribuente a norma degli articoli 14 e 15. Salvo quanto disposto nel comma 3 - bis, se l'ammontare dei crediti di imposta e' superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. 3 - bis. Il credito di imposta spettante a norma dell'art. 14, per la parte che trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 105, e' riconosciuto come credito limitato ed e' escluso dall'applicazione dell'ultimo periodo del comma 3. Il credito limitato si considera utilizzato prima degli altri crediti di imposta ed e' portato in detrazione fino a concorrenza della quota dell'imposta netta relativa agli utili per i quali e' attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare di detti utili comprensivo del credito limitato e l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione. 3 - ter. Relativamente al credito di imposta limitato di cui al comma 3 - bis, il contribuente ha facolta' di avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14". - Il testo del comma 2, lettera a), dell'art. 23 (ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "2. La ritenuta da operare e' determinata: a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito, al netto della deduzione di cui all'art. 10 - bis del medesimo testo unico, ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13, del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico sono effettuate se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi;". - Il testo vigente del comma 2 dell'art. 50 (Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) e' il seguente: "2. L'addizionale regionale e' determinata applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale regionale e' dovuta se per lo stesso anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta dovuta.". - Il testo vigente del comma 4, dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191), e' il seguente: "4. L'addizionale e' determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.". - Il testo vigente dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "Art. 1 (Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio). - 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'art. 1117, n. 1), del codice civile, nonche' per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI -CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprieta' comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravita', ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonche' all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unita' immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni gia' previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento. 1 - bis. La detrazione compete, altresi', per le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. 2. La detrazione stabilita al comma 1 e' ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. E' consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo. 3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonche' le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento di banche o della societa' Poste italiane S.p.a., in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante l'intervento delle aziende unita' sanitarie locali, in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse per edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli anni a decorrere dal 1997, se dovuta. 4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. 5. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 6. La detrazione compete, per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998 e in quello successivo, per una quota pari al 41 per cento delle stesse e, per quelle sostenute nei periodi d'imposta in corso alla data del 1 gennaio degli anni 2000 e 2001, per una quota pari al 36 per cento. 7. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2 all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare. 8. I fondi di cui all'art. 2, comma 63, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono destinati ad incrementare le risorse di cui alla lettera b) del citato comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse modalita' di cui alla medesima lettera b). 9. (Sostituisce i commi 40, 41 e 42 dell'art. 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), (riportati alla nota seguente). 10. L'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, deve intendersi nel senso che l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza, deve attenersi esclusivamente alla valutazione della compatibilita' con lo stato dei luoghi degli interventi per i quali e' richiesta la sanatoria, in relazione alle specifiche competenze dell'amministrazione stessa. 11. (commi 1 e 2 dell'art. 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448) (riportati dopo la nota seguente)". - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 9 (Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali.) della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", come modificato dalla legge qui pubblicata: "2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'incentivo fiscale previsto dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, primo comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2003 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2004. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unita' immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unita' immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo art. 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997.". - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 7 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette e per l'emersione di base imponibile). - 1. Ferme restando le disposizioni piu' favorevoli di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad esso allegate, fino alla data del 30 settembre 2003 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento: a) le prestazioni di assistenza domiciliare in favore di anziani ed inabili adulti, di soggetti affetti da disturbi psichici e mentali, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza; b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, primo comma, lettere a), b), e) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni. 2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alle operazioni fatturate a decorrere dal 1 gennaio 2000.". - Si trascrive il testo vigente del comma 3 dell'art. 17 (Regolamenti) della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.". - Si riporta il testo dell'art. 14 (Razionalizzazione e soppressione di agevolazioni tributarie e recupero di imposte e di base imponibile) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, (Interventi correttivi di finanza pubblica), come, da ultimo, modificato dalla legge qui pubblicata. "Art. 14. - 1. Nell'art. 8 della legge 31 maggio 1977, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel secondo comma sono soppresse le parole da: "; il loro ammontare" fino a: "statuto regionale"; b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "La restituzione allo Stato dei tributi, con i relativi interessi, rimborsati ai sensi del secondo comma viene effettuata entro il 31 marzo dell'anno successivo con versamenti a carico del bilancio della regione siciliana; il relativo importo affluisce al capitolo 3465 dell'entrata del bilancio dello Stato. I rimborsi effettuati nel periodo dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 1993 sono restituiti entro il 30 aprile 1994". 2. Il comma 11 dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' abrogato. Il gettito dell'imposta sostitutiva di cui allo stesso articolo, affluito al bilancio dello Stato, resta acquisito all'Erario. 3. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'art. 50, comma 2, le parole; "posseduti a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale ovvero" sono soppresse; b) nell'art. 50, comma 8, primo periodo, le parole: "ridotto del 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "ridotto del 5 per cento"; al secondo periodo, le parole: "ridotto del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "ridotto del 25 per cento"; c) nell'art. 54, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto."; d) nell'art. 55, comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalita', esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1, dell'art. 53. Tali proventi concorrono a formare il reddito in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati conseguiti e nei successivi ma non oltre il nono; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposito fondo del passivo, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui il fondo sia utilizzato o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa."; e) nell'art. 62, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I compensi spettanti agli amministratori delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili sono deducibili anche se non imputati al conto dei profitti e delle perdite."; f) nell'art. 62, comma 4, le parole: ", agli amministratori delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice" sono soppresse; g) nell'art. 67, comma 8 - bis, le parole: "e le spese di impiego e manutenzione" sono sostituite dalle seguenti: "e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione"; h) nell'art. 73, comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio e da concorsi a premio sono deducibili in misura non superiore, rispettivamente, al 30 per cento e al 70 per cento dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio, a condizione che siano iscritti in appositi fondi del passivo distinti per esercizio di formazione."; nello stesso comma, le parole: "quarto esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "terzo esercizio"; i) nell'art. 95, comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La disposizione del comma 3, dell'art. 62 vale anche per le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori."; l) nell'art. 109, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Nella determinazione del reddito di impresa degli enti non commerciali che nel periodo di imposta hanno esercitato attivita' commerciali senza contabilita' separata sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio che si riferiscono ad operazioni effettuate nell'esercizio di attivita' commerciali. Le spese e gli altri componenti negativi, relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attivita' commerciali e di altre attivita', sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili e' deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto". 4. Nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attivita' qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non gia' sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria. 4 - bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attivita' qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti. 5. I proventi accantonati nei fondi del passivo costituiti ai sensi dell'art. 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui i fondi siano utilizzati per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o siano assegnati ai soci. 6. Nell'art. 25 - bis, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole: "commisurata al 50 per cento delle provvigioni percepite" sono sostituite dalle seguenti: "commisurata all'intero ammontare delle provvigioni percepite". 7. Le disposizioni del comma 3, lettere a), b), e), f), g), i) e l), si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 3, lettera c), si applicano per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1993. La disposizione del comma 3, lettera d), si applica per i proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalita' a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1993. La disposizione del comma 3, lettera h), si applica per gli accantonamenti deducibili nella determinazione del reddito del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 6 si applicano alle provvigioni corrisposte dalla data di entrata in vigore della presente legge. 8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'art. 4, quarto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate da associazioni culturali o sportive costituite ai sensi dell'art. 36 del codice civile, la disposizione si applica nei confronti degli associati o partecipanti minori d'eta', e per i maggiorenni, a condizione che questi abbiano il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione ed abbiano diritto a ricevere, nei casi di scioglimento della medesima, una quota del patrimonio sociale, se questo non e' destinato a finalita' di utilita' generale"; b) nell'art. 10, primo comma, il numero 20) e' sostituito dal seguente: "20) Le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonche' le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale"; c) nell'art. 19, secondo comma, la lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: "a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera e) dell'allegata tabella B, quale ne sia la cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, e' ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni; b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, e' ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni; c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di motocicli e di autovetture ed autoveicoli gia' indicati nell'art. 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non e' ammessa in detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio"; d) nell'art. 19, secondo comma, lettera e), le parole: "nei pubblici esercizi" sono sostituite dalle seguenti: ", con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali,"; e) nell'art. 34, dopo il primo comma, e' inserito il seguente: "La detrazione non e' forfettizzata per le cessioni degli animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, e suina il cui acquisto deriva da atto non assoggettato ad IVA, ovvero da atto assoggettato ad IVA detraibile nei modi ordinari". 9. Le disposizioni dell'art. 19, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 8 del presente articolo, si applicano fino al 31 dicembre 2000. 10. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 11. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1994; le disposizioni di cui al comma 10 sono applicabili ai soli versamenti relativi a contributi deliberati e assegnati in data successiva al 1 gennaio 1994. 12. Sono abrogati l'art. 5, secondo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 190; l'art. 1, nono comma, del decreto - legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47; l'art. 3 - terdecies del decreto - legge 1 ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 883, nonche', l'art. 73, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76. 13. All'art. 5, secondo comma, della legge 8 giugno 1978, n. 306, le parole: "che abbiano impostato i propri impianti" sono sostituite dalle seguenti: "che abbiano ottenuto il decreto di approvazione del progetto e di assegnazione delle aree". 14. All'art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate da associazioni culturali o sportive costituite ai sensi dell'art. 36 del codice civile, la disposizione si applica nei confronti degli associati o partecipanti minori d'eta' e, per i maggiorenni, a condizione che questi abbiano il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione ed abbiano diritto a ricevere, nei casi di scioglimento della medesima, una quota del patrimonio sociale, se questo non e' destinato a finalita' di utilita' generale". 15. Le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, si applicano fino al 31 dicembre 1997 e limitatamente ai soggetti per i quali l'obbligo di utilizzazione degli apparecchi misuratori fiscali e' stato introdotto dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1991. n. 413. 16. Le disposizioni dei commi 12 e 14 hanno effetto dal 1 gennaio 1994 e quelle del comma 15 a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1993. 17. All'art. 48, comma 6, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "e dai membri della Corte costituzionale" sono inserite le seguenti: nonche' i vitalizi di cui al secondo comma dell'art. 24 ed al penultimo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600". 18. Il comma 6 - bis dell'art. 2 del decreto - legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e' abrogato. Per i periodi d'imposta anteriori a quelli aventi inizio dal 1 gennaio 1994, restano validi gli effetti prodotti dall'applicazione del regime fiscale di cui all'art. 2, comma 6 - bis, del decreto -legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.". - Si riporta il testo vigente dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: "Art. 75 (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa). - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme del presente capo non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni. 2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza: a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprieta'. La locazione con clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta'; b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi. 3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite. 4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite relativo all'esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili quelli che pur non essendo imputabili al conto dei profitti e delle perdite sono deducibili per disposizione di legge e quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata in conformita' alle precedenti norme del presente capo che dispongono o consentono il rinvio. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto dei profitti e delle perdite concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi, salvo quanto stabilito per le apposite scritture nel successivo comma 6. 5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito; se si riferiscono indistintamente ad attivita' o beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 63. 5 - bis. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'art. 63 che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui alla seconda parte del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto art. 63, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione.". - Il testo vigente del comma 1 dell'art. 16 (Tassazione separata) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, e' il seguente: "1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: a) trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile e indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile; altre indennita' e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonche' le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro; a - bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h - bis) del comma l dell'articolo 47, erogate in forma di capitale, ad esclusione del riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita' o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti; b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti, compresi i compensi e le indennita' di cui al comma l dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46; c) indennita' percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'art. 49, se il diritto all'indennita' risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonche', in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; c - bis) l'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 - bis del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente; d) indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle societa' di persone; e) indennita' percepite per la cessazione da funzioni notarili; f) indennita' percepite da sportivi professionisti al termine dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti tra le indennita' indicate alla lettera a); g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da piu' di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da piu' di cinque anni; g - bis) plusvalenze di cui alla lett. b) del comma l dell'art. 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione; h) indennita' per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennita' di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare; i) indennita' spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a piu' anni; l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle societa' indicate nell'articolo 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle societa' stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societa' e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque anni; m) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di societa' soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societa', la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque anni; n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma l dell'articolo 41, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a cinque anni; n - bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si e' fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'articolo 13 - bis, comma l, lettera c), quinto e sesto periodo." - Il testo del sesto comma dell'art. 25 - bis (Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari) del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta ed e' commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.". Per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le disposizioni indicate nei commi che precedono. - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 30 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (legge finanziaria 2001), come modificato dalla legge qui pubblicata: "4. L'indetraibilita' dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c) del comma l dell'articolo 19 - bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall'articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2003; tuttavia limitatamente all'acquisto, all'importazione all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di detti veicoli la indetraibilita' e' ridotta al 90 per cento del relativo ammontare ed al 50 per cento nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna.".